Corte di giustizia, Sentenza C-89/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2017. — Radosław Szoja contro Sociálna poisťovňa e WEBUNG, s.r.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Applicazione dei regimi previdenziali – Lavoratori migranti – Persona che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri – Determinazione della legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 3 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 5 ter – Articolo 16 – Effetti delle decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Irricevibilità. — Causa C-89/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nel coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, la determinazione della legislazione applicabile a chi cumula lavoro subordinato e autonomo in più Stati membri non può prescindere dalle norme di dettaglio del regolamento di applicazione. In particolare, le attività marginali restano irrilevanti e occorre seguire la procedura di determinazione provvisoria e definitiva prevista dall’articolo 16 del regolamento n. 987/2009. La questione sulle decisioni della commissione amministrativa è invece dichiarata irricevibile.
Determinazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile a un lavoratore che cumula attività subordinata in uno Stato membro e autonoma in un altro: rilevanza degli articoli 14, paragrafo 5 ter, e 16 del regolamento di applicazione e irricevibilità della questione sulla commissione amministrativa.
La questione giuridica
Se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta, possa essere applicato senza considerare le precisazioni del regolamento (CE) n. 987/2009, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5 ter, sulle attività marginali, e l’articolo 16 sulla procedura di determinazione della legislazione applicabile; in subordine, se il giudice nazionale possa risolvere un eventuale contrasto tra regolamento di base e regolamento di applicazione in base al rango gerarchico; infine, se le decisioni della commissione amministrativa ex articolo 72 del regolamento di base abbiano carattere vincolante per il giudice nazionale.
Principio di diritto
Per una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività autonoma in diversi Stati membri, la legislazione applicabile va determinata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 tenendo conto anche dell’articolo 14, paragrafo 5 ter, e dell’articolo 16 del regolamento n. 987/2009: le attività marginali non si considerano e la determinazione segue la procedura prevista dal regolamento di applicazione. L’articolo 34 della Carta non esclude tale soluzione. La terza questione è irricevibile per insufficienza di elementi di fatto e di diritto; la Corte non si pronuncia quindi sul carattere vincolante di eventuali decisioni della commissione amministrativa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 13, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 16, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 72, regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 14, paragrafo 5 ter, regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 16, regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 34, paragrafi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 465/2012
Determinazione della legislazione applicabile nel caso Szoja
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky in una controversia tra il sig. Radosław Szoja e la Sociálna poisťovňa. Il tema centrale è il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per un lavoratore che svolge attività autonoma in Polonia e attività subordinata in Slovacchia, con contestazione dell’iscrizione al regime slovacco di assicurazione sanitaria, pensionistica e contro la disoccupazione.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Szoja, cittadino polacco, esercitava:
- un’attività lavorativa autonoma in Polonia;
- un’attività lavorativa subordinata in Slovacchia.
Dalla corrispondenza tra l’istituto di previdenza sociale polacco e quello slovacco risultava che l’istituzione polacca aveva ritenuto applicabile la legislazione polacca dal 1o luglio 2012, ritenendo marginale l’attività svolta in Slovacchia. Tale determinazione era stata comunicata all’istituzione slovacca ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 987/2009 e, non essendovi opposizione, era divenuta definitiva. Di conseguenza, l’ente slovacco aveva escluso l’affiliazione del lavoratore ai regimi obbligatori slovacchi, decisione poi confermata in sede amministrativa e contenziosa nazionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 potesse essere interpretato senza considerare gli articoli 14 e 16 del regolamento n. 987/2009;
- in subordine, se in caso di contrasto tra regolamento di base e regolamento di applicazione il giudice nazionale dovesse applicare il criterio gerarchico;
- se le interpretazioni della commissione amministrativa ex articolo 72 del regolamento n. 883/2004 avessero carattere vincolante.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il principio dell’unicità della legislazione applicabile di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, relativo a chi esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività autonoma in diversi Stati membri;
- l’articolo 16 del regolamento n. 883/2004, sulle eccezioni concordate tra Stati membri;
- l’articolo 72 del regolamento n. 883/2004, sulle competenze della commissione amministrativa;
- l’articolo 14, paragrafo 5 ter, del regolamento n. 987/2009, che esclude le attività marginali dal calcolo della legislazione applicabile;
- l’articolo 16 del regolamento n. 987/2009, che disciplina la procedura di determinazione iniziale, provvisoria e definitiva della legislazione applicabile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il regolamento di base mira a coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale per garantire l’effettivo esercizio della libera circolazione e che il suo articolo 11 consacra il principio secondo cui una persona è soggetta alla legislazione di un solo Stato membro.
Quanto alla prima questione, la Corte precisa che la fattispecie rientra nell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, perché il sig. Szoja svolge contemporaneamente un’attività subordinata in Slovacchia e un’attività autonoma in Polonia. Tuttavia, la norma non può essere letta isolatamente: il regolamento n. 987/2009, che ne fissa le modalità applicative, impone di non considerare le attività marginali ai fini della determinazione della legislazione applicabile. Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 5 ter, rinvia espressamente all’articolo 16 del regolamento di applicazione, che disciplina la procedura di cooperazione tra istituzioni nazionali per stabilire la legge applicabile.
La Corte esclude che l’articolo 34 della Carta possa incidere su questa conclusione: nessuna sua disposizione impedisce l’applicazione congiunta degli articoli 14 e 16 del regolamento di applicazione. La soluzione non deriva da una gerarchia tra regolamenti, ma dalla loro interpretazione sistematica e coordinata.
Decisione sulle questioni
La Corte risponde che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, per determinare la legislazione nazionale applicabile a una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività autonoma in vari Stati membri, occorre tener conto dei requisiti dell’articolo 14, paragrafo 5 ter, e dell’articolo 16 del regolamento n. 987/2009.
La seconda questione non richiede risposta, poiché assorbita dalla soluzione della prima.
Irricevibilità della terza questione
La terza questione è dichiarata irricevibile. La Corte rileva che la decisione di rinvio non fornisce elementi sufficienti sull’esistenza di una decisione precisa della commissione amministrativa e sulla sua incidenza nel procedimento principale. Mancando tali elementi, la Corte non è in grado di offrire una risposta utile e gli Stati membri e gli altri interessati non hanno potuto presentare osservazioni adeguate.
Principio affermato
Nel coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, una persona che cumula lavoro subordinato e autonomo in più Stati membri resta soggetta a una sola legislazione nazionale, determinata secondo l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 ma in combinazione con l’articolo 14, paragrafo 5 ter, e con la procedura dell’articolo 16 del regolamento n. 987/2009. Le attività marginali sono escluse dal calcolo e la determinazione della legge applicabile segue il meccanismo di cooperazione tra istituzioni previsto dal regolamento di applicazione.
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