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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10946/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava un errore di fatto della Corte di Cassazione con riguardo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di legittimità, sostenendo che la Corte si era comunque diffusa nella motivazione sulle specifiche doglianze dimostrando la non manifesta infondatezza delle stesse. Inoltre deduceva la violazione dell'art. 521 c.p.p. e lamentava che la Corte non avesse valutato la responsabilità di Padoan come terzo estraneo concorrente nel reato di bancarotta, argomentazioni che, a suo avviso, non erano state esaminate.

La decisione

Il giudice del ricorso straordinario ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi di legge e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che le doglianze mosse attenevano a valutazioni giuridiche e di merito e non a un errore di fatto percettivo o materiale rimediabile con l'art. 625-bis c.p.p.; ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui l'errore di giudizio non è sindacabile con il ricorso straordinario, e che il rimedio è riservato a casi strettamente limitati di errore percettivo/materiale. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il giudice ha ritenuto che la norma, che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto, è applicabile solo a errori percettivi o materiali ben delimitati; non è utilizzabile per correggere errori di giudizio o valutativi compiuti dalla Corte di cassazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta norma violata; la Corte ha ritenuto che le censure mosse sotto questo profilo attengono a valutazioni di merito già esaminate e non integrano un errore di fatto sindacabile con il ricorso straordinario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la statuizione sulle spese: l'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 14 delle preleggi

    Richiamato per sottolineare il divieto di applicazione analogica delle disposizioni che derogano al principio di intangibilità delle decisioni di Cassazione: il ricorso straordinario non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    Citata in relazione al principio che, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittimo imporre sanzioni pecuniarie; giustifica la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale e va impiegato solo per errori di fatto meramente percettivi o materiali; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito operate dalla Corte di cassazione.
  • Se la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile un ricorso, si sofferma sulle doglianze in termini valutativi, ciò non crea di per sé un’autonoma ragione per il ricorso straordinario: si tratta di valutazioni di diritto o di merito non sindacabili con tale rimedio.
  • Non è ammesso introdurre con il ricorso straordinario nuovi profili di critica o una diversa ricostruzione dei fatti già valutati in Cassazione: ciò configura un tentativo improprio di riaprire l'impugnazione ordinaria e rende il ricorso radicalmente inammissibile.
  • Chi propone il ricorso straordinario deve verificare che l'errore denunciato sia effettivamente di natura percettiva/materiale (es. errore numerico, omissione materiale di un atto, errore sui dati di notifica) e non un contrasto interpretativo o valutativo.
  • L'inammissibilità comporta rischio di condanna alle spese e, se non sussistono elementi che escludano colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale prima di proporre il rimedio.

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