Sentenza n. 2664/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato tuttavia condannato a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla pretesa relativa all'inerzia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- La fissazione dell'appuntamento presso la competente sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto integra, quando costituisce l'adempimento richiesto con il ricorso, l'attivazione del procedimento e comporta il venir meno della materia del contendere, senza implicare un giudizio sull'esito finale dell'istanza amministrativa.
- La compensazione delle spese può essere disposta nel giudizio sul silenzio quando il ritardo dell'amministrazione sia contenuto e quest'ultima si sia attivata in tempi ragionevoli dopo la proposizione della domanda giudiziale; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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