Cassazione Penale, Sentenza n. 13114/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione in ejecutivis e rideterminato la pena in cumulo giuridico, sostenendo che, ai fini della scelta della pena base, doveva essere considerata come pena più grave la pena concordata con il patteggiamento (sentenza del G.i.p. Tribunale di Venezia 27/06/2013), più mite, e non la pena irrogata con rito ordinario. Contestava inoltre l'applicabilità dell'art. 187 disp. att. rispetto alla sentenza di patteggiamento e, con motivo aggiunto, denunciava l'eccessività dell'aumento riconosciuto in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, nella continuazione in sede esecutiva tra reato giudicato con rito ordinario e reato oggetto di patteggiamento, il giudice deve confrontare le pene tenendo conto della riduzione prevista per il patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Pertanto la pena patteggiata va considerata nella sua entità ridotta quando rilevante per la determinazione della pena base; se il reato patteggiato è satellite, la riduzione va applicata sull'aumento. La Corte ha ritenuto non necessaria la rimessione alle Sezioni Unite. Il motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile per avere ampliato il petitum, e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
norma richiamata per il riconoscimento della continuazione in executivis; disciplina il potere del giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra pene esecutive
art. 444 cod. proc. pen.
prevede il patteggiamento e la conseguente riduzione di pena; la Corte interpreta che tale riduzione rileva ai fini del confronto delle pene nella continuazione in sede esecutiva
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
norma che disciplina il confronto delle pene in presenza di rito abbreviato; la Corte estende la stessa funzione sistematica delle riduzioni premiali anche al patteggiamento, ritenendo applicabile il principio di considerare la pena nella sua entità ridotta
art. 616 cod. proc. pen.
norma sulla condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Quando in sede esecutiva si valutano reati riconosciuti con riti diversi (ordinario e patteggiamento), il giudice deve confrontare le pene considerando la riduzione prevista per il patteggiamento: la pena patteggiata si assume nella sua misura ridotta.
- Se il reato patteggiato risulta il più grave, la pena base del cumulo si calcola sulla pena già ridotta; se il reato patteggiato è satellite, la riduzione va applicata sull'aumento determinato in sede di cumulo.
- Le riduzioni premiali dei diversi riti (patteggiamento, abbreviato) hanno la stessa funzione processuale ai fini del confronto delle pene in esecuzione e devono essere considerate coerentemente.
- Non è necessario, in presenza di giurisprudenza consolidata della Cassazione, rimandare la questione alle Sezioni Unite se il principio è già stato affermato e il ricorrente non apporta adeguato contrasto giuridico.
- Motivi aggiunti che ampliano il petitum o introducono censure non tempestive sono inammissibili; le censure nuove devono rientrare nei termini ordinari di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13067/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13068/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13073/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13074/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13075/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13076/2024 del 29/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →