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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12435/2025 del 10/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno valido. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione, ritenendo che la permanenza fosse irregolare e che non fossero dimostrati né i presupposti per un permesso per motivi umanitari o altro titolo, né obblighi internazionali ostativi all’allontanamento, né un legame affettivo e di vita comune con una cittadina italiana, né altri presupposti di non espellibilità. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi, tutti centrati sulla nullità del decreto per motivazione apparente e/o omessa pronuncia: 1) mancata valutazione dello status di inespellibilità come richiedente asilo, lamentando anche che la notifica del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale non fosse stata provata correttamente e chiedendo l’esibizione di documenti relativi alla notifica stessa; 2) omessa considerazione della sospensione sopravvenuta del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale; 3) omessa valutazione dei legami familiari e, più in generale, delle condizioni di vita sociale, familiare e lavorativa in Italia, già documentate e non vagliate in modo specifico dal giudice di pace.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso. Ha affermato che la motivazione del provvedimento impugnato era solo apparente, perché si era limitata ad affermare l’irregolare trattenimento dello straniero e l’assenza di elementi per il rilascio di un titolo di soggiorno, senza confrontarsi con questioni decisive prospettate in modo specifico dal ricorrente: la ritualità della notifica del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, la sopravvenuta sospensione di tale provvedimento e i dedotti legami familiari e di integrazione in Italia. Tali carenze motivazionali impedivano il controllo sulla logicità e correttezza della decisione e integravano una violazione di legge costituzionalmente rilevante, per difetto del minimo costituzionale della motivazione. Per questo la Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al giudice di pace di Savona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; se non consente il controllo sul ragionamento decisorio, il provvedimento è nullo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su quanto dedotto e richiesto dalle parti; l’omesso esame di questioni decisive integra vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare sia la violazione di legge sia la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, cioè rendere percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 1, comma 3, L. 68/2007

    Richiamato dal giudice di pace come base dell’irregolare trattenimento dello straniero.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998

    Evocato per escludere la ricorrenza di obblighi internazionali o situazioni ostative al rigetto dell’espulsione.

  • art. 11, comma 1, lett. c-ter, D.P.R. 394/1999

    Richiamato per valutare l’eventuale sussistenza di condizioni che impediscano l’allontanamento dal territorio nazionale.

  • art. 19 D.Lgs. 286/1998

    Richiamato per verificare l’esistenza di divieti di espulsione o allontanamento.

  • art. 11, comma 3-ter, D.Lgs. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la notifica del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale richiedeva specifiche formalità e documentazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, si limita a formule astratte o assertive e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il giudice deve confrontarsi con tutte le questioni decisive e specificamente dedotte dalle parti; il mancato esame di profili determinanti può integrare nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente.
  • Nel giudizio sull’espulsione dello straniero, la valutazione della espellibilità deve considerare anche la ritualità della notifica dei provvedimenti rilevanti e l’eventuale sospensione sopravvenuta degli stessi, se tali circostanze incidono sullo status del destinatario.
  • La dedotta integrazione familiare e sociale del cittadino straniero deve essere esaminata in modo concreto e individualizzato, non potendo il rigetto fondarsi su affermazioni generiche svincolate dalla situazione personale allegata e documentata.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre quando la carenza argomentativa impedisce il controllo sull’esattezza e logicità della decisione e quindi viola il minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamigliaImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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