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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-151/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017. — «Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione europea e per produrre elettricità a bordo delle imbarcazioni – Carburante utilizzato da una nave per navigare dal cantiere di costruzione ad un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo il suo primo carico commerciale. — Causa C-151/16

Giurisprudenza europea62016CJ0151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’esenzione accise per il carburante destinato alla navigazione nelle acque dell’Unione copre anche lo spostamento iniziale di una nave, senza carico, dal cantiere a un porto UE dove verrà imbarcato il primo carico commerciale. Ha inoltre affermato che gli Stati membri possono fissare condizioni procedurali per controllare l’uso del carburante, ma non possono subordinare l’esenzione a formalità non collegate ai requisiti sostanziali previsti dalla direttiva. Il rifiuto dell’esenzione solo per irregolarità formali è incompatibile con la direttiva 2003/96 e con il principio di proporzionalità.

Esenzione accise per carburante usato da una nave nel tragitto dal cantiere a un porto UE per imbarcare il primo carico commerciale e irrilevanza dei soli requisiti formali nazionali

La questione giuridica

Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE si applichi al carburante impiegato per far navigare una nave senza carico da un porto di uno Stato membro a un porto di un altro Stato membro per imbarcare il primo carico commerciale; e se tale disposizione osti a una normativa nazionale che nega l’esenzione per il solo mancato rispetto di requisiti formali interni, nonostante siano soddisfatte le condizioni sostanziali dell’esenzione.

Principio di diritto

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE va interpretato nel senso che l’esenzione per i prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione si applica anche al carburante impiegato per trasferire una nave senza carico dal cantiere di costruzione a un porto di un altro Stato membro dove essa imbarca il primo carico commerciale, purché tale spostamento sia direttamente funzionale a una prestazione di trasporto a titolo oneroso. Inoltre, uno Stato membro non può negare l’esenzione per il solo mancato rispetto di requisiti formali nazionali non collegati all’effettivo uso del carburante, quando risultano soddisfatti i presupposti sostanziali dell’esenzione; un simile diniego violerebbe l’impianto della direttiva e il principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 92/12/CEE

Esenzione accise per carburante usato da una nave nel tragitto dal cantiere a un porto UE per imbarcare il primo carico commerciale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in materia di tassazione dei prodotti energetici e di esenzione per la navigazione prevista dalla direttiva 2003/96/CE. La controversia opponeva una società lituana di cantieristica navale all’amministrazione fiscale lituana, che aveva negato il rimborso dell’accisa sul carburante versato nella nave costruita dall’impresa.

Fatti e procedimento principale

La società "Vakarų Baltijos laivų statykla" UAB aveva costruito una nave da carico per un cliente estone. Aveva acquistato carburante, versato direttamente nei serbatoi della nave, e ne aveva pagato l’accisa; una parte del carburante era stata usata per il collaudo prima della cessione. Dopo la consegna, la nave era stata trasferita senza carico dal porto di Klaipėda a Stralsund, dove aveva imbarcato il primo carico commerciale, poi trasportato a Santander. La società chiedeva il rimborso dell’accisa relativa al carburante rimasto a bordo ed esportato fuori dalla Lituania. L’amministrazione fiscale aveva respinto la richiesta per violazione di requisiti formali nazionali, tra cui l’assenza di una licenza per il rifornimento di navi e la mancata compilazione dei documenti contabili secondo le norme interne.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:

  • se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE si applichi al carburante usato per far navigare una nave senza carico dal cantiere di costruzione a un porto di un altro Stato membro, al fine di imbarcare lì il primo carico commerciale;
  • se la stessa disposizione osti a una normativa nazionale che neghi l’esenzione per il solo mancato rispetto di formalità interne, pur in presenza di tutte le condizioni sostanziali previste dal diritto UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità;
  • l’articolo 1 della direttiva, che impone agli Stati membri di tassare i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla direttiva;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), che prevede l’esenzione per i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e per l’elettricità prodotta a bordo;
  • la direttiva 92/12/CEE, richiamata dalla norma sulle esenzioni;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte interpreta autonomamente la nozione di "navigazione" alla luce del tenore letterale e della finalità della direttiva. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che l’esenzione copre qualsiasi operazione di navigazione a fini commerciali, a prescindere dall’oggetto specifico del viaggio, purché lo spostamento sia direttamente funzionale a una prestazione di servizi a titolo oneroso. Nel caso concreto, il trasferimento della nave da Klaipėda a Stralsund costituiva la prima tappa necessaria e indispensabile di una navigazione commerciale, poiché serviva a raggiungere il porto in cui la nave avrebbe imbarcato il suo primo carico commerciale. Per questo il carburante usato per tale spostamento è stato impiegato per una "navigazione" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c). La Corte precisa anche che il tragitto rientrava nelle "acque [dell’Unione]", poiché avveniva tra porti situati in due Stati membri.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ricorda che la direttiva 2003/96 si fonda sul principio della tassazione dei prodotti energetici in relazione al loro effettivo utilizzo. Gli Stati membri possono adottare meccanismi di controllo e condizioni applicative per evitare frodi, evasioni o abusi, ma tali condizioni devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di proporzionalità. Ne consegue che non è legittimo negare l’esenzione solo perché non sono state rispettate formalità nazionali, senza verificare se il carburante sia stato effettivamente utilizzato per un impiego che dà diritto all’esenzione. La Corte sottolinea che i requisiti formali imposti dalla normativa lituana, come il possesso di una licenza per il rifornimento di navi e specifiche formalità documentali, non risultano collegati all’effettivo utilizzo del carburante e non sono necessari per assicurare una corretta applicazione dell’esenzione. Poiché non emergeva alcun uso fraudolento o abusivo del carburante, il diniego dell’esenzione risultava incompatibile con la direttiva e con il principio di proporzionalità.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE si applica al carburante usato per far navigare una nave senza carico da un porto di uno Stato membro a un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare il primo carico commerciale;
  • la stessa disposizione osta a una normativa nazionale che escluda l’esenzione per il solo mancato rispetto di requisiti formali interni, quando siano soddisfatte tutte le condizioni sostanziali previste dalla direttiva.

Principi affermati

L’esenzione per i carburanti destinati alla navigazione nelle acque dell’Unione ha una portata funzionale: copre anche gli spostamenti preliminari o strumentali, se direttamente connessi a un servizio di trasporto commerciale. Inoltre, le formalità nazionali non possono trasformarsi in ostacoli sostanziali all’esenzione quando l’uso del carburante rientra chiaramente nell’ambito applicativo della direttiva.

Come è indicizzato

Materieaccisetassazione dei prodotti energeticitrasporto marittimoesenzioni fiscaliproporzionalità

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