Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-354/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017. — Ute Kleinsteuber contro Mars GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Verden. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 1, 2 e 6 – Parità di trattamento – Divieto di discriminazione basata sul sesso – Pensione aziendale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4, punti 1 e 2 – Modalità di calcolo dei diritti a pensione acquisiti – Normativa di uno Stato membro – Trattamento differente dei lavoratori a tempo parziale. — Causa C-354/16

Giurisprudenza europea62016CJ0354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione il metodo tedesco di calcolo della pensione aziendale di una lavoratrice part-time, basato sulla distinzione tra quota di salario sotto e sopra la soglia contributiva e sull'applicazione del pro rata temporis. Ha inoltre escluso che il tasso uniforme di occupazione per l'intera carriera sia, di per sé, contrario al diritto UE, lasciando al giudice nazionale il controllo del rispetto del pro rata temporis. Infine, ha giudicato non discriminatorio il tetto massimo agli anni di servizio computabili ai fini pensionistici, in quanto giustificato da finalità legittime e proporzionato.

Pensione aziendale e lavoro a tempo parziale: compatibilità con il principio di non discriminazione della formula di calcolo "differenziata" e del tetto massimo di anzianità computabile

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede se il diritto UE osti: (i) a una formula di calcolo della pensione aziendale che distingue tra quota di retribuzione sotto e sopra la soglia massima contributiva e che, per i lavoratori part-time, applica il rapporto di part-time al reddito ridotto anziché al reddito teorico full-time; (ii) a un metodo che, per i lavoratori che hanno alternato tempo pieno e tempo parziale, utilizza un tasso di occupazione uniforme per tutta la carriera; (iii) a una normativa sul calcolo pro rata temporis della pensione aziendale con tetto massimo di anni di servizio computabili, potenzialmente sfavorevole ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare più giovani.

Principio di diritto

La Corte afferma che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e l'articolo 4 della direttiva 2006/54 non ostano a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della pensione aziendale, distingua tra retribuzione sotto e sopra la soglia contributiva e applichi il principio del pro rata temporis al reddito effettivamente percepito dal lavoratore part-time, né a un metodo che calcoli la pensione sulla base di un tasso di occupazione uniforme per l'intera carriera, purché sia rispettato il pro rata temporis. Inoltre, gli articoli 1, 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 non ostano a un sistema di pensione aziendale che calcoli la prestazione in proporzione all'anzianità fino all'età ordinaria di pensionamento e preveda un tetto massimo agli anni di servizio computabili, poiché tale sistema persegue finalità legittime di politica sociale e del lavoro ed è appropriato e necessario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Clausola 4, punti 1-4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE
  • Direttiva 97/81/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2006/54/CE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articoli 1, 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Legge tedesca sulle pensioni aziendali (Betriebsrentengesetz)
  • Legge tedesca sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato

Pensione aziendale e lavoro a tempo parziale: compatibilità con il diritto UE

La causa C-354/16 riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Verden in una controversia tra una ex dipendente a tempo parziale e il suo datore di lavoro, relativa al calcolo della pensione aziendale. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità di alcune regole di calcolo della prestazione con il principio di non discriminazione dei lavoratori part-time e con il divieto di discriminazione fondata sull'età.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Ute Kleinsteuber aveva lavorato per la Mars GmbH dal 1990 al 2014, alternando periodi a tempo pieno e a tempo parziale, con un tasso di occupazione tra il 50% e il 75%. Il piano pensionistico aziendale prevedeva un metodo di calcolo "differenziato" della pensione, basato sulla distinzione tra retribuzione sotto e sopra la soglia massima contributiva e su aliquote diverse (0,6% e 2%).

Per i lavoratori che avevano svolto anche lavoro a tempo parziale, il piano applicava il tasso medio di occupazione all'intera durata del rapporto di lavoro; inoltre, il regime tedesco sulle pensioni aziendali prevedeva un meccanismo di calcolo pro rata temporis in caso di cessazione anticipata del rapporto e un limite massimo di 35 anni di servizio computabili.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se la clausola 4, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e l'articolo 4 della direttiva 2006/54 ostino a una formula di calcolo che distingua tra quota di reddito sotto e sopra la soglia contributiva e che non applichi la formula al reddito teorico full-time del lavoratore part-time prima della riduzione proporzionale;
  • se le stesse disposizioni ostino a un metodo che, per chi ha lavorato in parte a tempo pieno e in parte a tempo parziale, utilizzi un tasso di occupazione uniforme per tutta la carriera;
  • se gli articoli 1, 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostino a un sistema pensionistico che calcoli la prestazione pro rata temporis e preveda un tetto massimo di anni di servizio computabili, con un possibile svantaggio per chi ha iniziato a lavorare in età più giovane.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, che vieta trattamenti meno favorevoli dei lavoratori part-time salvo giustificazione oggettiva e prevede il pro rata temporis;
  • l'articolo 4 della direttiva 2006/54, sul divieto di discriminazione basata sul sesso in materia retributiva;
  • gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, relativi al quadro generale contro le discriminazioni e alla giustificazione delle disparità fondate sull'età;
  • le norme tedesche sulle pensioni aziendali e sul lavoro a tempo parziale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva anzitutto che la disciplina contestata si applica sia ai lavoratori a tempo pieno sia ai lavoratori a tempo parziale e che, nel caso concreto, Mars GmbH aveva applicato un tasso del 71,5% in base alla carriera effettiva della lavoratrice. Secondo la Corte, il calcolo che tiene conto del rapporto tra lavoro effettivamente svolto e lavoro a tempo pieno per l'intera carriera costituisce un'applicazione rigorosa del principio del pro rata temporis.

