Risoluzione n. 108 del 15/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il limite di 480 metri cubi annui per l’aliquota IVA del 10% sul gas metano per usi civili va riferito a ciascuna utenza delle singole unità immobiliari anche nei condomìni e nelle cooperative con impianto centralizzato. Indica inoltre che gli utenti possono chiedere il rimborso della maggiore IVA al gestore, mentre il rimborso verso l’Erario richiede una procedura specifica entro due anni e la prova dell’effettiva restituzione ai clienti.
IVA agevolata al 10% sul gas metano per condomìni e cooperative di abitanti
Somministrazione di gas metano per usi civili e aliquota IVA nei condomìni
La risoluzione n. 108/E del 15 ottobre 2010 chiarisce la portata applicativa del n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, con particolare riferimento alla somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomìni e cooperative di abitanti che utilizzano impianti centralizzati e collettivi. Il documento interviene per risolvere dubbi interpretativi sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama le modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, efficaci dal 1° gennaio 2008, che hanno riscritto il n. 127-bis della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972. Nella formulazione vigente, la norma prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per:
- la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480 metri cubi annui;
- la somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda;
- i gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati a essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione.
La risoluzione evidenzia che il nuovo regime recepisce la direttiva 2003/96/CE e che il criterio impositivo non si fonda più sulla tipologia di utilizzo, ma sulla quantità del consumo.
Limite quantitativo e aliquote applicabili
Per il gas metano per usi civili, il beneficio IVA del 10 per cento si applica ai primi 480 metri cubi annui consumati per combustione per usi civili. La parte eccedente tale soglia è assoggettata all’aliquota ordinaria del 20 per cento.
La circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E, viene richiamata per precisare che i consumi esposti in bolletta o fattura sono imputati allo scaglione di 480 metri cubi:
- dal 1° gennaio di ogni anno, oppure dalla data di attivazione della somministrazione se successiva;
- fino al 31 dicembre dello stesso anno, oppure fino alla data di cessazione del contratto se anteriore.
Applicazione nei condomìni e nelle cooperative di abitanti
Il chiarimento centrale della risoluzione riguarda i condomìni e le cooperative di abitanti di edifici abitativi dotati di impianto centralizzato. In tali casi, il limite annuo di 480 metri cubi non va riferito all’intero edificio, ma alle singole utenze di ciascuna unità immobiliare che compone il condominio o la cooperativa.
Ne consegue che:
- il beneficio del 10 per cento spetta fino al raggiungimento di 480 metri cubi annui per ciascuna utenza;
- in presenza di impianto centralizzato, il limite complessivo si ottiene moltiplicando 480 metri cubi per il numero delle unità immobiliari allacciate all’impianto centralizzato.
Resta comunque necessario che il consumo sia destinato a “usi civili”, secondo l’accezione già definita dalla circolare n. 2/E del 2008.
Rapporti tra utenti, gestore del servizio e Amministrazione finanziaria
La risoluzione distingue il rapporto tra utenti del servizio e società erogatrice del gas da quello con l’Amministrazione finanziaria. In caso di richiesta di rimborso dell’IVA già applicata nella misura del 20 per cento, il tema riguarda il rapporto civilistico tra gestore e utenti finali, restando estranea l’Amministrazione finanziaria.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il documento ricorda che la disciplina IVA configura tre rapporti distinti:
- tra cedente o prestatore e Amministrazione finanziaria, per il pagamento dell’imposta;
- tra cedente o prestatore e cessionario o committente, per la rivalsa;
- tra cessionario o committente e Amministrazione finanziaria, per l’eventuale detrazione dell’IVA assolta in rivalsa.
Pertanto, gli utenti possono chiedere alla società che eroga il gas la restituzione della maggiore IVA addebitata, se ne ricorrono i presupposti.
Rimborso dell’IVA già versata all’Erario
Quanto al recupero dell’IVA applicata in misura eccedente il 10 per cento e versata all’Erario, la risoluzione esclude l’utilizzo dei meccanismi ordinari di variazione delle fatture previsti dall’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972. La soluzione indicata è invece la procedura di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La domanda di restituzione di tributi non dovuti deve essere presentata, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, sempre che il diritto non sia prescritto. Nel caso esaminato, il termine biennale decorre dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura del 20 per cento.
Condizioni per il rimborso al gestore
Per evitare indebiti arricchimenti e garantire la neutralità del tributo, la restituzione da parte dell’Erario alla società erogatrice è ammessa solo se la società dimostra di avere effettivamente restituito l’imposta agli utenti. Inoltre, il rimborso è riconoscibile solo nei limiti di quanto effettivamente restituito ai clienti finali.
Vigilanza e uniformità applicativa
La risoluzione conclude affidando alle Direzioni Regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 14 ott 2010Risoluzione n. 107 del 14/10/2010
- Risoluzione · 13 ott 2010Risoluzione n. 106 del 13/10/2010
- Risoluzione · 12 ott 2010Risoluzione n. 105 del 12/10/2010
- Risoluzione · 11 ott 2010Risoluzione n. 103 del 11/10/2010
- Risoluzione · 11 ott 2010Risoluzione n. 104 del 11/10/2010
- Risoluzione · 8 ott 2010Risoluzione n. 102 del 8/10/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →