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Risoluzione

Risoluzione n. 105 del 12/10/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la perdita del posto di lavoro agevolato fa scattare la decadenza dal credito d’imposta anche se la cessazione non dipende dalla volontà del datore di lavoro. Tuttavia, ai fini della verifica, rileva la conservazione in media annuale dell’incremento occupazionale rilevante nel periodo di sorveglianza, con possibilità di sostituzione del lavoratore uscito con altri lavoratori agevolabili o, se necessario, con la ricostituzione del posto tramite nuove assunzioni.

Credito d’imposta per incremento dell’occupazione e decadenza per mancata conservazione del posto di lavoro

Credito d’imposta per incremento dell’occupazione e decadenza per mancata conservazione del posto di lavoro

La risoluzione esamina il regime del credito d’imposta previsto per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate e, in particolare, gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro agevolato prima del decorso del periodo minimo di conservazione del posto. L’Agenzia chiarisce i presupposti della decadenza e le modalità con cui deve essere verificato il mantenimento dell’incremento occupazionale.

Quesito presentato dalla società

La società istante riferisce di aver ottenuto, a seguito di istanza di rinnovo modello R/IAL, la concessione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui all’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge n. 244 del 2007, per importi pari a euro 16.311 per il 2009 e euro 13.980 per il 2010, con riferimento ad assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Una lavoratrice assunta il 3 dicembre 2008 e rilevante ai fini del beneficio ha rassegnato le dimissioni il 4 aprile 2010. La società chiede se, ai fini della verifica della condizione di conservazione dei posti di lavoro per almeno tre anni, ovvero due anni per le PMI, assuma rilievo il fatto che la cessazione del rapporto non dipenda dalla volontà del datore di lavoro e se, in tal caso, sia legittimo il divieto di fruizione del credito già maturato e il recupero di quanto già utilizzato.

Posizione della società istante

La società richiama la circolare n. 48 del 10 luglio 2008 e sostiene che la fruizione del credito sia subordinata al rispetto di specifiche condizioni, la cui violazione comporta decadenza ai sensi del comma 545.

In relazione alla lettera b) del comma 545, la società ritiene che la mancata conservazione del posto di lavoro agevolato non imputabile al datore di lavoro non debba precludere la fruizione del credito d’imposta maturato e non ancora utilizzato, né comportare il recupero di quello già fruito con sanzioni e interessi. Presupponendo inoltre di non essere incorsa nella distinta causa di decadenza di cui alla lettera a) del comma 545, conferma l’intenzione di continuare a beneficiare del credito maturato fino al 4 aprile 2010.

Quadro normativo richiamato

L’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge n. 244 del 2007 prevede un credito d’imposta mensile a favore dei datori di lavoro che, nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE.

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 ha dettato le disposizioni attuative dei commi da 543 a 548.

Il comma 545 stabilisce che il diritto al credito decade, tra l’altro:

  • alla lettera b), se i posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni, ovvero per due anni nel caso delle piccole e medie imprese.

La relazione illustrativa al decreto occupazione precisa che gli incrementi occupazionali devono essere conservati nella medesima regione o zona assistita per almeno tre anni nelle grandi imprese o per due anni nelle PMI.

Tesi dell’Agenzia sulla decadenza

L’Agenzia osserva che il comma 545 non prevede eccezioni fondate sull’imputabilità della cessazione del rapporto al datore di lavoro o al lavoratore. Ne consegue che il diritto al credito non può considerarsi definitivamente acquisito se non risultano rispettate le condizioni di conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo stabilito.

È quindi respinta la tesi secondo cui la decadenza non opererebbe qualora l’interruzione del rapporto agevolato dipenda da cause non riconducibili alla volontà del datore di lavoro.

Significato della conservazione del posto di lavoro

Ai fini della causa di decadenza, l’Agenzia chiarisce che la conservazione del posto di lavoro creato deve essere intesa come conservazione “in media” dell’incremento occupazionale rilevante, indipendentemente dal mantenimento del lavoratore originariamente assunto.

Richiamando la circolare n. 48/E del 2008, viene ricordato che l’incremento occupazionale rilevante coincide con il minor valore tra:

  • l’incremento occupazionale realizzato, cioè l’incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti rispetto alla base occupazionale di riferimento, costituita dal numero medio di dipendenti a tempo indeterminato occupati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007;
  • il numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili, cioè i lavoratori a tempo indeterminato in possesso dei requisiti della lettera a) del comma 543, assunti dal 1° gennaio 2008.

Verifica nel biennio o triennio di sorveglianza

Per escludere la decadenza, anche in assenza di continuità temporale del singolo rapporto, occorre verificare che in ciascun anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza, da computare dal mese in cui il posto di lavoro agevolato è stato creato, sia mantenuto in media annuale l’incremento occupazionale rilevante nell’area svantaggiata.

In pratica, per ciascun anno del periodo di sorveglianza deve essere controllato che la media degli incrementi occupazionali rilevanti, determinati mese per mese, sia almeno pari all’incremento occupazionale rilevante del mese in cui l’assunzione del lavoratore dimissionario ha fatto maturare il credito d’imposta.

Sostituzione del lavoratore e ricostituzione del posto

Ai fini della verifica della lettera b) del comma 545, l’Agenzia precisa che si può tener conto, in sostituzione del lavoratore dimissionario, anche di altri lavoratori a tempo indeterminato assunti nelle aree svantaggiate e in possesso dei requisiti previsti, purché non abbiano generato credito d’imposta perché:

  • assunti nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 ma eccedenti rispetto all’incremento occupazionale rilevante; oppure
  • assunti dopo il 31 dicembre 2008.

Se non vi sono tali assunzioni, è necessaria la ricostituzione del posto di lavoro tramite l’assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato in possesso dei requisiti della lettera a) del comma 543.

La verifica considera comunque il posto come conservato nel mese in cui il lavoratore fuoriesce e nel mese in cui il sostituto viene assunto, indipendentemente dal giorno esatto in cui gli eventi si verificano.

Se non è possibile utilizzare un solo lavoratore nei termini indicati, deve essere mantenuto in media annuale l’incremento occupazionale rilevante anche tramite l’assunzione di più lavoratori, se necessario.

Effetti sulla maturazione del credito

L’Agenzia precisa infine che, fermo restando il regime della decadenza, la cessazione del rapporto di lavoro agevolato impedisce la maturazione mensile del credito d’imposta per il mese o per i mesi in cui non venga ricostituito lo status quo ante.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma quindi che:

  • la mancata conservazione del posto di lavoro agevolato integra la causa di decadenza anche se la cessazione non dipende dal datore di lavoro;
  • ciò che rileva è il mantenimento, in media annuale, dell’incremento occupazionale rilevante nel periodo di sorveglianza;
  • la verifica può essere effettuata considerando lavoratori sostitutivi o, se necessario, nuove assunzioni idonee;
  • in assenza di ricostituzione del posto, il credito non matura per i mesi interessati e può essere recuperato, con sanzioni e interessi, quanto già indebitamente fruito.

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