Cassazione Civile, Ordinanza n. 32486/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un consorzio volontario di urbanizzazione, aperto ai proprietari di una determinata area nell’agro foggiano e finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione in economia o mediante appalto. Per l’anno d’imposta 2008 il consorzio non aveva presentato dichiarazione dei redditi ed era stato sottoposto a ricostruzione induttiva del reddito ai fini IRES e IVA. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione del consorzio ritenendolo soggetto non lucrativo, non commerciale e incapace di produrre reddito d’impresa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 73 d.P.R. 917/1986, degli artt. 1 e 13 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 4 d.P.R. 633/1972, sostenendo che anche un soggetto non imprenditore, se dotato di struttura associativa con obblighi contabili, deve presentare la dichiarazione dei redditi e, in caso di omissione, può essere oggetto di accertamento induttivo; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 d.P.R. 633/1972, sostenendo che le attività dei consorzi di urbanizzazione sono prestazioni svolte nell’esercizio di impresa e quindi imponibili IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e strettamente connessi i due motivi, richiamando un orientamento di legittimità consolidato secondo cui i consorzi volontari di urbanizzazione svolgono un’attività esterna verso i terzi che ne connota la qualità imprenditoriale; essi sono tenuti a istituire regolare contabilità fiscale, a emettere fatture per i compensi percepiti e i contributi versati dai consorziati assumono natura di corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA. La Corte ha inoltre ribadito che le prestazioni rese dai consorzi in favore degli associati costituiscono operazioni imponibili e reddito d’impresa anche se rientranti nei compiti istituzionali dell’ente, quando vi sia un corrispettivo specifico eccedente i costi di diretta imputazione. Poiché la sentenza impugnata non aveva correttamente applicato tali principi, il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 917/1986
richiamato per sostenere che il soggetto, pur se privo di fini lucrativi, rientra tra quelli rilevanti ai fini delle imposte dirette se dotato di struttura associativa e attività fiscalmente rilevante
art. 1 d.P.R. 600/1973
richiamato insieme alle altre norme sull’obbligo dichiarativo e sugli adempimenti fiscali
art. 13 d.P.R. 600/1973
richiamato come norma sugli obblighi contabili e dichiarativi del soggetto passivo
art. 4 d.P.R. 600/1973
indicato come disposizione che ricomprende i consorzi volontari di urbanizzazione tra i soggetti che possono effettuare esercizio di impresa
art. 4 d.P.R. 633/1972
richiamato per affermare che le attività dei consorzi di urbanizzazione sono svolte nell’esercizio di impresa e rilevano ai fini IVA
art. 3 d.P.R. 633/1972
richiamato per qualificare i contributi dei consorziati come corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi imponibili IVA
art. 14, lett. a) e b), d.P.R. 600/1973
richiamato in relazione alle scritture contabili che il consorzio è tenuto a istituire
Massime di principio
- I consorzi volontari di urbanizzazione che svolgono un’attività esterna verso i terzi assumono, ai fini fiscali, una connotazione imprenditoriale, con conseguenti obblighi di contabilità e di fatturazione.
- La natura non lucrativa o la finalità istituzionale dell’ente non escludono, di per sé, la rilevanza reddituale e IVA delle prestazioni rese ai consorziati quando esse siano corrispettive e specificamente remunerate.
- I contributi versati dai consorziati possono costituire corrispettivi di servizi e quindi essere imponibili ai fini IVA, anche se collegati ai compiti istituzionali del consorzio.
- L’omessa presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto tenuto agli adempimenti fiscali legittima la ricostruzione induttiva del reddito secondo le norme applicabili.
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