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Circolare

Circolare 11265 del 18/06/2026

Chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 26-ter del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti11265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’art. 26-ter del d.lgs. 171/2005, introdotto dalla legge 7 maggio 2026 n. 70, relativo alle unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera di proprietà di soggetti italiani. Il MIT precisa che la verifica richiesta riguarda solo l’idoneità alla navigabilità ai fini della tutela ambientale e della sicurezza della navigazione nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiane, senza sostituire le certificazioni di sicurezza dello Stato di bandiera o eventuali ulteriori documenti esteri. La visita avviene in acqua tramite organismo tecnico notificato, che rilascia un’attestazione quinquennale o può richiedere azioni correttive in caso di criticità.

Chiarimenti applicativi dell’art. 26-ter del Codice della nautica da diporto sulle unità da diporto estere fino a 24 metri

Chiarimenti applicativi dell’art. 26-ter del Codice della nautica da diporto

La circolare del MIT, emanata in attuazione della legge 7 maggio 2026 n. 70 sulla "Valorizzazione della risorsa mare", fornisce indicazioni operative sull’art. 26-ter del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Il documento chiarisce finalità, limiti e modalità della verifica richiesta per talune unità da diporto di bandiera estera.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 26-ter del Codice della nautica da diporto, introdotto dalla legge n. 70/2026. La disposizione riguarda le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera, di proprietà di cittadini italiani o di persone giuridiche con residenza o sede legale in Italia, quando navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani.

Ambito della verifica richiesta

Il Ministero precisa che la norma non attribuisce all’ordinamento italiano una generale competenza sull’idoneità alla navigabilità, materia riservata allo Stato di bandiera. La verifica prevista dall’art. 26-ter è limitata all’accertamento di eventuali carenze manutentive dell’unità, allo scopo di escludere rischi per:

  • la sicurezza della navigazione;
  • l’integrità dell’ambiente marino.

La circolare sottolinea quindi che l’obiettivo è prevenire situazioni di degrado o incuria che possano incidere sulla sicurezza o comportare dispersioni in mare, senza interferire con il regime certificatorio proprio dello Stato di bandiera.

Natura dell’attestazione rilasciata

L’attestazione ottenuta a seguito della verifica non ha natura di certificazione di sicurezza. Per espressa indicazione ministeriale:

  • non sostituisce certificazioni di sicurezza previste dalla normativa italiana;
  • non sostituisce eventuale documentazione richiesta dai registri di bandiera esteri;
  • ha durata quinquennale;
  • deve essere tenuta a bordo.

La circolare precisa inoltre che non è previsto l’inoltro dell’attestazione all’ATCN o alle autorità italiane.

Modalità della visita e ruolo dell’organismo notificato

La visita viene svolta in acqua, secondo i manuali procedurali dell’organismo notificato incaricato della verifica. La scelta dell’organismo notificato spetta al proprietario o armatore. L’organismo valuta lo stato oggettivo dell’unità e può, nell’esercizio delle proprie prerogative, sospendere il rilascio dell’attestazione e richiedere azioni correttive qualora emergano criticità rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente.

Elementi oggetto di valutazione

La circolare indica, a titolo esemplificativo, i profili di incuria o carenza di manutenzione che possono rilevare in sede di verifica:

  • dispersioni nell’ambiente marino;
  • rischio di perdita dell’unità per incendio;
  • rischio di affondamento per via d’acqua;
  • rischio di esplosione;
  • non funzionamento degli impianti elettrico, del gas, di aspirazione delle acque di sentina e dei sistemi antincendio;
  • malfunzionamento delle valvole di intercettazione delle prese a mare;
  • evidenti infiltrazioni d’acqua dallo scafo.

Documentazione di bandiera e traduzioni

Il MIT chiarisce che le certificazioni in lingua estera previste dallo Stato di bandiera devono essere corredate da traduzione asseverata, con esclusione di quelle già redatte in lingua inglese. Resta inoltre valida, ai fini dell’art. 26-ter, l’attestazione "ai fini della certificazione di sicurezza" eventualmente già rilasciata da organismi notificati a unità precedentemente iscritte nel Registro italiano, purché ancora in corso di validità.

Obblighi del comandante

Spetta al comandante verificare la documentazione dello Stato di bandiera e accertare se l’unità sia soggetta alla nuova attestazione prevista dall’art. 26-ter. La circolare attribuisce quindi al comandante un ruolo di controllo preliminare sulla completezza documentale e sulla necessità dell’adempimento.

Punti principali

Ambito di applicazione dell’art. 26-ter

La disposizione riguarda le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, quando siano di proprietà di cittadini italiani o di persone giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia.

Finalità della verifica e natura dell’attestazione

Il Ministero chiarisce che l’idoneità alla navigabilità resta materia riservata allo Stato di bandiera. La verifica prevista dall’art. 26-ter è finalizzata solo a evidenziare eventuali carenze di manutenzione o rischi per ambiente marino e sicurezza della navigazione. L’attestazione rilasciata non sostituisce certificazioni di sicurezza italiane né documenti richiesti dallo Stato di bandiera.

Modalità di visita e ruolo dell’organismo notificato

La visita per il rilascio dell’attestazione è effettuata in acqua secondo i manuali procedurali dell’organismo notificato incaricato. L’organismo può sospendere il rilascio e richiedere azioni correttive se emergono rilevanti criticità nello stato oggettivo dell’unità ai fini della tutela ambientale.

Contenuto dell’attestazione e durata

L’attestazione, redatta sul modello allegato, è basata sulle valutazioni dell’organismo notificato scelto dal proprietario o armatore e considera rischi connessi a incuria o carenza manutentiva, come dispersioni in mare, incendio, affondamento per via d’acqua o esplosione. Ha durata quinquennale e deve essere tenuta a bordo, senza inoltro all’ATCN o alle autorità italiane.

Documentazione di bandiera e obblighi del comandante

Le certificazioni in lingua estera previste dallo Stato di bandiera devono essere accompagnate da traduzione asseverata, salvo quelle già in lingua inglese. Rimane valido, ai fini dell’art. 26-ter, l’eventuale attestato "ai fini della certificazione di sicurezza" già rilasciato da organismi notificati a unità precedentemente iscritte nel Registro italiano e ancora valido. Il comandante deve verificare la documentazione di bandiera e stabilire se l’unità necessiti dell’attestazione.

Come è indicizzato

Materienautica da diportotrasporto marittimosicurezza della navigazioneambiente marino

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