Corte di giustizia, Sentenza C-76/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2017. — Ingsteel spol. s r. o. e Metrostav a.s. contro Úrad pre verejné obstarávanie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5 – Capacità economica e finanziaria dell’offerente – Direttive 89/665/CEE e 2007/66/CE – Ricorso giurisdizionale contro la decisione di escludere un offerente da un procedimento di aggiudicazione di appalti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-76/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una controversia slovacca sugli appalti pubblici, ha chiarito che l’amministrazione aggiudicatrice può richiedere una prova bancaria specifica della capacità economica e finanziaria, purché il requisito sia proporzionato e trasparente. Ha inoltre precisato che l’offerente può invocare l’articolo 47, paragrafo 5, solo se dimostra di non poter oggettivamente ottenere la documentazione richiesta e se il documento alternativo è ritenuto idoneo. La questione sull’effettività del ricorso è stata dichiarata irricevibile perché il rinvio non conteneva informazioni sufficienti sul diritto nazionale e sullo svolgimento del procedimento principale.
Appalti pubblici: requisiti di capacità economica e finanziaria, prove alternative e limiti del sindacato giurisdizionale quando l’appalto è già quasi integralmente eseguito
La questione giuridica
Se, in base alla direttiva 2004/18/CE, un’amministrazione aggiudicatrice possa escludere un offerente che non abbia prodotto la specifica dichiarazione bancaria richiesta dal bando per dimostrare la capacità economica e finanziaria; se l’impossibilità di ottenere quella dichiarazione da parte delle banche possa costituire un fondato motivo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, idoneo a consentire la prova con altri documenti; e se il fatto che l’appalto sia già quasi completamente eseguito renda irricevibile o ineffettivo il ricorso giurisdizionale contro l’esclusione.
Principio di diritto
L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18 non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente che non abbia rispettato il requisito, previsto nel bando, di produrre una dichiarazione bancaria con specifico contenuto attestante la concessione e la disponibilità di un credito per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto, purché tale requisito sia connesso e proporzionato all’oggetto dell’appalto. Inoltre, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, la difficoltà oggettiva di ottenere la referenza bancaria richiesta può costituire un fondato motivo per ricorrere ad altri documenti, ma solo se il giudice nazionale accerta l’impossibilità oggettiva di produrre la referenza e la sufficienza del documento alternativo. La terza questione è dichiarata irricevibile per difetto di elementi di fatto e di diritto sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/18/CE
- Articolo 44, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE
- Articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5, direttiva 2004/18/CE
- Direttiva 89/665/CEE
- Direttiva 2007/66/CE
- Articolo 1, paragrafi 1, 3 e 5, direttiva 89/665/CEE
- Articolo 2, paragrafi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, direttiva 89/665/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2014/24/UE
Capacità economica e finanziaria negli appalti pubblici e ricorso effettivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky in una controversia tra due operatori economici esclusi da una gara d’appalto per lavori di ristrutturazione e l’ufficio slovacco per gli appalti pubblici. La Corte interpreta la direttiva 2004/18/CE, la direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, e l’articolo 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
L’amministrazione aggiudicatrice aveva indetto una gara per la ristrutturazione, l’ammodernamento e la costruzione di sedici stadi calcistici, per un valore stimato di EUR 25 500 000 IVA esclusa. Il bando richiedeva, per dimostrare la capacità economica e finanziaria, una dichiarazione bancaria attestante la concessione di un credito minimo di EUR 3 000 000, disponibile per tutta la durata dell’appalto, e in forma di contratto di credito o preliminare di credito.
