Ordinanza n. 334/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase valutativa dell'avviso pubblico "DIGIT IMPRESE" per difetto di capienza finanziaria, risultante dal decreto di approvazione degli esiti e dagli elenchi della procedura, nonché diniego dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto regionale di approvazione definitiva degli esiti dell'avviso pubblico "DIGIT IMPRESE", nella parte in cui non lo ha ammesso alla fase valutativa per esaurimento delle risorse finanziarie, oltre alla nota di rigetto dell'istanza di riesame. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, l'ammissione alla procedura mediante collocazione nella corretta posizione dell'elenco ordinatore, con accesso all'eventuale contributo; in subordine, l'annullamento dell'intera procedura o la verifica dell'illegittima ammissione di concorrenti collocati nelle prime posizioni che avessero presentato domande irricevibili. La censura principale riguarda il malfunzionamento della piattaforma telematica regionale, che nelle prime fasi di apertura della procedura imponeva la selezione della dichiarazione relativa alla qualificazione dell'impresa come "grande impresa", categoria esclusa dal bando, impedendo la corretta compilazione della domanda. Il ricorrente ha dedotto di essersi collegato immediatamente all'apertura della piattaforma, alle ore 12:00 del 4 dicembre 2025, di avere segnalato il problema alle ore 12:46 all'assistenza tecnica senza ricevere riscontro e di non avere potuto presentare tempestivamente la domanda. Ha inoltre prodotto una relazione tecnica, non specificamente contestata, secondo cui anche dopo la correzione del bug, avvenuta alle ore 12:30:31, gli utenti già collegati continuavano a visualizzare la versione precedente della procedura, rendendo necessario il riavvio della sessione. La Regione aveva richiamato la correzione del malfunzionamento prima dell'esaurimento delle risorse, verificatosi intorno alle ore 13:35, prospettando quindi l'eventuale imputabilità del ritardo al comportamento dell'operatore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fondatezza, applicando i principi secondo cui le conseguenze negative delle anomalie della piattaforma informatica predisposta dalla pubblica amministrazione non possono ricadere sull'utente diligente. Tali principi operano anche quando il sistema non impedisca in assoluto la trasmissione, ma non consenta la corretta compilazione della domanda o imponga dichiarazioni incompatibili con la lex specialis. Il giudice ha precisato che occorre verificare l'eventuale concorso di negligenza dell'operatore; nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente si era attivato tempestivamente, aveva segnalato il malfunzionamento e non aveva ricevuto indicazioni sulla risoluzione del problema né sulle operazioni necessarie per accedere alla versione aggiornata della piattaforma. Il ritardo è stato quindi ritenuto, allo stato, direttamente riconducibile al malfunzionamento amministrativo e non a colpa del ricorrente. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esclusione impediva l'accesso alla fase istruttoria e valutativa e la prosecuzione della procedura avrebbe potuto consolidare gli esiti e determinare l'integrale assegnazione dei fondi, vanificando l'utilità dell'eventuale decisione favorevole. Il TAR ha sospeso il decreto nella parte relativa all'esclusione e ha ordinato alla Regione di ammettere con riserva il ricorrente alla fase valutativa. Ha escluso, allo stato, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli operatori utilmente collocati, poiché la controversia riguarda la non ammissione a una fase precedente all'assegnazione definitiva del contributo e non una graduatoria finale attributiva del beneficio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in 750 euro oltre accessori. Il merito è stato rinviato alla prima udienza pubblica del febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso parzialmente gli atti impugnati, disponendo l'ammissione con riserva alla fase valutativa.
Avviso pubblico "DIGIT IMPRESE"
La lex specialis individuava i requisiti e le categorie ammesse alla procedura, escludendo le grandi imprese; il malfunzionamento della piattaforma imponeva invece una dichiarazione incompatibile con tali prescrizioni.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive o di concessione di contributi gestite tramite piattaforme telematiche, le conseguenze sfavorevoli delle anomalie informatiche imputabili all'amministrazione non possono gravare sull'operatore diligente che abbia tentato tempestivamente di presentare la domanda e abbia segnalato il malfunzionamento.
- La tutela dell'utente rispetto al malfunzionamento della piattaforma telematica opera non soltanto quando sia impossibile trasmettere la domanda, ma anche quando il sistema impedisca la corretta compilazione dell'istanza o imponga dichiarazioni incompatibili con i requisiti della lex specialis.
- Per escludere la responsabilità dell'amministrazione per il ritardo nella presentazione telematica, occorre verificare se il ritardo sia dovuto esclusivamente al malfunzionamento o se vi abbia concorso una condotta negligente dell'operatore economico.
- La mera correzione tecnica del malfunzionamento non esclude l'imputabilità all'amministrazione quando gli utenti già collegati continuino a visualizzare la versione difettosa della piattaforma e non ricevano indicazioni tempestive sulle operazioni necessarie per accedere alla versione aggiornata.
- Quando l'esclusione da una procedura di contributi pubblici è contestata prima dell'assegnazione definitiva del finanziamento, gli operatori collocati utilmente negli elenchi non sono, di regola, controinteressati in senso tecnico, sicché non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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