Cassazione Penale, Sentenza n. 31477/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha riconosciuti responsabili del reato di disastro innominato colposo (art.449 c.p.) per il crollo della paratia di sostegno e del piazzale antistante un edificio. Le difese contestano: 1) mancata o carente motivazione sull'effettivo ruolo/colpa degli imputati e sul presunto ruolo meramente subalterno del committente; 2) travisamento della prova circa la loro capacità tecnica e la causalità dell'evento (contestando che la causa fosse errore progettuale/ difetto esecutivo anziché caratteristica geomorfologica o sbancamento eseguito da terzi); 3) errata qualificazione giuridica del fatto (sostengono che si sarebbe dovuta configurare la contravvenzione di crollo ex art.676 c.p. e non il disastro); 4) omissione nella concessione delle attenuanti generiche; 5) censure riguardo alla liquidazione di somme provvisionali alle parti civili. Alcuni difensori hanno inoltre sollevato questione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondata la doglianza di prescrizione: il termine di prescrizione previsto dall'art.157 c.p. (termine base) deve essere raddoppiato ai sensi del comma 6 e non era maturato. Ha confermato la sussistenza della fattispecie di disastro colposo in relazione all'evento: masse di terreno e porzioni di piazzale hanno ceduto, interessando centinaia di metri quadrati, con scopertura di un plinto di fondazione e concreto pericolo per un numero indeterminato di persone; pertanto la qualificazione in art.449 c.p. è corretta. Ha richiamato e applicato il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta della motivazione di primo e secondo grado) ritenendo che i giudici del merito abbiano adeguatamente esaminato le risultanze tecniche e le censure difensive. Ha valorizzato la cooperazione colposa (art.113 c.p.) per attribuire responsabilità anche a soggetti non necessariamente autorevoli tecnicamente ma che hanno contribuito, con scelte economiche o omissioni di controllo, alla realizzazione di opere difformi e sotto-dimensionate. Ha ritenuto congrua la negazione delle attenuanti generiche in relazione alla gravità e all'intensità della colpa e alle scelte economiche dei ricorrenti. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (liquidate, nel dispositivo, con indicazione di euro 10.200,00 oltre accessori, e ulteriori provvisioni disposte in appello).
Norme richiamate
art.157 cod. pen.
art.157 comma 1 e comma 6 cod.pen.
Il termine ordinario di prescrizione indicato al comma 1 va raddoppiato ai sensi del comma 6 per la fattispecie in esame; pertanto la prescrizione non era maturata alla data del giudizio di legittimità
art.449 cod. pen.
Sanziona il disastro colposo: l'evento disastroso causato per colpa, richiede riscontro dell'evento e della sua idoneità a porre in pericolo la pubblica incolumità; la consumazione coincide con l'evento disastroso
art.113 cod. pen.
Disciplina la cooperazione colposa: la responsabilità può estendersi a soggetti che hanno concorso, anche con condotte non tecniche, purché vi sia interazione rilevante tra le condotte e consapevolezza della partecipazione al medesimo rischio
art.434 cod. pen.
art.434 cod.pen. (disastro innominato)
Fattispecie di reato doloso cui l'art.449 rimanda per la nozione di "disastro"; la definizione serve a individuare i tratti dimensionale e di pericolosità dell'evento
art.426 cod. pen.
La frana è tra gli eventi tipizzati richiamati dall'art.449; la valutazione tecnica dell'evento può ricondursi alla nozione di disastro quando presenta dimensioni e pericolosità adeguate
art.676 cod. pen.
Contravvenzione per crollo; la Corte ha spiegato perché nel caso concreto la fattispecie di disastro (art.449) fosse più idonea a rendere conto della portata dell'evento rispetto alla mera contravvenzione
Dottrina della "doppia conforme" (giurisprudenza)
richiami a Sez.2 n.37295/2019; Sez.3 n.44418/2013
Quando motivazione di primo grado e sentenza d'appello sono omogenee (ripetuti richiami), le due motivazioni formano un corpo unitario; la Corte può leggere congiuntamente i due livelli di doglianza
Corte Costituzionale, sent. n.327/2008
Corte Cost., sent. n.327/2008
Interpretazione della nozione di "altro" e delineazione del concetto di disastro: il giudice deve individuare i tratti distintivi del fenomeno esaminato alla luce delle species elencate dal legislatore
Massime di principio
- In casi di crollo o frana valutare sempre se l'evento abbia le caratteristiche di "disastro": dimensioni rilevanti e idoneità a mettere in pericolo la vita o l'integrità di un numero indeterminato di persone; se sì, integra art.449 c.p.
- Il termine di prescrizione deve essere calcolato con attenzione alle disposizioni di cui all'art.157 c.p.; alcune fattispecie prevedono raddoppio del termine (comma 6) e ciò può escludere la prescrizione anche se il termine base sembrerebbe scaduto
- La responsabilità per disastro colposo può essere attribuita anche in via di cooperazione colposa (art.113 c.p.): chi concorre, a vario titolo, con scelte imprudenti, omissioni di controllo o adesione a varianti pericolose può essere ritenuto colpevole anche senza specifiche competenze tecniche
- La motivazione di Corte d'appello può essere letta insieme a quella di primo grado (cd. "doppia conforme"); quindi il rigetto di censure in Cassazione può fondarsi sulla congruenza complessiva delle due decisioni
- La negazione delle attenuanti generiche richiede motivazione ma non impone analisi di ogni elemento favorevole; il giudice può fondare il diniego sulla gravità della condotta e sulla presenza di scelte economiche che aggravano la colpa
- Le statuizioni relative a somme provvisionali per le parti civili, essendo provvisorie, hanno limiti di autonoma impugnabilità in Cassazione; le relative censure sono spesso dichiarate inammissibili o non autosufficienti
- In presenza di contrasto fra consulenze tecniche, la valutazione di merito spetta ai giudici di merito; la Cassazione verifica la logicità e l'assenza di contraddittorietà della motivazione, ma non sostituisce il proprio apprezzamento tecnico a quello del giudice di merito salvo vizio logico-giuridico manifesto
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