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Risoluzione

Risoluzione n. 104 del 11/10/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce che le somme versate dal gestore al Comune per il rimborso delle passività pregresse legate all’ammortamento dei mutui per investimenti nel settore idrico costituiscono corrispettivo imponibile IVA e vanno assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%.

IVA sul rimborso delle passività pregresse del servizio idrico integrato

IVA sul rimborso delle passività pregresse del servizio idrico integrato

La risoluzione affronta il trattamento IVA delle somme che il gestore del servizio idrico integrato versa al Comune a titolo di rimborso delle cosiddette "passività pregresse", cioè delle rate di ammortamento dei mutui accesi dall’ente locale per finanziare opere e investimenti nel settore idrico. L’Agenzia delle Entrate conclude che tali somme rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e costituiscono corrispettivo imponibile.

Quesito posto dal Comune

Il Comune, appartenente all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale "X" (AATO), segnala che la gestione del servizio idrico integrato del sub-ambito "Y" è stata affidata alla società ALFA S.r.l. In base al piano tariffario approvato, il gestore deve versare ai Comuni partecipanti all’AATO e ai precedenti gestori somme a titolo di:

  • "ristoro" per gli investimenti effettuati nel settore idrico;
  • rimborso delle "passività pregresse" connesse all’ammortamento dei mutui accesi per investimenti nel settore idrico.

Il Comune chiede quindi quale sia il trattamento ai fini IVA delle somme ricevute come rimborso degli oneri legati all’ammortamento delle passività pregresse.

Tesi del contribuente

Secondo il Comune, le somme versate dalla società gestore dovrebbero essere fatturate con applicazione dell’IVA al 20%, poiché sussisterebbero i presupposti del tributo. A sostegno di tale impostazione, il Comune richiama la nozione di attività economica di cui all’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE, ritenendo che l’intera operazione configuri un’attività rilevante ai fini IVA e attribuisca soggettività passiva al Comune.

L’ente osserva inoltre che le passività pregresse, essendo considerate nel calcolo della tariffa e poste a carico degli utenti, avrebbero natura di corrispettivi nell’ambito di un rapporto obbligatorio e non di mera movimentazione finanziaria.

Quadro normativo sul servizio idrico integrato

L’Agenzia ricostruisce la disciplina del servizio idrico integrato facendo riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

  • l’art. 148, comma 1, prevede che l’Autorità d’ambito sia una struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ambito territoriale ottimale e alla quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali;
  • l’art. 151 stabilisce che i rapporti tra Autorità d’ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall’Autorità per l’affidamento del servizio;
  • l’art. 153, comma 1, dispone che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d’uso gratuita al gestore, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione;
  • l’art. 153, comma 2, prevede che immobilizzazioni, attività e passività relative al servizio idrico integrato, compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui o i mutui stessi, al netto di eventuali contributi, siano trasferiti al gestore, il quale subentra nei relativi obblighi; di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Contenuto della convenzione e del piano tariffario

La risoluzione richiama la convenzione stipulata tra l’AATO "X" e il gestore ALFA S.r.l., secondo cui:

  • i Comuni, i loro consorzi e società concedono in uso al gestore, per tutta la durata dell’affidamento, i beni, le opere e gli impianti necessari all’erogazione del servizio (art. 16);
  • il gestore assume gli oneri connessi all’ammortamento delle passività pregresse relative al servizio idrico integrato assunte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 (art. 15).

Il piano tariffario 2009-2038, allegato alla convenzione, prevede inoltre che, in base all’art. 153, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, il gestore rimborsi le rate di ammortamento ancora in essere relative alle gestioni preesistenti. Le passività sono considerate ai fini del calcolo della tariffa e rimborsate secondo il piano contenuto nell’allegato 3 della convenzione, denominato "Elenco delle passività pregresse".

Valutazione dell’Agenzia sulla natura dell’operazione

Dalla disciplina richiamata emerge, secondo l’Agenzia, che il gestore è tenuto a versare al Comune l’importo corrispondente al debito residuo relativo ai mutui contratti dall’ente per finanziare le opere destinate al servizio idrico. In sostanza, il gestore subentra al Comune nel pagamento delle c.d. "passività pregresse".

Per qualificare correttamente le somme ai fini IVA, l’Agenzia verifica la sussistenza dei presupposti impositivi:

  • sotto il profilo oggettivo, l’art. 3, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 include tra le prestazioni di servizi quelle derivanti in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere, quale che ne sia la fonte;
  • nel caso concreto, la concessione in uso al gestore, per tutta la durata dell’affidamento, dei beni, delle opere e degli impianti necessari all’erogazione del servizio integra una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/1972, anche se imposta da una norma di legge;
  • sotto il profilo soggettivo, l’attività del Comune consistente nel mettere a disposizione del gestore le infrastrutture necessarie e nel consentirne lo sfruttamento economico durante la convenzione è qualificata come attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972, in quanto collegata alla pregressa gestione commerciale del servizio idrico svolta dal Comune.

La risoluzione richiama anche la risoluzione n. 122/E del 6 maggio 2009, relativa all’affidamento di un servizio pubblico locale e delle infrastrutture destinate alla sua erogazione, quale precedente in tema di soggettività passiva IVA del Comune affidante e di nozione di attività economica come sfruttamento di un bene.

Base imponibile e qualificazione delle somme come corrispettivo

Quanto alla base imponibile, l’Agenzia richiama l’art. 13 del DPR n. 633/1972, che individua gli elementi per determinare il corrispettivo dell’operazione. Nel caso esaminato assume rilievo il fatto che, in forza dell’art. 15 della convenzione, il gestore assume gli oneri connessi all’ammortamento delle passività pregresse.

Per tale ragione, le somme incassate dal Comune a titolo di passività pregresse sono qualificate come corrispettivo ai fini IVA e non come semplice rimborso finanziario. Di conseguenza, devono essere assoggettate all’imposta con aliquota ordinaria del 20%.

Conclusione

La risoluzione accoglie la soluzione prospettata dal Comune e afferma che il rimborso delle passività pregresse relative ai mutui accesi per investimenti nel settore idrico:

  • rientra nel campo di applicazione dell’IVA;
  • costituisce corrispettivo imponibile;
  • deve essere fatturato con aliquota ordinaria del 20%.

Le Direzioni regionali sono infine incaricate di vigilare affinché gli uffici osservino le istruzioni e i principi enunciati nella risoluzione.

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