Risoluzione n. 106 del 13/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione afferma che il sostituto d’imposta deve operare la ritenuta anche sulle somme liquidate dal giudice se costituiscono redditi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo. Nel caso esaminato, sia l’importo riconosciuto per mancati guadagni professionali sia il rimborso delle spese processuali inerenti all’attività professionale sono soggetti a ritenuta IRPEF ex art. 25 DPR 600/1973, in quanto redditi sostitutivi o costi deducibili rimborsati.
Tassazione dei proventi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo e delle spese processuali liquidate in sentenza
Tassazione di somme liquidate in sentenza a favore di un professionista
La risoluzione n. 106/E del 13 ottobre 2010 affronta il trattamento fiscale delle somme liquidate da un giudice civile a favore di un professionista, con particolare riguardo all’obbligo del sostituto d’imposta di operare la ritenuta IRPEF anche quando il pagamento derivi da un provvedimento giudiziale. Il documento chiarisce inoltre se la ritenuta debba colpire solo il componente risarcitorio principale o anche le spese processuali riconosciute in sentenza.
Quesito posto dall’istante
ALFA S.p.A., quale sostituto d’imposta, aveva applicato nel gennaio 2010 la ritenuta a titolo di acconto IRPEF sull’importo liquidato in sentenza a favore di un notaio che aveva agito per danni da inadempimento contrattuale ed era risultato vittorioso. In seguito, ricevuto atto di precetto per il pagamento delle ritenute subite, la società chiedeva:
- se, in linea di principio, il prelievo alla fonte sia possibile anche su somme liquidate dal giudice a carico del sostituto d’imposta;
- se la ritenuta debba riguardare l’intera somma di euro 15.570, composta da euro 9.000 per mancati guadagni professionali, oltre interessi legali, ed euro 6.570 per spese processuali, oltre accessori, di cui euro 770 per spese, euro 2.300 per diritti ed euro 3.500 per onorari.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante riteneva che, in presenza di sentenze di condanna al pagamento di somme determinate, non venisse meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare le ritenute di legge, in base al combinato disposto dell’articolo 6, comma 2, del TUIR e dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973. Sosteneva inoltre che l’intera somma liquidata avesse natura di reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta IRPEF, in quanto reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto in capo al professionista.
Principio generale sulla ritenuta su somme corrisposte in forza di sentenza
L’Agenzia delle Entrate conferma l’impostazione del contribuente e richiama un orientamento amministrativo consolidato, già espresso con la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 10/927 del 25 luglio 1974 e ribadito nella successiva prassi e giurisprudenza. Viene ribadito che l’obbligo di operare le ritenute sussiste anche quando le somme aventi natura di reddito siano corrisposte in esecuzione di un provvedimento giudiziale.
La decurtazione dell’importo liquidato dal giudice per effetto delle ritenute non è considerata una violazione del provvedimento, poiché la ritenuta è un prelievo imposto al sostituto d’imposta dalla normativa generale sui sostituti, in particolare dal combinato disposto degli articoli 64 e 23 e seguenti del DPR n. 600 del 1973.
Fondamento normativo dell’obbligo del sostituto d’imposta
La risoluzione richiama l’articolo 64 del DPR n. 600 del 1973, secondo cui chi è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni riferibili a questi ultimi, deve esercitare la rivalsa mediante ritenuta, salvo diversa espressa previsione. Si richiama poi il sistema delle ritenute disciplinato dagli articoli 23 e seguenti del medesimo DPR, che impone ai sostituti d’imposta individuati dall’articolo 73, comma 1, del TUIR di effettuare le ritenute quando erogano i redditi previsti dalla legge, tra cui i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 25.
Qualificazione delle somme come redditi di lavoro autonomo sostitutivi
Ai fini dell’applicazione della ritenuta, la questione decisiva è stabilire se le somme corrisposte in sentenza costituiscano proventi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 6 del TUIR. L’Agenzia precisa che, sulla base degli articoli 53 e 54 del TUIR, nel reddito di lavoro autonomo rientrano sia i compensi sia gli altri componenti rilevanti sotto forma di costi deducibili.
Ne deriva che sono soggetti a ritenuta non solo gli importi che sostituiscono compensi non percepiti, ma anche i rimborsi di costi che hanno concorso alla formazione del reddito perché deducibili.
Applicazione al caso concreto: euro 9.000 per mancati guadagni professionali
Nel caso esaminato, l’importo di euro 9.000, liquidato a titolo di mancati guadagni professionali del notaio, viene qualificato come reddito di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta. Tale somma è infatti erogata a compensazione di introiti professionali non percepiti dal soggetto vittorioso nella causa risarcitoria. La risoluzione richiama, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità citata nel testo, in particolare Cass. n. 9893 dell’11 ottobre 1997 e Cass. n. 10972 del 13 maggio 2009.
Trattamento delle spese processuali e degli onorari
Per quanto riguarda le spese processuali, comprese quelle per onorari, la risoluzione assume che, se sostenute per ottenere in giudizio un risarcimento danni relativo a mancati guadagni professionali, esse siano inerenti all’attività professionale e dunque deducibili dal reddito. Per ragioni di simmetria impositiva, il loro rimborso deve quindi essere assoggettato a imposizione e a ritenuta, poiché si tratta di costi che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di componenti deducibili.
Possibilità di recupero della maggiore imposta
Il documento precisa che, qualora il professionista non abbia dedotto le spese processuali nel periodo d’imposta in cui le ha sostenute, egli può recuperare la maggiore imposta versata mediante:
- dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998;
- istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
Conclusione e indicazione operativa
La risoluzione conclude confermando che il parere del contribuente è condivisibile: il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta anche sulle somme liquidate dal giudice quando esse costituiscono redditi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo. Nel caso specifico, sono soggetti a ritenuta sia i euro 9.000 per mancati guadagni professionali sia il rimborso delle spese processuali inerenti all’attività professionale, oltre agli accessori nei limiti previsti dalla qualificazione fiscale delle somme.
Infine, le Direzioni Regionali vengono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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