Sentenza n. 2779/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 250/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 21 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 250/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la Carta docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, per gli anni indicati in favore di ciascun docente. Deducevano l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del comando giudiziale e chiedevano l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, il Ministero ha integralmente eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, erogando ai ricorrenti quanto loro riconosciuto. La pretesa azionata in ottemperanza è quindi risultata pienamente soddisfatta e non residuava alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, da corrispondere direttamente ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche
La disposizione costituisce il fondamento della Carta docente riconosciuta ai ricorrenti nella sentenza civile da eseguire.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato proposto per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma l’azione è qualificata come giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente nelle more del processo il comando contenuto nella sentenza da ottemperare, la pretesa azionata è pienamente soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione integrale della sentenza elimina l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- Quando l’amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se la domanda è dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
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