Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 103 del 11/10/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972 non è dovuta per la sola iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, mentre è dovuta per i praticanti avvocati ammessi al patrocinio dopo il primo anno, in quanto ciò integra esercizio di una professione.

Tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati

Tassa sulle concessioni governative per i praticanti avvocati

La risoluzione esamina se la tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641 sia dovuta per l'iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati e per l'ammissione al patrocinio. Il chiarimento riguarda in particolare la distinzione tra il primo anno di iscrizione e gli anni successivi, nei quali il praticante può svolgere attività più ampia.

Quesito sottoposto

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati chiede se la tassa sia dovuta:

  • al laureato in giurisprudenza per l'iscrizione al Registro speciale dei praticanti;
  • al praticante avvocato per l'ammissione al patrocinio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del RDL n. 1578/1933 e dell'articolo 7 della legge n. 479/1999.

L'Ordine istante aveva espresso l'avviso che la tassa non fosse dovuta né per l'iscrizione dei laureati al Registro speciale dei praticanti né dopo un anno di pratica per l'ammissione.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama anzitutto la disciplina della professione forense contenuta nel R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

In particolare:

  • l'articolo 1 stabilisce che nessuno può assumere il titolo o esercitare le funzioni di avvocato o procuratore se non iscritto nell'albo professionale;
  • l'articolo 16 prevede che per ogni tribunale civile e penale sia costituito un albo di avvocati;
  • l'articolo 8 disciplina l'iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti e l'ammissione al patrocinio dopo un anno dalla iscrizione.

Viene inoltre richiamato l'articolo 22 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, che assoggetta a tassa l'“esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri”, nella misura di euro 168,00.

Valutazione sulla natura dell'attività del praticante

La Direzione osserva che, durante il primo anno di iscrizione nel registro speciale, il soggetto non è ancora ammesso all'esercizio della professione forense. Solo dopo un anno dalla iscrizione i praticanti procuratori possono:

  • esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto indicato dalla norma;
  • essere nominati difensori d'ufficio;
  • esercitare funzioni di pubblico ministero;
  • proporre dichiarazione di impugnazione come difensori o come rappresentanti del pubblico ministero.

Si pone quindi il problema se tale attività possa essere qualificata come esercizio di una “professione” ai fini dell'applicazione della tassa. La risoluzione rileva che la questione non è risolta in modo definitivo neppure dall'ordinanza della Consulta n. 163 del 2002 richiamata dall'Ordine istante.

Ulteriori riferimenti interpretativi

La Direzione richiama anche gli articoli 2229 e 2231 del codice civile in materia di professioni intellettuali:

  • l'articolo 2229 afferma che la legge determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
  • l'articolo 2231 prevede che, quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione resa da chi non è iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione.

È inoltre richiamato l'articolo 8 del DM 8 aprile 2004, n. 127, secondo cui ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

Conclusione della risoluzione

La conclusione è che:

  • per gli anni successivi al primo di iscrizione, l'attività del praticante avvocato, anche alla luce del giuramento previsto dalla legge, integra esercizio di una professione forense;
  • di conseguenza, in tali casi si applica la tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, nella misura indicata dalla norma;
  • non è invece dovuta la tassa quando l'iscrizione non abilita all'esercizio di alcuna professione, come avviene nel primo anno di iscrizione nel registro speciale dei praticanti ex articolo 8, comma 1, del RDL n. 1578/1933, per carenza del presupposto applicativo.

Indicazioni finali

La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali e provinciali vigilino affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati nel provvedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.