Corte di giustizia, Sentenza C-129/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2017. — Túrkevei Tejtermelő Kft. contro Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articoli 191 e 193 TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Applicabilità ratione materiae – Inquinamento dell’aria causato dall’incenerimento illegale di rifiuti – Principio del «chi inquina paga» – Normativa nazionale che stabilisce la responsabilità solidale del proprietario del fondo sul quale l’inquinamento è stato generato e della persona che causa l’inquinamento. — Causa C-129/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’inquinamento atmosferico causato dall’incenerimento illecito di rifiuti può rientrare nella direttiva 2004/35/CE solo se ha provocato o minaccia di provocare danni a acqua, suolo, specie o habitat protetti. In tale ambito, uno Stato membro può ampliare la tutela ambientale prevedendo la responsabilità solidale del proprietario del fondo e persino un’ammenda amministrativa, senza necessario accertamento del nesso causale, purché la misura sia compatibile con il diritto dell’Unione e proporzionata. Spetta però al giudice nazionale verificare sia l’inclusione del caso nel campo di applicazione della direttiva sia la proporzionalità delle sanzioni.
Responsabilità ambientale e sanzione amministrativa del proprietario del fondo per inquinamento da incenerimento illecito di rifiuti: compatibilità di una normativa nazionale più severa con la direttiva 2004/35/CE e i principi di cui agli articoli 191 e 193 TFUE
La questione giuridica
Se la direttiva 2004/35/CE, letta alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE, osti a una normativa nazionale che: 1) attribuisce in solido al proprietario del fondo, oltre che all’utilizzatore, la responsabilità per il danno ambientale senza accertare un nesso causale tra la condotta del proprietario e l’inquinamento; 2) consente inoltre di infliggere al proprietario un’ammenda amministrativa, quale misura più severa di tutela ambientale, anche quando non sia lui l’autore dell’inquinamento.
Principio di diritto
La Corte afferma che, se la controversia rientra nell’ambito della direttiva 2004/35/CE, gli articoli 191 e 193 TFUE consentono a uno Stato membro di prevedere, quale misura di protezione rafforzata, che anche il proprietario del fondo sia responsabile in solido con l’utilizzatore per il danno ambientale e possa essere assoggettato a un’ammenda amministrativa, senza dover accertare un nesso causale tra la sua condotta e l’inquinamento, purché la disciplina nazionale sia conforme ai principi generali dell’Unione, alle altre norme pertinenti del diritto dell’Unione e, in particolare per l’ammenda, al principio di proporzionalità e all’idoneità della misura a contribuire all’obiettivo di tutela rafforzata.
Norme richiamate
- Articolo 191 TFUE
- Articolo 193 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/35/CE
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 175 CE
- Articolo 192 TFUE
- Articolo 1 della direttiva 2004/35/CE
- Articolo 2 della direttiva 2004/35/CE
- Articolo 3 della direttiva 2004/35/CE
- Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/35/CE
- Articolo 5 della direttiva 2004/35/CE
- Articolo 6 della direttiva 2004/35/CE
- Articolo 8 della direttiva 2004/35/CE
- Articolo 11 della direttiva 2004/35/CE
- Articolo 16 della direttiva 2004/35/CE
- Allegato III della direttiva 2004/35/CE
Responsabilità ambientale e ammenda al proprietario del fondo per incenerimento illecito di rifiuti
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale ungherese in materia ambientale, relativo a un’ammenda inflitta al proprietario di un terreno sul quale era stato appiccato un incendio illecito di rifiuti. La Corte si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 2004/35/CE e degli articoli 191 e 193 TFUE, con particolare attenzione al principio del "chi inquina paga" e alla possibilità per uno Stato membro di introdurre forme di responsabilità più severe.
Fatti e procedimento principale
L’autorità ambientale ungherese aveva accertato che, su un terreno di proprietà della Túrkevei Tejtermelő Kft. (TTK), erano stati inceneriti rifiuti in modo illecito. In base alla normativa nazionale, la TTK, in qualità di proprietaria del fondo, è stata ritenuta responsabile in solido e sanzionata con un’ammenda, pur non essendo stata individuata come autrice materiale dell’incenerimento.
La società ha impugnato il provvedimento, sostenendo che non era stato accertato alcun nesso causale tra la sua condotta e l’inquinamento. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se la disciplina nazionale fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama innanzitutto:
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che enuncia il principio del "chi inquina paga" come base della politica ambientale dell’Unione;
- l’articolo 193 TFUE, che consente agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione più rigorose;
- la direttiva 2004/35/CE, che istituisce un quadro di responsabilità ambientale basato sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale.