L’offerente escluso aveva presentato una dichiarazione bancaria relativa a un’apertura di credito in conto corrente superiore a EUR 5 000 000 e una dichiarazione sull’onore secondo cui, in caso di aggiudicazione, sul suo conto sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 alla conclusione del contratto e per tutta la durata dell’esecuzione. L’amministrazione aggiudicatrice, e poi l’Ufficio per gli appalti pubblici, hanno ritenuto insufficiente la documentazione e lo hanno escluso; il ricorso proposto dinanzi al giudice di primo grado è stato respinto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, secondo cui i livelli minimi di capacità devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
- l’articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva 2004/18, che disciplina la prova della capacità economica e finanziaria mediante referenze bancarie o altri documenti idonei in caso di fondati motivi;
- l’articolo 1, paragrafi 1, 3 e 5, e l’articolo 2, paragrafi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, in materia di ricorsi contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici;
- l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo.
Prima questione: legittimità del requisito bancario e dell’esclusione
La Corte osserva che l’articolo 47 della direttiva 2004/18 lascia un margine di discrezionalità ampio alle amministrazioni aggiudicatrici nella scelta delle referenze probanti, ma tale libertà è limitata dall’obbligo di proporzionalità sancito dall’articolo 44, paragrafo 2. I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere oggettivamente idonei a fornire informazioni sulla capacità dell’operatore e non devono andare oltre quanto ragionevolmente necessario.
Nel caso di specie, la richiesta di una garanzia bancaria destinata specificamente all’esecuzione dell’appalto e disponibile per tutta la durata del contratto è stata ritenuta astrattamente idonea a dimostrare che l’offerente disponga effettivamente delle risorse necessarie. La Corte ha quindi affermato che tale requisito, in sé, è compatibile con la direttiva 2004/18, restando però al giudice nazionale verificare la proporzionalità concreta dell’importo richiesto rispetto all’appalto.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, non osta all’esclusione dell’offerente che non abbia fornito la dichiarazione bancaria nel formato e con il contenuto richiesti dal bando.
Seconda questione: fondati motivi e documentazione alternativa
Quanto all’articolo 47, paragrafo 5, la Corte rileva che esso consente all’offerente di sostituire le referenze richieste con altri documenti solo se ricorrono fondati motivi e se l’amministrazione aggiudicatrice considera idonea la prova alternativa.
La circostanza che le banche contattate abbiano dichiarato di non poter rilasciare l’attestazione esattamente nei termini del bando può costituire un fondato motivo, ma solo se il giudice del rinvio accerta una reale impossibilità oggettiva di procurarsi la referenza richiesta. In tal caso, il giudice nazionale deve anche verificare se la dichiarazione sull’onore o altro documento alternativo sia effettivamente idoneo a dimostrare la capacità economica e finanziaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
Terza questione: irricevibilità per difetto di elementi sufficienti
La Corte dichiara irricevibile la terza questione sul diritto a un ricorso effettivo. Il rinvio non indicava le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 89/665 né chiariva se il sistema slovacco prevedesse la necessità di un previo annullamento della decisione per ottenere il risarcimento o la limitazione dei poteri del giudice dopo la stipula del contratto. Mancavano inoltre elementi sufficienti sui fatti del procedimento principale, in particolare sull’oggetto esatto del ricorso e sulle ragioni per cui la procedura era proseguita nonostante il ricorso pendente.
Dispositivo
La Corte ha quindi deciso che:
- l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18 non ostano all’esclusione dell’offerente per mancata produzione della dichiarazione bancaria richiesta;
- l’articolo 47, paragrafo 5, consente di ricorrere ad altri documenti se sussiste un fondato motivo, ma solo in presenza di impossibilità oggettiva di produrre la referenza richiesta, da verificare dal giudice del rinvio;
- la terza questione è irricevibile.
Principi di interesse pratico
Per i professionisti degli appalti, la sentenza conferma che i requisiti di capacità economico-finanziaria possono essere formulati in modo stringente, purché siano pubblicati nel bando, collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati. La decisione valorizza anche la possibilità di prova alternativa, ma la subordina a un vero impedimento oggettivo e a un controllo rigoroso del giudice nazionale sul documento sostitutivo.
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