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Circolare

Circolare 19466 del 24/06/2026

Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M, N ed O, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi ai requisiti di cui al Regolamento delegato UE 2022/2236, per quanto riguarda gli aggiornamenti del Software di cui al Regolamento ONU 156

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti19466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare autorizza l’immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie" per le categorie internazionali M, N e O, in presenza di omologazioni europee scadute e di veicoli non conformi ai requisiti del Reg. delegato UE 2022/2236 sugli aggiornamenti software previsti dal Reg. ONU 156. L’autorizzazione opera ai sensi dell’art. 49, par. 1, del Reg. UE 2018/858 e secondo le modalità del DD MIT n. 288 del 6 agosto 2025. Sono indicati durata della deroga, limiti quantitativi e documentazione da presentare in sede di immatricolazione, con estensione del procedimento anche ai veicoli con omologazione non più valida rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001.

Autorizzazione alla immatricolazione in deroga di veicoli fine serie ex art. 49 Reg. UE 2018/858

Autorizzazione alla immatricolazione in deroga di veicoli fine serie

La Direzione generale per la motorizzazione autorizza, per i veicoli "fine serie", l’immatricolazione in deroga ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858. La misura riguarda veicoli delle categorie internazionali M, N e O con omologazione europea scaduta e non conformi alle nuove prescrizioni del Reg. delegato (UE) 2022/2236 in materia di aggiornamenti software richiamati dal Regolamento ONU 156.

Quadro normativo e richiamo alle procedure già vigenti

La circolare si fonda sull’art. 49, comma 1, del Reg. (UE) 2018/858 e richiama espressamente il Decreto dirigenziale della Direzione generale prot. n. 288 del 6 agosto 2025, che disciplina modalità operative e documentazione. L’autorizzazione viene concessa secondo le modalità di cui all’allegato V, lettera B, punto 1 oppure punto 2, in base al caso concreto.

Durata della deroga e decorrenza

La deroga è utilizzabile per un periodo massimo di:

  • 12 mesi per i veicoli completi;
  • 18 mesi per i veicoli completati.

La decorrenza è fissata dal 7 luglio 2026.

Limiti numerici per l’immissione in circolazione

La circolare distingue due ipotesi:

  • Punto 1: il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può superare il 10% per la categoria M1 e il 30% per le altre categorie dei veicoli immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente; se il calcolo dà un valore inferiore a 100, è comunque consentita l’immissione di massimo 100 veicoli.
  • Punto 2: il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido almeno tre mesi, quindi rilasciato entro il 6 aprile 2026.

Documentazione da esibire all’immatricolazione

Per i veicoli oggetto di deroga, all’atto dell’immatricolazione devono essere presentati:

  • il certificato di conformità;
  • la dichiarazione integrativa prevista dal DD n. 288 del 6 agosto 2025.

La procedura è estesa, in analogia, anche ai veicoli con omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali devono essere presentati la dichiarazione di conformità e la dichiarazione integrativa richiamata.

Costruttori autorizzati

La circolare elenca i costruttori ammessi all’immatricolazione in fine serie, distinguendo i casi di applicazione del punto 1 e del punto 2.

Per il punto 1 risultano autorizzati, tra gli altri:

  • ALKOM AUTOCISTERNE SRL
  • AUTOMOBILES CITROEN
  • AUTOMOBILES PEUGEOT
  • KIRCHOFF ECOTEC SE
  • MANITOWOC CRANE GROUP GERMANY GMBH
  • OMAR SRL
  • OPEL AUTOMOBILE GMBH
  • SKODA SA
  • STELLANTIS AUTO SAS
  • VOLKSWAGEN AG

Per il punto 2 risultano autorizzati:

  • AEBI & CO. AG MASSCHINENFABRIK
  • AUDI AG
  • AUDI SPORT GMBH
  • AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA
  • DRAGO SRL
  • FORD WERKE GMBH
  • SPECIAL TRAILER SRLS
  • POLESTAR PERFORMANCE AB
  • SEAT SA

Controlli, efficacia e aggiornamenti

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla corretta applicazione della deroga. Il provvedimento è pubblicato sul sito ministeriale e potrà essere integrato con successive note, secondo quanto previsto dal citato Decreto dirigenziale del 6 agosto 2025.

Punti principali

Ambito e presupposti della deroga

La circolare prende atto delle richieste dei costruttori e ritiene sussistenti le condizioni per ricorrere alla procedura di "fine serie". La deroga riguarda veicoli delle categorie internazionali M, N e O con omologazione europea scaduta e non conformi alle nuove prescrizioni sugli aggiornamenti software di cui al Reg. ONU 156 richiamato dal Reg. delegato UE 2022/2236.

Base normativa e modalità operative

L’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Reg. UE 2018/858, secondo le modalità dell’allegato V, lettera B, punto 1 o punto 2, a seconda del caso concreto. Le modalità operative da seguire sono quelle stabilite dal DD della Direzione generale prot. n. 288 del 6 agosto 2025.

Durata della deroga

La deroga può essere utilizzata per un periodo massimo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati, con decorrenza dal 7 luglio 2026.

Limiti quantitativi per l’immatricolazione

Se si applica il punto 1, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può superare il 10% per la categoria M1 e il 30% per le altre categorie dei veicoli immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente; se tali valori risultano inferiori a 100, è comunque autorizzata l’entrata in circolazione di un massimo di 100 veicoli. Se si applica il punto 2, i veicoli sono limitati a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido almeno tre mesi, cioè rilasciato entro il 6 aprile 2026.

Documentazione da presentare

Per l’immatricolazione dei veicoli in deroga deve essere presentato il certificato di conformità e la dichiarazione integrativa prevista dal citato DD n. 288 del 6 agosto 2025. La circolare precisa che la stessa procedura si applica anche ai veicoli con omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, con presentazione della dichiarazione di conformità e della dichiarazione integrativa.

Elenco dei costruttori autorizzati

Sono indicati i costruttori autorizzati all’immatricolazione in fine serie, distinti tra applicazione del punto 1 e del punto 2. Per il punto 1 figurano, tra gli altri, ALKOM AUTOCISTERNE SRL, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, Kirchoff Ecotec SE, Manitowoc Crane Group Germany GmbH, Omar SRL, Opel Automobile GmbH, Skoda SA, Stellantis Auto SAS e Volkswagen AG. Per il punto 2 figurano Aebi & Co. AG Maschinenfabrik, Audi AG, Audi Sport GmbH, Automobili Lamborghini Spa, Drago SRL, Ford Werke GmbH, Special Trailer SRLS, Polestar Performance AB e Seat SA.

Controlli e pubblicazione

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla corretta applicazione della deroga. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note secondo quanto previsto dal DD n. 288 del 2025.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneautotrasportosicurezza stradale

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