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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7946/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per usura (art. 644 c.p.) commessa ai danni di Luca Bergamini con aggravanti per attività imprenditoriale della vittima e stato di bisogno. Sono stati dedotti cinque motivi: (1) travisamento della prova con riguardo al carattere usurario di un maggior importo di €2.000 e alla presunta discrezionalità della vittima nella fissazione delle scadenze; (2) inutilizzabilità di una intercettazione telefonica (n.3833 del 19.2.2020) per mancata autorizzazione alla perizia ai sensi di artt. 267/268 c.p.p.; (3) errore nel calcolo del tasso d'interesse per aver incluso spese "eventuali"; (4) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno, senza verifica della tendenziale irreversibilità della condizione; (5) errata esclusione dell'applicabilità dell'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto e assenza di abitualità), con rilievo del contesto amicale dei rapporti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati, non consentiti o generici e si limitano a una nuova rivalutazione del merito già compiuta in grado d'appello (assenza della "novità"). In sintesi: il presunto travisamento/omissione non emerge dalla motivazione di merito, che aveva considerato le scadenze e le prove (incluse intercettazioni); l'eccezione sull'inutilizzabilità dell'intercettazione è manifestamente infondata perché l'art.271 c.p.p. non rende inutilizzabile una registrazione per la mancata trascrizione/perizia e la prova fonica può essere acquisita anche tramite la bobina/registrazione o deposizione; il motivo relativo alle spese incluse nel calcolo degli interessi è generico e non specifica importi o voci; la qualificazione dello stato di bisogno e il rigetto dell'art.131-bis rientrano nel sindacato di merito, la motivazione di merito è congrua e non contraddittoria. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 600 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come norma invocata dal ricorrente per annullamento; la Corte non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'accoglimento (motivo generico/infondato).

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Norma sulle forme/esecuzione delle intercettazioni: la Cassazione ricorda che le ipotesi di inutilizzabilità sono tassativamente indicate dall'art.271 e che l'eventuale mancata trascrizione/perizia non rientra tra quelle cause d'inutilizzabilità.

  • art. 606 lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.

    Criteri di massima per i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte valuta che i motivi erano o generici o miravano a rinnovare il sindacato di merito oltre i limiti consentiti.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Stabilisce le ipotesi tassative di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte sottolinea che non comprende la mancata trascrizione in perizia e che la registrazione audio costituisce prova non necessariamente nulla se non trascritta secondo una perizia.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai presupposti autorizzativi delle intercettazioni; la Cassazione osserva che le norme citate dall'art.271 sono chiuse e tassative e non includono le questioni sollevate dal ricorrente.

  • art. 644 comma 4 c.p.

    Norma penale sull'usura e relative aggravanti: la condanna per usura è stata confermata in merito e aggravata per lo stato di bisogno e l'attività imprenditoriale della vittima.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di legittimità rileva che la valutazione della sua applicabilità è principalmente di merito e che la motivazione delle sentenze di merito non appare carente o manifestamente illogica.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Citata nell'analisi dell'inutilizzabilità: la mancata trascrizione non è riconducibile alle ipotesi generali di nullità previste da tale norma, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti già congruamente motivati: i motivi che si limitano a riproporre la critica del merito sono inammissibili o manifestamente infondati.
  • Le censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni foniche per mancata trascrizione o perizia sono deboli: l'art.271 c.p.p. elenca tassativamente le cause di inutilizzabilità e la registrazione stessa può costituire prova anche in assenza di trascrizione per perizia.
  • Il vizio di "travisamento della prova" richiede una specifica dimostrazione di omissione, invenzione o errata ricostruzione del 'significante'; argomentazioni generiche o non puntuali sono inammissibili.
  • Le questioni relative al calcolo degli interessi o all'inclusione di voci (es. spese "eventuali") devono essere formulate con precisione numerica e logica: critiche generiche senza indicazione di cifre o elementi concreti non superano il vaglio di legittimità.
  • La qualificazione dello "stato di bisogno" come aggravante e la valutazione dell'applicabilità dell'art.131-bis appartengono principalmente al giudice del merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Quando si impugna una sentenza in Cassazione è determinante formulare motivi nuovi, specifici e circostanziati che non si riducano a una mera replica delle argomentazioni già esaminate nei gradi precedenti.

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