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Risoluzione

Risoluzione n. 102 del 8/10/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione dispone la soppressione del codice tributo PIEM, istituito per la compensazione in F24 del credito d’imposta previsto dalla legge regionale Piemonte n. 9/2007, poiché la convenzione con la Regione è cessata il 23 settembre 2010. La soppressione decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

Soppressione del codice tributo PIEM

Soppressione del codice tributo PIEM

La risoluzione interviene sul codice tributo PIEM, istituito per consentire la fruizione in compensazione, tramite modello F24, di un credito d’imposta riconosciuto dalla normativa regionale piemontese. L’atto prende atto della cessazione della convenzione con la Regione Piemonte e dispone la soppressione del codice.

Quadro normativo e finalità del credito

La legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che avevano usufruito del contributo previsto dall’art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365. La finalità indicata è quella di consentire a tali imprese il recupero della quota di IRAP relativa al contributo ricevuto, mediante utilizzo del credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Convenzione con la Regione Piemonte e istituzione del codice tributo

Per disciplinare le modalità operative di fruizione del credito d’imposta, il 23 settembre 2008 è stata stipulata un’apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e la Regione Piemonte. In attuazione di tale convenzione, con risoluzione n. 360/E del 25 settembre 2008 è stato istituito il codice tributo PIEM, destinato alla compensazione del credito nel modello F24.

Cessazione della convenzione e soppressione del codice

La risoluzione dà atto che la convenzione ha cessato la propria efficacia in data 23 settembre 2010. Per effetto di tale cessazione, viene disposta la soppressione del codice tributo PIEM.

Decorrenza dell’efficacia

La soppressione non è immediata, ma diviene operativa a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, adottata l’8 ottobre 2010.

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