La direttiva definisce il "danno ambientale" come danno a specie e habitat protetti, alle acque o al terreno; l’inquinamento dell’aria, di per sé, non vi rientra. Tuttavia, il considerando 4 precisa che anche il danno causato da elementi aerodispersi è rilevante se incide su acqua, suolo, specie o habitat protetti.
Prima questione: campo di applicazione della direttiva e responsabilità del proprietario
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, da solo, non può essere invocato dai privati per escludere una normativa nazionale, salvo che la situazione sia disciplinata da una norma dell’Unione adottata sulla base dell’articolo 192 TFUE.
Quanto alla direttiva 2004/35/CE, la Corte ricorda che essa si applica solo quando esista un danno ambientale, o una minaccia imminente, nei termini definiti dalla direttiva stessa. Pertanto:
- se l’inquinamento atmosferico non ha causato danni o minacce ai beni ambientali protetti dalla direttiva, il caso resta fuori dal suo campo di applicazione e ricade nel diritto nazionale, fermo il rispetto del diritto dell’Unione;
- se invece l’inquinamento atmosferico ha provocato danni o minacce a acqua, suolo, specie o habitat protetti, la direttiva si applica.
Nel regime della direttiva, la Corte ribadisce che l’autorità competente deve accertare un nesso causale tra l’attività di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale. Questo vale sia nel regime oggettivo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sia nel regime soggettivo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), relativo ad attività non comprese nell’allegato III.
Tuttavia, la normativa ungherese in esame non si limita ad attuare la direttiva: essa amplia la responsabilità prevedendo la responsabilità solidale del proprietario del fondo, anche senza prova del nesso causale. La Corte qualifica tale scelta come misura di protezione rafforzata consentita dall’articolo 16 della direttiva 2004/35/CE, letto in combinato con l’articolo 193 TFUE, purché:
- la misura sia compatibile con i Trattati e con i principi generali del diritto dell’Unione;
- sia notificata alla Commissione;
- persegua l’obiettivo di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
La Corte sottolinea che una simile disciplina, imponendo al proprietario di vigilare sull’uso del fondo e di segnalare l’inquinamento, rafforza la tutela ambientale e può contribuire a realizzare gli obiettivi della direttiva.
Seconda questione: ammenda amministrativa e misure più severe
Sul secondo profilo, la Corte afferma che, se uno Stato membro esercita la facoltà di adottare misure più severe ex articolo 16 della direttiva e articolo 193 TFUE, può prevedere anche sanzioni amministrative che rendano effettivo il regime di protezione rafforzata.
Di conseguenza, un’ammenda inflitta al proprietario del fondo, per non aver impedito l’inquinamento illecito e per non averne indicato l’autore, può essere compatibile con il diritto dell’Unione, ma solo se:
- contribuisce effettivamente all’obiettivo di protezione rafforzata;
- le modalità di determinazione dell’importo non eccedono quanto necessario, in ossequio al principio di proporzionalità.
Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se la normativa ungherese, in particolare quella che prevede l’ammenda, soddisfi tali condizioni.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la direttiva 2004/35/CE, letta alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE, non osta a una normativa nazionale che estenda la responsabilità solidale al proprietario del fondo senza accertare il nesso causale, se la controversia rientra nel campo della direttiva e la disciplina nazionale è conforme al diritto dell’Unione;
- l’articolo 16 della direttiva e l’articolo 193 TFUE non ostano neppure a una normativa nazionale che consenta di infliggere al proprietario un’ammenda amministrativa, purché la misura sia idonea a rafforzare la tutela ambientale e sia proporzionata.
Principi di interesse pratico
Per gli operatori economici e i consulenti, la pronuncia conferma che:
- il perimetro della direttiva 2004/35/CE è limitato ai danni ambientali tipizzati dalla direttiva;
- gli Stati membri possono andare oltre il minimo armonizzato e introdurre regimi più severi di responsabilità ambientale;
- tali regimi possono includere responsabilità solidale del proprietario del fondo e sanzioni amministrative, purché rispettino il diritto dell’Unione, soprattutto il principio di proporzionalità.
Verifiche demandate al giudice nazionale
La Corte lascia al giudice del rinvio due accertamenti essenziali:
- se l’inquinamento atmosferico in causa abbia causato o minacciato danni a suolo, acque, specie o habitat protetti, così da far rientrare la fattispecie nella direttiva 2004/35/CE;
- se l’ammenda prevista dal diritto ungherese sia effettivamente proporzionata e funzionale all’obiettivo di protezione rafforzata.
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