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Sentenza

Sentenza n. 1141/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di un container ritenuto abusivo e qualificato come nuova costruzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di rimozione di un container collocato su un’area di sua proprietà, già interessata da lavori comunali, deducendo sette motivi. Ha contestato la propria legittimazione passiva e l’imputabilità dell’abuso, rilevando la contraddittorietà tra una precedente istruttoria, nella quale il container era stato ritenuto attrezzatura di cantiere installata dall’impresa esecutrice o subappaltatrice e nella disponibilità del Comune, e la successiva ordinanza, che aveva invece ritenuto il manufatto aggiunto dal proprietario e destinato a deposito agricolo. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa motivazione sulle osservazioni; carenza di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 2 l. 241/1990 per il tempo trascorso e l’inerzia amministrativa; lesione del legittimo affidamento e dei doveri di buona amministrazione e buona fede; erronea qualificazione del container come nuova costruzione ai sensi del d.P.R. 380/2001; nonché omessa individuazione dell’area eventualmente soggetta ad acquisizione ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha applicato il principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sorreggerlo, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Il giudice ha qualificato l’ordinanza di rimozione/demolizione come provvedimento vincolato: non era quindi necessaria la previa comunicazione di avvio, poiché la partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito; inoltre, ai fini motivazionali, era sufficiente individuare il manufatto e indicare le ragioni della sua abusività e della non precarietà. Il Comune aveva indicato il bene da rimuovere, spiegato perché le sue caratteristiche dimensionali e la sua collocazione escludevano la precarietà e richiamato documentazione fotografica, aerofotogrammetrie e atti del procedimento di appalto dai quali risultava l’assenza del container nelle epoche precedenti e, quindi, la non riconducibilità dello stesso al manufatto originariamente utilizzato dal Comune. La revisione delle precedenti risultanze non è stata qualificata come autotutela, ma come approfondimento istruttorio fondato su elementi certi e non smentiti dal ricorrente. Il container, per la sua utilità prolungata e per le caratteristiche realizzative e funzionali, è stato ricondotto alla nozione di nuova costruzione, anche in ragione della situazione di plurivincolo dell’area. Le ulteriori censure sono state ritenute recessive o comunque non decisive. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, quale conseguenza del rigetto della domanda demolitoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato con riguardo all’ordinanza repressiva dell’abuso edilizio e all’individuazione dell’area eventualmente acquisibile; la censura del ricorrente è stata ritenuta non decisiva dopo la conferma della legittimità dell’ordinanza di rimozione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo motivazionale è stato ritenuto soddisfatto dall’indicazione del manufatto, della sua collocazione e delle ragioni per cui esso doveva essere considerato abusivo e non precario.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non impone la comunicazione di avvio per l’ordinanza di demolizione o rimozione di opere abusive, trattandosi di provvedimento vincolato e non influenzabile dalla partecipazione del destinatario.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa all’omessa motivazione sulle osservazioni è stata respinta nel quadro della ritenuta sufficienza della motivazione e della prevalenza della natura vincolata dell’intervento repressivo.

  • art. 2 l. 241/1990

    La doglianza relativa al superamento del termine ragionevole di conclusione del procedimento non ha inciso sulla legittimità dell’ordinanza.

  • art. 3, comma 1, lett. e), punto e.5), d.P.R. 380/2001

    Il container dotato di utilità prolungata e non precaria è stato ricondotto alla nozione di nuova costruzione.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dal ricorrente contro la qualificazione edilizia del manufatto; la censura è stata respinta in ragione delle caratteristiche e della funzione stabile del container.

Massime di principio

  • L’ordinanza di demolizione o rimozione di un’opera edilizia abusiva ha natura vincolata; di regola, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non può influire sull’esito dell’azione repressiva.
  • In materia di repressione degli abusi edilizi, la motivazione dell’ordinanza è sufficiente quando individua con precisione il manufatto e la sua collocazione e illustra le ragioni della sua abusività e della non precarietà, senza necessità di una motivazione ulteriore sugli interessi pubblici o privati contrapposti.
  • Un container può costituire una nuova costruzione quando le sue caratteristiche, la sua collocazione e l’utilità prolungata ne escludano la precarietà, anche se originariamente qualificabile come attrezzatura di cantiere.
  • Quando un provvedimento è fondato su una pluralità di ragioni autonome, la legittimità di una sola motivazione idonea a sorreggerlo è sufficiente per il rigetto del ricorso, con assorbimento delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
  • La modifica delle conclusioni di una precedente istruttoria non integra necessariamente esercizio di autotutela: può costituire un approfondimento istruttorio, se l’amministrazione fonda la nuova valutazione su elementi oggettivi, sopravvenuti o precedentemente non considerati, non adeguatamente smentiti dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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