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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00372/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che, pur rideterminando la pena, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per percosse e minaccia aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di norme processuali, lamentando che la corte territoriale non avesse motivato sulla rinuncia all'escussione di un testimone ammesso ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale per asserita erronea applicazione della recidiva, sostenendo l'insussistenza di una maggiore capacità a delinquere e di una maggiore colpevolezza. Con il terzo motivo ha dedotto vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, ma senza specificare adeguatamente gli elementi posti a fondamento della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità riguarda solo la coerenza logica della motivazione rispetto ai suoi passaggi interni e alle massime di अनुभवienza, non la verifica della rispondenza alle acquisizioni processuali. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché fondato su doglianze di merito non scrutinabili in cassazione e, comunque, generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo per indeterminatezza, poiché a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta non venivano indicati gli elementi specifici su cui fondare la censura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    norma richiamata solo come base dell'ammissone del testimone la cui escussione era stata poi rinunciata; la censura sul punto è stata ritenuta non decisiva in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio motivazionale deducibile in cassazione riguarda il contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non la verifica diretta delle acquisizioni processuali.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere i requisiti di chiarezza e determinatezza; la genericità comporta inammissibilità.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella

    richiamata per il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza riesame del materiale probatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento decisionale presenti un effettivo vizio logico interno o un contrasto con massime di esperienza, non quando si chieda alla Cassazione una nuova valutazione delle prove.
  • La doglianza che sollecita un apprezzamento di merito sulla recidiva o sulla maggiore capacità a delinquere è inammissibile se mira a rimettere in discussione valutazioni fattuali non sindacabili in cassazione.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e puntualmente argomentati: la mera affermazione di errori della sentenza, senza indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti, determina inammissibilità per genericità o indeterminatezza.
  • La censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria o sulla rinuncia a un testimone non può essere accolta in cassazione se non si dimostra un concreto vizio logico della motivazione e una specifica decisività della prova non assunta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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