Sentenza n. 1575/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di stabilizzazione presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria adottato in esecuzione di una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già distaccato presso il PRAP di Catanzaro in forza di un provvedimento provvisorio, ha impugnato la nota dell’11 novembre 2022 con cui l’Amministrazione, in riedizione del potere successiva all’annullamento di un precedente diniego per difetto di motivazione, ha nuovamente escluso la sua stabilizzazione presso la sede richiesta. Ha dedotto: violazione delle garanzie procedimentali, difetto di istruttoria, manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione; nullità per violazione del giudicato; violazione del principio di imparzialità; violazione degli artt. 3 Cost. e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di buon andamento, correttezza e certezza dei rapporti giuridici, nonché disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che l’accordo sindacale del 4 giugno 2018 fosse diretto a regolarizzare il personale operante presso sedi extra moenia e che l’esclusione fondata sulla natura provvisoria dell’assegnazione contrastasse con la ratio dell’accordo. Ha inoltre contestato il mancato esame individuale della propria posizione, l’incoerenza delle precedenti valutazioni espresse dal medesimo dirigente in altra veste e il diverso trattamento riservato a due funzionari stabilizzati presso il PRAP. L’Amministrazione ha eccepito di avere eseguito il precedente giudicato, il quale aveva annullato il primo diniego soltanto per difetto di motivazione senza riconoscere un diritto soggettivo alla stabilizzazione, e ha sostenuto la legittimità del criterio adottato: distinzione tra personale assegnato ab origine in via definitiva o strutturale e personale operante in forza di assegnazione meramente provvisoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto che la precedente sentenza avesse lasciato integra la potestà discrezionale dell’Amministrazione, imponendo soltanto una nuova valutazione sorretta da criteri coerenti e dalle esigenze organizzative dell’ente. La nuova nota è stata ritenuta adeguatamente motivata, poiché ha individuato un criterio chiaro, oggettivo, logico e uniformemente applicato, coerente con l’accordo sindacale del 4 giugno 2018, che imponeva di considerare le modalità con cui i funzionari erano giunti a operare presso i PRAP. È stata quindi ritenuta legittima la distinzione tra personale titolare ab origine di un’assegnazione definitiva o strutturale e personale trasferito in forza di un titolo provvisorio o precario; il ricorrente rientrava nella seconda categoria. Il criterio è stato considerato coerente anche con le esigenze organizzative e con le dotazioni organiche previste dal D.M. 2 ottobre 2017, Tabella B, e non affetto da manifesta irragionevolezza o travisamento. È stata esclusa anche la dedotta incoerenza delle valutazioni espresse dal dirigente in precedenza, poiché esse erano state rese nella diversa qualità di Provveditore regionale, nell’ottica delle esigenze operative locali, mentre il provvedimento impugnato era stato adottato quale Direttore generale del personale, nell’ambito di un bilanciamento riferito agli organici e ai contingenti su scala nazionale. Il TAR ha infine escluso la violazione dell’eguaglianza e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ritenendo le distinzioni non discriminatorie né irragionevoli, ma fondate sull’accordo sindacale e sulle esigenze organizzative. Domanda di annullamento respinta; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Accordo sindacale del 4 giugno 2018
come sono arrivati ai PRAP
L’accordo imponeva una valutazione delle singole posizioni dei funzionari in relazione alle modalità concrete di destinazione presso i Provveditorati regionali; esso consentiva di distinguere tra assegnazioni definitive o strutturali e assegnazioni meramente provvisorie.
D.M. 2 ottobre 2017, Tabella B
Le dotazioni organiche previste dalla tabella sono state considerate dall’Amministrazione e dal TAR quale elemento organizzativo idoneo a giustificare il criterio di distinzione adottato.
art. 3 Cost.
La distinzione tra personale assegnato in via definitiva e personale assegnato provvisoriamente non viola il principio di eguaglianza quando è fondata sull’accordo sindacale e su esigenze organizzative oggettive.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione del diritto a una buona amministrazione, poiché il nuovo diniego era adeguatamente motivato e fondato su criteri ritenuti oggettivi e uniformi.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza annulla un diniego amministrativo per difetto di motivazione senza riconoscere un diritto soggettivo al conseguimento del bene richiesto, l’Amministrazione conserva il potere di riesaminare la posizione e può pervenire nuovamente a un diniego, purché eserciti nuovamente il potere secondo criteri coerenti, motivati e conformi al giudicato.
- In una procedura di stabilizzazione del personale operante presso sedi diverse da quelle di formale incardinamento, è legittimo distinguere tra personale assegnato ab origine in via definitiva o strutturale e personale presente in forza di un provvedimento meramente provvisorio, quando la distinzione sia coerente con l’accordo applicabile e con le esigenze organizzative e di dotazione organica.
- L’obbligo di valutazione individuale delle posizioni non impedisce all’Amministrazione di elaborare e applicare un criterio generale e uniforme, purché il criterio sia riferito alle modalità concrete di destinazione dei singoli dipendenti e sia effettivamente utilizzato per esaminarne le posizioni.
- Le valutazioni espresse dallo stesso dirigente nell’esercizio di un precedente incarico non vincolano necessariamente il successivo provvedimento adottato in una diversa funzione, quando i due incarichi comportino differenti competenze, prospettive organizzative e ambiti di bilanciamento degli interessi.
- Non sussiste disparità di trattamento quando situazioni apparentemente analoghe sono differenziate sulla base di una distinzione oggettiva, quale la diversa natura definitiva o provvisoria dell’assegnazione, purché tale distinzione sia ragionevole, coerente con la disciplina applicabile e applicata uniformemente.
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