Circolare 18905 del 18/06/2026
Circolare di chiarimento D.M. 17/04/2024 n.108, applicazione protezioni su veicolo prodotto sin dall’origine con la paratia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione del D.M. 17 aprile 2024 n. 108 sulle paratie di protezione del conducente per i veicoli di categoria internazionale M2 e M3 destinati al trasporto pubblico di linea. Viene precisato che i veicoli costruiti fin dall’origine con paratia non devono essere sottoposti a visita e prova né, in determinate condizioni, ad aggiornamento documentale, purché sia prodotta una dichiarazione del costruttore o mandatario. La circolare annulla e sostituisce la precedente n. 12861 del 30.04.2025 e fornisce anche indicazioni operative per l’immatricolazione tramite procedura NPI e per la gestione delle annotazioni sul documento unico.
Chiarimenti sull’applicazione delle protezioni per il conducente sui veicoli M2 e M3 destinati al trasporto pubblico di linea
Chiarimenti sull’applicazione delle protezioni per il conducente ai sensi del D.M. 17 aprile 2024 n. 108
La circolare interviene sull’attuazione del D.M. 17 aprile 2024 n. 108, relativo alla sicurezza e all’isolamento degli operatori di guida mediante l’installazione di paratie di protezione del conducente sui veicoli di categoria internazionale M2 e M3 destinati al trasporto pubblico di linea. Il documento chiarisce in particolare il trattamento dei veicoli costruiti fin dall’origine con paratia e coordina gli adempimenti di immatricolazione, revisione e aggiornamento documentale.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto ministeriale del 2024 aveva introdotto l’obbligo di installazione di pareti o pannelli divisori in vetro o vetratura sui veicoli interessati, stabilendo all’art. 5 prescrizioni tecniche e regimi procedurali differenziati:
- per i veicoli di prima immissione in circolazione, visita e prova ai sensi dell’art. 75, comma 4, del Codice della strada;
- per i veicoli già circolanti, visita e prova ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada.
La circolare richiama anche il regolamento UE 2018/858, quale base per la dichiarazione del costruttore o del mandatario ai fini dell’omologazione.
Criticità applicative riscontrate
A seguito del confronto con uffici dell’amministrazione, associazioni di settore e costruttori, sono emerse criticità connesse sia all’obbligo di visita e prova sia alla precedente previsione, contenuta nella circolare n. 12861 del 30 aprile 2025, secondo cui la paratia doveva risultare nel fascicolo di omologazione. La circolare spiega che tale impostazione avrebbe potuto generare problemi operativi per un numero rilevante di veicoli, con rischio di indisponibilità temporanea e ricadute sulla continuità e regolarità del servizio pubblico.
Nuova disciplina per i veicoli dotati fin dall’origine di paratia
La circolare afferma che i veicoli già dotati sin dall’origine di paratia non devono essere sottoposti ad alcuna visita e prova da parte dell’UMC e non necessitano di aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico, purché venga prodotta una dichiarazione specifica del costruttore o del suo mandatario per l’omologazione.
Viene così eliminata la condizione che la paratia debba essere riscontrabile nel fascicolo di omologazione. La motivazione è che la paratia risponde a una prescrizione di carattere nazionale e non unionale; pertanto, non può pretendersi che le autorità estere di omologazione indichino tale elemento nel fascicolo o lo aggiornino con questa informazione.
Dichiarazione sostitutiva e adempimenti operativi
La dichiarazione deve attestare che il veicolo è dotato fin dall’origine di paratia secondo le disposizioni della circolare e deve essere redatta secondo il fac-simile allegato. Il conducente deve esibirla ogniqualvolta richiesto per i controlli.
Per gli UMC, la circolare stabilisce che, se la dichiarazione viene acquisita in fase di revisione, unitamente al deposito della firma, essa deve essere trasmessa alla Divisione 3 per la pubblicazione sul portale.
Indicazioni per l’immatricolazione
In fase di immatricolazione, attraverso la procedura NPI, deve essere inserita nell’annotazione del rigo 52 del COC la dicitura: "veicolo costruito fin dall’origine con paratia di protezione autista". Questa indicazione consente di uniformare la gestione amministrativa dei veicoli interessati.
Effetti finali
La circolare conclude disponendo che essa annulla e sostituisce la precedente n. 12861 del 30 aprile 2025. Ne deriva un regime più lineare per i veicoli equipaggiati originariamente con paratia, con esclusione della visita e prova e con forte semplificazione degli adempimenti documentali, subordinata alla dichiarazione del costruttore o mandatario.
Punti principali
Ambito della disciplina sulle paratie
Il D.M. 17 aprile 2024 n. 108 ha introdotto l’obbligo di installare pareti o pannelli divisori in vetro o vetratura sui veicoli internazionali M2 e M3 delle classi A, I e II destinati al trasporto pubblico di linea, al fine di proteggere il conducente da aggressioni o interferenze dell’utenza e di soggetti estranei.
Regime di visita e prova previsto dal decreto originario
L’art. 5 del D.M. 108/2024 distingueva tra veicoli di prima immissione in circolazione, per i quali era prevista la visita e prova ai sensi dell’art. 75, comma 4, del Codice della strada, e veicoli già circolanti, per i quali era prevista la visita e prova ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada. Non era invece disciplinata espressamente l’ipotesi di veicolo costruito sin dall’origine con la paratia.
Chiarimenti introdotti dalla precedente circolare 12861/2025
La circolare del 30 aprile 2025 aveva precisato che i veicoli provvisti in omologazione di paratia, all’atto dell’immatricolazione, non devono essere sottoposti a visita e prova ai sensi dell’art. 75, comma 4, CdS, e che l’UMC deve riportare sul documento unico la dicitura prevista, purché la paratia risulti dal fascicolo di omologazione.
Superamento della condizione del fascicolo di omologazione
La presente circolare elimina la clausola secondo cui la paratia deve essere riscontrabile nel fascicolo di omologazione. La scelta deriva dal fatto che la paratia costituisce una prescrizione di carattere nazionale e non unionale, sicché le autorità estere di omologazione non hanno l’obbligo di indicarne la presenza nel fascicolo né di aggiornarlo in tal senso.
Nuovo regime per i veicoli già dotati fin dall’origine di paratia
I veicoli già dotati fin dall’origine di paratia, anche se già circolanti e in numero residuale, non sono soggetti ad alcuna visita e prova da parte dell’UMC e non richiedono aggiornamenti della carta di circolazione o del documento unico, a condizione che sia esibita una specifica dichiarazione del costruttore o del mandatario per l’omologazione ai sensi del regolamento UE 2018/858.
Dichiarazione del costruttore e adempimenti degli UMC
La dichiarazione, conforme al fac-simile allegato, deve attestare che il veicolo è dotato fin dall’origine di paratia. Essa deve essere esibita dal conducente quando richiesta per i controlli; inoltre, l’UMC che la acquisisce in fase di revisione, unitamente al deposito della firma, deve trasmetterla alla Divisione 3 per la pubblicazione sul portale.
Indicazioni per l’immatricolazione tramite procedura NPI
In sede di immatricolazione, mediante procedura NPI, deve essere inserita nell’annotazione relativa al rigo 52 del COC la dicitura: "veicolo costruito fin dall’origine con paratia di protezione autista".
Sostituzione della precedente circolare
La circolare annulla e sostituisce integralmente la n. 12861 del 30 aprile 2025, uniformando così il trattamento amministrativo dei veicoli equipaggiati originariamente con paratia.
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