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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44828/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore aveva depositato una richiesta di archiviazione relativa a procedimenti a carico di "ignoti seriali" in formato cartaceo a causa di un malfunzionamento dell'applicativo telematico "APP"; il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato la richiesta inammissibile perché non depositata telematicamente in violazione dell'art. 3 del D.M. 217/2023. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che il capo dell'ufficio aveva validamente accertato e comunicato il malfunzionamento (ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p.), che la declaratoria del Giudice era abnorme (strutturale e funzionale), che il Giudice aveva illegittimamente sindacato un atto amministrativo del Procuratore e che la decisione aveva determinato la stasi dei procedimenti rendendo impossibile il regolare prosieguo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando l'abnormità (strutturale e funzionale) del decreto impugnato. Ha rilevato che l'art. 175-bis e il D.M. n. 217/2023 ammettono il deposito analogico in caso di malfunzionamento debitamente accertato e comunicato dal dirigente dell'ufficio, e che il provvedimento del Giudice non rientrava tra le decisioni tipiche previste dal codice (non esiste sanzione di "inammissibilità" per deposito analogico) e aveva determinato la stasi dei procedimenti per "ignoti seriali". Il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al G.I.P. di L'Aquila per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.

    "Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili"

    Stabilisce la trasmissione cumulativa mensile delle denunce riguardanti "ignoti"; la Corte richiama tale disciplina per giustificare l'esigenza di procedure cumulative e spedite per gli "ignoti seriali".

  • art. 415, comma 4, cod. proc. pen.

    "la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto"

    Impone che le richieste e i decreti relativi agli "ignoti seriali" siano pronunciati cumulativamente, con conseguente esigenza organizzativa che rende inidonea la trasmissione singola nel contesto telematico quando il sistema è malfunzionante.

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    "atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche"; "accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento"

    Consente espressamente la redazione e il deposito analogico degli atti quando il malfunzionamento del sistema informatico sia accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio e tempestivamente comunicato; la Corte ha ritenuto che il provvedimento del Procuratore rientrasse in questa fattispecie.

  • art. 3, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    "il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di archiviazione ... ha luogo con modalità telematiche ... salvo il caso di malfunzionamento del sistema informatico"

    Stabilisce l'obbligo di deposito telematico per atti di archiviazione, ma rimette al caso previsto dall'art. 175-bis (malfunzionamento accertato) l'eccezione per il deposito analogico.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Norma di riferimento richiamata per le modalità telematiche di deposito; la Corte la evoca nel contesto dell'implementazione telematica prevista dal D.M. n. 217.

  • decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. con legge 21 aprile 2023, n. 41)

    Atto normativo richiamato come base della disciplina di attuazione telematica cui si collega il D.M. n. 217/2023.

Massime di principio

  • La certificazione di un malfunzionamento del sistema informatico da parte del dirigente dell'ufficio (o del capo dell'ufficio) legittima il deposito analogico ai sensi dell'art. 175-bis e dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023; il giudice non può sostituirsi a tale accertamento amministrativo disponendo l'inammissibilità.
  • Per i procedimenti relativi agli "ignoti seriali" (art. 107-bis disp. att. e art. 415 c.4 c.p.p.) sussiste l'obbligo di gestione cumulativa e spedita: un blocco organizzativo del deposito telematico, se validamente attestato, impedisce l'uso di modalità telematiche cumulative e giustifica il deposito analogico.
  • Un provvedimento del giudice che non trovi fondamento nella normativa processuale tipica e che determini la stasi del procedimento (impedendo al pubblico ministero sia il deposito telematico sia la ripetizione del deposito analogico) può essere qualificato come "provvedimento abnorme" e annullato in cassazione.
  • Il sindacato sulla legittimità di un atto amministrativo interno all'ufficio (ad es. la certificazione del malfunzionamento) non rientra nella normale funzione sostitutiva del giudice penale: contestazioni sulla legittimità di tale atto devono seguire i relativi rimedi, ma non possono produrre un provvedimento che paralizzi il procedimento.
  • In presenza di malfunzionamento attestato, l'ufficio deve garantire la tempestiva comunicazione e la regolare gestione alternativa (deposito analogico) per evitare la paralisi delle procedure; viceversa il PM deve documentare l'accertamento per difendersi da contestazioni di irregolarità formale.

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