Corte di giustizia, Sentenza C-133/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2017. — Christian Ferenschild contro JPC Motor SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons. — Rinvio pregiudiziale – Vendita e garanzia dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Periodo di responsabilità del venditore – Termine di prescrizione – Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma – Beni usati – Limitazione convenzionale della responsabilità del venditore. — Causa C-133/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la distinzione tra periodo di responsabilità del venditore e termine di prescrizione nell’ambito della direttiva 1999/44/CE. Per i beni usati, gli Stati membri possono consentire alle parti di ridurre il periodo di responsabilità fino a un anno, ma non possono comprimere sotto i due anni dalla consegna il termine entro cui il consumatore può agire. La normativa belga, letta nel senso di anticipare la prescrizione quando il periodo di garanzia è ridotto, è quindi incompatibile con la direttiva.
Vendita di bene usato: la riduzione convenzionale del periodo di responsabilità del venditore non può comprimere il termine di prescrizione dell’azione del consumatore sotto i due anni dalla consegna.
La questione giuridica
Se gli articoli 5, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44/CE ostino a una normativa nazionale interpretata nel senso che, per i beni usati, quando venditore e consumatore abbiano validamente ridotto a un anno il periodo di responsabilità del venditore, anche il termine di prescrizione dell’azione del consumatore possa scadere prima che siano trascorsi due anni dalla consegna del bene.
Principio di diritto
La direttiva 1999/44/CE osta a una disciplina nazionale che, nei beni usati, faccia dipendere la durata del termine di prescrizione dell’azione del consumatore dalla riduzione convenzionale del periodo di responsabilità del venditore: il periodo di responsabilità può essere abbreviato fino a un anno, ma il termine di prescrizione, se previsto dal diritto nazionale, non può scadere prima di due anni dalla consegna del bene. I due termini sono distinti e la deroga per i beni usati riguarda solo il primo, non il secondo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/44/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 1999/44/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, direttiva 1999/44/CE
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 1999/44/CE
- Considerando 7 direttiva 1999/44/CE
- Considerando 16 direttiva 1999/44/CE
- Considerando 17 direttiva 1999/44/CE
- Considerando 24 direttiva 1999/44/CE
Vendita di bene usato e prescrizione dell’azione del consumatore
La Corte di giustizia, su rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Mons, si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 1999/44/CE in materia di vendita di un’autovettura usata. Il caso riguarda la compatibilità con il diritto UE di una disciplina nazionale che, in presenza di un periodo di responsabilità del venditore ridotto convenzionalmente a un anno, consenta anche una prescrizione dell’azione del consumatore anteriore a due anni dalla consegna.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Christian Ferenschild aveva acquistato da JPC Motor SA un’autovettura usata. Poco dopo la vendita emerse un difetto di conformità: l’immatricolazione del veicolo fu inizialmente rifiutata perché esso risultava rubato nel sistema Schengen. Dopo ulteriori verifiche, risultò che erano stati rubati solo i documenti del veicolo; l’immatricolazione fu infine possibile.
Il consumatore agì per il risarcimento dei danni e per la riduzione del prezzo. Il giudice di primo grado respinse la domanda. In appello, la cour d’appel de Mons riconobbe l’esistenza del difetto di conformità, ma sollevò d’ufficio la questione della prescrizione, poiché il diritto belga prevedeva un termine annuale di prescrizione che, secondo l’interpretazione prospettata, poteva scadere prima della fine del biennio dalla consegna quando il periodo di responsabilità fosse stato convenzionalmente ridotto a un anno per i beni usati.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE, che disciplina il periodo di responsabilità del venditore e prevede, in linea di principio, due anni dalla consegna;
- l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, che per i beni usati consente agli Stati membri di permettere un accordo sulle parti che riduca il periodo di responsabilità, ma non sotto un anno;
- l’articolo 8, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose per una tutela più elevata del consumatore;
- i considerando 7, 16, 17 e 24, rilevanti per l’interpretazione della portata minima di tutela.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se gli articoli 5, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44/CE impediscano a uno Stato membro di far scadere il termine di prescrizione dell’azione del consumatore prima dei due anni dalla consegna del bene usato, quando venditore e consumatore abbiano validamente ridotto a un anno il periodo di responsabilità del venditore.
Ragionamento della Corte
La Corte distingue nettamente due istituti:
- il periodo di responsabilità del venditore, durante il quale il difetto di conformità fa sorgere la responsabilità ai sensi dell’articolo 3 della direttiva;
- il termine di prescrizione, entro il quale il consumatore può esercitare in giudizio i diritti già sorti.
Secondo la Corte, l’articolo 5, paragrafo 1, impone un livello minimo di tutela: se il diritto nazionale prevede una prescrizione, essa non può intervenire prima di due anni dalla consegna del bene. Questa regola opera indipendentemente dalla data iniziale di decorrenza del termine nazionale.
La deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, riguarda solo i beni usati e solo il periodo di responsabilità del venditore; non autorizza a ridurre anche il termine di prescrizione. La Corte sottolinea che la deroga va interpretata restrittivamente, perché incide su una garanzia minima fissata dalla direttiva.
La Corte aggiunge che una disciplina nazionale come quella descritta dal giudice del rinvio abbasserebbe il livello di tutela armonizzato dal legislatore dell’Unione, privando il consumatore della possibilità di agire prima del decorso di due anni dalla consegna, in contrasto con la struttura e la finalità della direttiva.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 5, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44/CE ostano a una norma nazionale che consenta una prescrizione dell’azione del consumatore inferiore a due anni dalla consegna del bene, anche quando il venditore e il consumatore abbiano ridotto a un anno il periodo di responsabilità del venditore per un bene usato.
Principio affermato
La riduzione convenzionale del periodo di responsabilità del venditore nei contratti di vendita di beni usati non incide sul termine minimo biennale di prescrizione dell’azione del consumatore: la deroga consentita dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, riguarda solo la durata della responsabilità, non il tempo entro cui il consumatore può far valere i propri diritti in giudizio.
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