Sentenza n. 2182/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento di archiviazione dell'istanza del datore di lavoro, volta al completamento della procedura di stipula del contratto di soggiorno, e successivo rilascio del relativo permesso in favore del ricorrente, senza numero, emesso dalla Prefettura UTG di Milano il 02/09/2025 e notificato in pari data; - di ogni altro atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al provvedimento sopra impugnato, se e in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente, sebbene non conosciuto; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento n. 43218 di conferma propria, emesso dalla Prefettura UTG di Milano il 05/02/2026 e notificato via PEC al difensore in pari data, con il quale l’Amministrazione ha confermato il precedente provvedimento di archiviazione, senza numero, emesso dal medesimo Ufficio il precedente 02/09/2025; - di ogni altro atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al provvedimento sopra impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della procedura per la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno, nonché successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva ottenuto un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato non stagionale ed era entrato in Italia l'11 luglio 2025. Il datore di lavoro aveva comunicato l'ingresso e, su richiesta della Prefettura, aveva fornito i dati relativi alla data e alla frontiera di ingresso. La Prefettura aveva poi trasmesso il modello precompilato del contratto di soggiorno, chiedendone la restituzione firmata entro otto giorni dalla comunicazione. Ritenendo tardiva la trasmissione del contratto, l'Amministrazione aveva archiviato la procedura ai sensi dell'art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la legge prevede un termine decorrente dall'ingresso del lavoratore e non un autonomo termine decorrente dalla trasmissione del modello da parte della Prefettura; l'eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento; la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e legittimo affidamento; la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi; il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 97 Cost. Il provvedimento di riesame è stato contestato anche per mutamento postumo dei presupposti, violazione dell'obbligo di motivazione, elusione dell'ordinanza cautelare, indeterminatezza e contraddittorietà dell'oggetto, erronea ricostruzione dei fatti, confusione tra obblighi normativi e adempimenti tecnici della piattaforma informatica e erronea imputazione al lavoratore di obblighi non previsti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse a impugnare entrambi i provvedimenti, poiché il secondo era stato adottato esclusivamente in esecuzione dell'ordinanza cautelare e non costituiva una nuova e autonoma definizione dell'assetto di interessi. Nel merito, ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. L'art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 impone la sottoscrizione e la trasmissione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore, ma non prevede che tale termine decorra dall'invio del modello precompilato da parte della Prefettura. La procedura informatica ministeriale, articolata nella richiesta dei dati di ingresso e nel successivo invio del modello contrattuale, non può introdurre un autonomo termine decadenziale privo di base normativa. L'Amministrazione non poteva quindi archiviare la pratica per il mancato rispetto del termine decorrente dalla trasmissione del modello. Il Collegio ha inoltre valorizzato la sottoscrizione del contratto e l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, elementi idonei a dimostrare la genuina volontà delle parti e l'assenza di elusione della disciplina sull'ingresso dei cittadini stranieri per lavoro subordinato. Ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, la valutazione dell'eventuale non imputabilità del ritardo richiede un contraddittorio con il lavoratore e il datore di lavoro; nel caso concreto non era stato inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il provvedimento di riesame è stato ritenuto sostanzialmente una replica all'ordinanza cautelare, non una reale rivalutazione della situazione, e comunque illegittimo perché non aveva considerato l'avvenuta sottoscrizione del contratto e l'instaurazione del rapporto di lavoro, né aveva spiegato perché tali elementi non fossero rilevanti. Entrambi i provvedimenti sono stati annullati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono [...] il contratto di soggiorno [...] Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica [...] allo sportello unico per l'immigrazione
Il termine di otto giorni decorre dall'ingresso del lavoratore e riguarda la sottoscrizione e la trasmissione del contratto; non può essere fatto decorrere dall'invio del modello precompilato da parte della Prefettura in assenza di una previsione normativa.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
La previsione della non imputabilità del ritardo presuppone un contraddittorio con il lavoratore e il datore di lavoro, incompatibile con un automatismo espulsivo o archiviativo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto era necessario per consentire alle parti di dimostrare la sottoscrizione del contratto, la non imputabilità del ritardo e la genuinità del rapporto di lavoro.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di riesame doveva motivare la rilevanza degli elementi sopravvenuti o emersi, inclusi la sottoscrizione del contratto e l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede impediscono all'Amministrazione di sanzionare il privato sulla base di una scansione procedurale informatica non prevista dalla legge.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo la trattazione della domanda cautelare e l'avviso alle parti.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero e non può essere autonomamente fatto decorrere dall'invio, da parte della Prefettura, del modello precompilato del contratto di soggiorno.
- Una procedura informatica o una prassi organizzativa dell'Amministrazione non possono introdurre un termine decadenziale ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge, né trasformare un adempimento tecnico in una causa sostanziale di archiviazione o decadenza.
- Quando la legge consente di escludere la responsabilità del privato per ritardi dovuti a forza maggiore o a cause non imputabili, l'Amministrazione deve instaurare un effettivo contraddittorio prima di adottare un provvedimento lesivo; non è ammissibile un automatismo senza preavviso di rigetto.
- La sottoscrizione del contratto di soggiorno e l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro costituiscono elementi sostanziali che l'Amministrazione deve valutare, poiché possono dimostrare la genuinità del rapporto e l'assenza di elusione della disciplina sull'ingresso dei cittadini stranieri per lavoro subordinato.
- Nel riesame disposto dal giudice, l'Amministrazione deve rivalutare effettivamente la situazione alla luce degli elementi emersi e non può limitarsi a replicare alle statuizioni cautelari o sostituire postumamente i presupposti del provvedimento originario senza adeguata motivazione.
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