Ordinanza del 10/05/2019 n. 12510 - Corte di Cassazione
IVA - Rimborsi - Società di comodo - Interpello disapplicativo - Esclusione - Contraddittorio preventivo - Non applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che una società considerata non operativa può chiedere e giudizialmente far valere il rimborso IVA anche senza aver previamente presentato interpello disapplicativo. Tuttavia, deve dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento dei parametri di operatività. Il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente riguarda esclusivamente accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dell’attività e non si applica al procedimento di rimborso fiscale. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio.
IVA, società di comodo e rimborso del credito: interpello disapplicativo non obbligatorio e contraddittorio preventivo non applicabile
IVA, società di comodo e rimborso del credito
La pronuncia esamina il diniego di un rimborso IVA opposto a una società ritenuta non operativa, chiarendo i rapporti tra presunzione di non operatività, prova contraria, interpello disapplicativo e contraddittorio preventivo.
Fatti e iter processuale
Studio e Progetto s.a.s. di G.F. & C., in liquidazione, aveva richiesto il rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2009. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza ritenendo la società non operativa, anche perché nell’anno precedente era stato ceduto l’unico cespite immobiliare di proprietà.
La società aveva impugnato il diniego ottenendo l’integrale accoglimento del ricorso in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il 9 marzo 2015, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La società non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Presunzione di non operatività e prova contraria
La Corte ha richiamato la disciplina delle società di comodo prevista dall’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.
I parametri normativi si fondano sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi. Il mancato raggiungimento di tale livello costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società e opera come presunzione legale relativa.
Spetta pertanto al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il mancato raggiungimento delle soglie di operatività e del reddito minimo presunto è dipeso da situazioni:
- oggettive;
- straordinarie;
- specifiche;
- indipendenti dalla volontà del contribuente.
Nel caso esaminato, la Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto che la società rientrava nell’ambito delle società di comodo sulla base del test di operatività, ma aveva ritenuto che la presunzione dovesse essere ulteriormente verificata. Secondo la Corte, tale conclusione era errata, poiché la società non aveva assolto l’onere di dimostrare circostanze idonee a superare la presunzione legale di non operatività.
Interpello disapplicativo
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la società, per dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive impeditive, dovesse necessariamente presentare preventivamente un interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
La Corte ha respinto tale motivo. In applicazione del principio di neutralità dell’IVA, la società può proporre l’istanza di rimborso anche senza avere previamente presentato l’interpello disapplicativo.
La prova del diritto al rimborso e della sussistenza delle condizioni per superare gli effetti della disciplina delle società di comodo può essere fornita:
- mediante la procedura amministrativa dell’interpello disapplicativo;
- direttamente in sede processuale, nel giudizio instaurato contro il diniego di rimborso.
Di conseguenza, la mancata presentazione dell’interpello non costituisce una condizione necessaria per impugnare il diniego dell’Amministrazione finanziaria davanti al giudice tributario.
Contraddittorio preventivo
La Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione dell’art. 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
Tale disposizione riguarda esclusivamente gli accessi, le ispezioni e le verifiche effettuati nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Non disciplina, invece, ogni procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione adotti un provvedimento sfavorevole al contribuente.
Il contraddittorio preventivo previsto dalla norma non può quindi essere invocato nell’ambito del procedimento diretto a ottenere il rimborso di un credito fiscale. L’Amministrazione non era pertanto obbligata a instaurare uno specifico contraddittorio preventivo sull’istanza di rimborso IVA per il solo fatto che la società fosse stata considerata non operativa.
Esito del giudizio di cassazione
La Corte ha:
- accolto il primo motivo, relativo alla valutazione della presunzione di non operatività e all’onere della prova contraria;
- respinto il secondo motivo, relativo alla pretesa obbligatorietà dell’interpello disapplicativo;
- accolto il terzo motivo, relativo all’inapplicabilità del contraddittorio preventivo nel procedimento di rimborso.
La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 4 aprile 2019 e depositata in cancelleria il 10 maggio 2019.
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