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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21825/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva confermato il divieto di dimora nel comune di residenza imposto alla Sabia. L'imputazione concerne il delitto di trasferimento fraudolento di valori riferito a due acquisti immobiliari (Teggiano e Sala Consilina). La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, 273 c.p.p. e 512-bis c.p.): sostiene che il Tribunale abbia fatto ricorso a una concatenazione di presunzioni per superare la prova documentale fornita dalla difesa circa la lecita provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dell'immobile di Sala Consilina, e che tale documentazione avrebbe annullato la presunta sperequazione economica.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari: non può riesaminare gli elementi fattuali o la valutazione del merito compiuta dal giudice di merito, ma solo verificare che l'atto impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità evidenti. Nel caso concreto ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la conferma del divieto di dimora, evidenziando elementi oggettivi (modalità di pagamento mediante assegni, tempistiche, incapienza reddituale del fratello quale presunto percettore dei fondi, svincolo di polizza vita per una parte ma assenza di prova per 170.000 euro) che giustificavano i gravi indizi. La Corte ha quindi escluso la possibilità di un'autonoma revisione fattuale e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità delle misure cautelari; nella decisione la Corte non entra nel merito fattuale ma conferma che il sindacato di legittimità verifica la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa nell'assunto di vizio motivazionale; la Corte precisa che le censure attinenti a ricostruzioni fattuali non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione del riesame è congrua e coerente.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma penale richiamata come fattispecie oggetto dell'accusa (trasferimento fraudolento di valori). La Corte non entra nella ricostruzione del reato in sede di legittimità, limitandosi a valutare la motivazione del provvedimento cautelare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite al contenuto dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte specifica che nel gravame per motivi estranei alla fase cautelare non è consentita una nuova valutazione degli elementi di fatto.

  • art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'udienza di riesame e la verbalizzazione delle ragioni; la Corte osserva che per dedurre manchevolezze motivazionali in Cassazione occorre che le argomentazioni difensive siano rappresentate nell'atto o risultino dalla verbalizzazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari, non può riesaminare gli elementi fattuali o rivedere la valutazione degli indizi: il controllo è limitato a verificare che la motivazione sia giuridicamente significativa e priva di illogicità evidenti.
  • Per contestare con successo in Cassazione un provvedimento di riesame cautelare è necessario dimostrare vizi formali o logici nella motivazione; non è sufficiente proporre una diversa lettura alternativa dei fatti.
  • La documentazione fornita dalla difesa sulla provenienza dei fondi può essere valutata dal giudice di merito ma non sempre è sufficiente a escludere i gravi indizi se sussistono elementi contraddittori (discrepanze temporali, incompatibilità reddituali dei finanziatori, modalità di pagamento non spiegate).
  • Le argomentazioni difensive devono risultare rappresentate al tribunale del riesame in modo documentale o dalla verbalizzazione dell'udienza per poter essere efficacemente dedotte in Cassazione come vizio di motivazione.
  • La presenza di elementi oggettivi (es. assegni, date di emissione, importi, rapporti di reddito) può giustificare la conferma di misure cautelari quando consentono, nel loro complesso, un giudizio di gravità indiziaria anche senza una prova definitiva.
  • L'esito negativo del ricorso può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso se le censure sono essenzialmente rinnovazione della difesa di merito.

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