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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24921/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un ente previdenziale forense aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo nei confronti dell’agente della riscossione per il riversamento di somme relative a ruoli trasmessi negli anni 1998 e 1999 e rimasti insoluti e non riversati. La Corte d’appello aveva però accolto l’opposizione dell’agente e revocato il decreto. In cassazione l’ente ricorrente deduceva, con sei motivi, in sintesi: (1) l’erronea applicazione della disciplina sulle proroghe del termine per la comunicazione di inesigibilità, sostenendo che vi sarebbero state soluzioni di continuità normative che avrebbero impedito l’applicazione delle sopravvenute norme del 2012; (2) il consolidamento del credito per perdita del diritto al discarico, con conseguente inapplicabilità della legge di stabilità 2013; (3) l’illegittima applicazione di quella disciplina anche all’ente previdenziale privatizzato, con rilievi di incostituzionalità e di violazione della CEDU; (4) l’omessa pronuncia sulla necessità della trasmissione, da parte dell’agente, dell’elenco delle quote oggetto di caducazione; (5) il difetto di motivazione su tale profilo; (6) la violazione delle norme attuative perché, secondo la ricorrente, la caducazione automatica dei ruoli sarebbe stata subordinata alla prova della trasmissione dell’elenco non fornita nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato e recepito la giurisprudenza consolidata secondo cui le proroghe "generiche" dei termini per le comunicazioni di inesigibilità riguardavano i vecchi concessionari privati e le società private cessionarie di ramo, mentre le proroghe "specifiche" si applicavano agli agenti pubblici della riscossione e ai soggetti del gruppo Equitalia, poi Agenzia delle Entrate-Riscossione. Pertanto, la disciplina evocata dalla ricorrente sulla soluzione di continuità non era pertinente al caso. Quanto alla legge n. 228/2012, la Corte ha ribadito che essa si applica anche ai crediti dell’ente previdenziale forense: l’annullamento dei ruoli iscritti entro il 31 dicembre 1999 non estingue il credito sottostante, ma fa venir meno il titolo esecutivo costituito dal ruolo e risponde a un intervento di riorganizzazione della riscossione, non a un esproprio indennizzabile. Le censure sull’obbligo di trasmissione dell’elenco delle quote annullate sono state dichiarate inammissibili perché la sentenza d’appello aveva logicamente tratto dalle norme e dal decreto ministeriale la conclusione che le quote fossero comunque assoggettate a discarico automatico, senza necessità di una diversa verifica nel caso concreto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 228/2012

    comma 527; comma 528; comma 529

    Si applica anche ai crediti di un ente previdenziale privatizzato; per i ruoli iscritti entro il 31 dicembre 1999 comporta l’annullamento del ruolo/titolo esecutivo, con eliminazione dalle scritture contabili, ma non l’estinzione del credito sottostante.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 112/1999

    Norma richiamata dalla ricorrente per il termine di comunicazione di inesigibilità, ma ritenuta non decisiva per gli agenti pubblici della riscossione nel regime successivo alle proroghe specifiche.

  • art. 20, d.lgs. 112/1999

    Richiamato quale disciplina delle conseguenze del mancato discarico, ma escluso quale parametro decisivo per i ruoli soggetti alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 59, comma 4-quater, d.lgs. 112/1999

    La disciplina è stata ritenuta riferibile agli ex concessionari privati e alle società private "scorporate", non agli agenti pubblici della riscossione.

  • art. 1, d.l. 282/2004

    Richiamato dalla ricorrente come momento di interruzione nella catena delle proroghe; la Corte lo ritiene irrilevante per il regime degli agenti pubblici.

  • art. 3, comma 12, d.l. 203/2005

    È parte della sequenza delle proroghe specifiche applicabili agli agenti pubblici della riscossione, reiterate senza soluzione di continuità.

  • art. 1, decreto del Direttore del MEF 15 giugno 2015

    Prevede lo sgravio automatico delle quote di credito inferiori e superiori a euro 2.000, salvo prosecuzione di procedure espropriative per quelle superiori.

  • art. 2, decreto del Direttore del MEF 15 giugno 2015

    Per le quote superiori a euro 2.000 stabilisce la prosecuzione delle attività esecutive da parte dell’agente della riscossione; in ogni caso le quote sono poi assoggettate a discarico automatico.

  • artt. 1 e 2, d.lgs. 509/1994

    Richiamati per qualificare la Cassa forense come ente privatizzato, ma non idonei a escludere l’applicabilità della disciplina sulla riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 17, d.lgs. 112/1999

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina della riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in via di illegittimità costituzionale, ma ritenuto non violato.

  • art. 35, comma 1, Cost.

    Richiamato ai fini della questione di costituzionalità, ma non ritenuto leso.

  • art. 36, comma 1, Cost.

    Richiamato ai fini della questione di costituzionalità, ma non ritenuto leso.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato ai fini della questione di costituzionalità, ma non ritenuto leso.

  • art. 42, comma 3, Cost.

    Richiamato ai fini della questione di costituzionalità, ma non ritenuto leso.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Richiamato ai fini della questione di costituzionalità, ma non ritenuto leso.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all’art. 6 CEDU; la Corte esclude la violazione perché la disciplina sopravvenuta si inserisce in un percorso normativo già avviato e prevedibile.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale; la Corte esclude che la disciplina incida irragionevolmente sulla parità delle parti o sull’affidamento processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile/infondata perché la sentenza d’appello conteneva una valutazione implicita e coerente sul punto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante, ma escluso nel caso concreto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione; i motivi sono stati esaminati sotto i numeri 3 e 4 e respinti o dichiarati inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato implicitamente nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le proroghe del termine per la comunicazione di inesigibilità vanno lette distinguendo tra il regime dei vecchi concessionari privati e quello degli agenti pubblici della riscossione: la soluzione di continuità eventualmente rilevante per i primi non si trasla automaticamente sui secondi.
  • Per i ruoli affidati agli agenti pubblici della riscossione, le proroghe specifiche dei termini per la comunicazione di inesigibilità devono considerarsi reiterate senza interruzioni rilevanti ai fini dell’applicabilità della disciplina sopravvenuta.
  • L’art. 1, commi 527-529, L. 228/2012 si applica anche ai crediti di enti previdenziali privatizzati che utilizzano il sistema della riscossione a mezzo ruolo, poiché la norma disciplina le modalità di riscossione e non presuppone la natura pubblica del creditore.
  • L’annullamento dei ruoli previsto dalla legge di stabilità 2013 incide sul titolo esecutivo e sulle scritture contabili, ma non comporta di per sé l’estinzione del credito sostanziale, che può essere azionato con gli ordinari strumenti.
  • La previsione dello sgravio automatico e dell’eliminazione contabile dei crediti risponde a finalità di razionalizzazione e veridicità dei bilanci, non a un effetto ablatorio indennizzabile nei confronti del creditore.
  • In cassazione è inammissibile censurare come omessa pronuncia o motivazione mancante una decisione che abbia comunque fornito, anche implicitamente, una coerente risposta logico-giuridica al punto controverso.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e convenzionale sono infondate quando la disciplina sopravvenuta si inserisce in un percorso normativo già avviato e non incide in modo improvviso e irragionevole sull’affidamento delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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