La scelta di distinguere tra retribuzione inferiore e superiore alla soglia massima contributiva risponde, inoltre, alla logica del regime pensionistico aziendale, che integra la pensione pubblica e mira a compensare il diverso bisogno di copertura delle due fasce di reddito. Per i lavoratori che percepiscono, per effetto del part-time, un reddito globalmente inferiore alla soglia, non vi è una lacuna di copertura da colmare con una valorizzazione artificiosa della quota superiore. Il metodo richiesto dalla ricorrente avrebbe invece l'effetto di sovrastimare l'attività lavorativa e di generare diritti pensionistici più elevati senza corrispondenza con l'attività effettivamente svolta.

La Corte conclude dunque che non vi è discriminazione ai danni dei lavoratori a tempo parziale né, di riflesso, una violazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

Ragionamento della Corte sulla seconda parte della prima questione

Quanto al metodo che applica un tasso di occupazione uniforme all'intera durata del rapporto di lavoro, la Corte rileva che tale tecnica serve a valutare l'insieme dell'attività lavorativa del dipendente e che, in linea di principio, non si può presumere che il lavoratore part-time abbia lavorato full-time per tutta la carriera.

Tuttavia, la Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare, nel caso concreto, se il metodo di calcolo rispetti effettivamente il pro rata temporis. In mancanza di elementi nel fascicolo che indichino una soluzione diversa più appropriata ed equa, la norma nazionale non è, di per sé, incompatibile con il diritto UE.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Sul versante della direttiva 2000/78, la Corte afferma che la norma nazionale non introduce una discriminazione diretta basata sull'età, poiché non fa riferimento all'età dei lavoratori ma all'anzianità di servizio e si applica indistintamente a tutte le età. Resta possibile, in astratto, un effetto sfavorevole per taluni lavoratori più giovani che abbiano iniziato presto l'attività e raggiungano il tetto massimo di anni computabili; ma tale effetto dipende dall'interazione tra più parametri del sistema e deve essere verificato concretamente dal giudice del rinvio.

La Corte aggiunge che, qualora si accerti una differenza di trattamento indirettamente collegata all'età, essa può comunque essere giustificata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Nel caso di specie, le finalità perseguite sono considerate legittime: bilanciare mobilità e tutela pensionistica, ricompensare la fedeltà all'impresa, mantenere chiaro e calcolabile l'onere per il datore di lavoro e favorire la diffusione delle pensioni aziendali.

Secondo la Corte, il meccanismo del pro rata temporis con tetto massimo non è irragionevole rispetto a tali obiettivi e appare necessario, anche perché non emerge l'esistenza di un'alternativa ugualmente efficace e meno restrittiva.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la clausola 4, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e l'articolo 4 della direttiva 2006/54 non ostano alla formula pensionistica differenziata applicata dalla normativa nazionale e al calcolo effettuato sul reddito effettivamente ridotto del lavoratore part-time;
  • le stesse disposizioni non ostano a un tasso di occupazione uniforme per l'intera carriera, purché sia rispettato il pro rata temporis, verifica rimessa al giudice nazionale;
  • gli articoli 1, 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 non ostano a una pensione aziendale calcolata in proporzione all'anzianità fino all'età ordinaria di pensionamento e soggetta a un tetto massimo di anni di servizio computabili.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che, in materia di pensioni aziendali:

  • il principio del pro rata temporis costituisce il criterio cardine per il lavoro a tempo parziale;
  • una formula pensionistica che differenzi tra fasce di retribuzione può essere legittima se risponde alla logica del regime e non introduce un trattamento deteriore ingiustificato;
  • un effetto svantaggioso per i lavoratori più giovani non basta, da solo, a integrare una discriminazione vietata, se il criterio formale è l'anzianità di servizio e se la misura è giustificata e proporzionata.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo parzialepensioni aziendaliparità di trattamentodiscriminazione fondata sul sessodiscriminazione fondata sull'età

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.