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Ordinanza

Ordinanza del 03/05/2019 n. 11608 - Corte di Cassazione

Accertamento - Invito a produrre documenti - Ommissione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la mancata produzione dei documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973 comporta la loro inutilizzabilità nel successivo giudizio, salvo che il contribuente li depositi con il ricorso di primo grado dichiarando e dimostrando di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. È stata quindi cassata la sentenza della CTR della Basilicata che aveva valorizzato estratti conto prodotti soltanto in giudizio.

Accertamento fiscale: inutilizzabilità dei documenti omessi in sede di invito dell’Ufficio

Accertamento fiscale e omessa produzione documentale

La pronuncia riguarda un accertamento IRPEF relativo all’anno 2005, emesso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, fondato su investimenti ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. La Corte di cassazione ha esaminato la legittimità dell’utilizzo, nel processo tributario, di documentazione bancaria che il contribuente non aveva prodotto durante il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

Soggetti e vicenda processuale

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 556/3/17 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 25 luglio 2017. La controversia era stata promossa da S. M. B. e M. M., quali eredi di M. F., contro un avviso di accertamento relativo all’IRPEF 2005.

La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado, e aveva ritenuto utilizzabile la documentazione relativa agli estratti conto bancari del periodo 2004-2010, prodotta dai contribuenti soltanto nel corso del giudizio.

Motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia ha denunciato la violazione:

  • dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973;
  • dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. 600/1973, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 22 del d.l. 78/2010;
  • dell’art. 2697 c.c.;
  • dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

Secondo l’Ufficio, la CTR aveva erroneamente considerato ammissibili gli estratti conto prodotti soltanto in giudizio, nonostante la loro mancata esibizione in sede di contraddittorio e l’assenza di una prova della non volontarietà dell’omissione.

Presunzione sulle movimentazioni bancarie

La Corte ha richiamato il principio secondo cui le somme movimentate sui conti correnti bancari conservano natura presuntivamente reddituale quando il contribuente non dimostri:

  • che tali somme non hanno natura reddituale;
  • oppure che esse sono state legittimamente assoggettate in precedenza a imposizione fiscale.

La prova contraria grava sul contribuente. A sostegno di tale principio sono state richiamate le pronunce della Corte di cassazione n. 1439/2006 e n. 15050/2014.

Funzione dell’invito dell’Amministrazione finanziaria

L’invito dell’Amministrazione finanziaria previsto dall’art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973 a fornire dati e notizie ha la funzione di instaurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente. Tale contraddittorio mira a consentire la definizione delle rispettive posizioni e a evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario.

La mancata risposta all’invito non costituisce quindi una semplice irregolarità procedurale, ma comporta una specifica sanzione: la preclusione, sia in sede amministrativa sia in sede processuale, dell’allegazione di dati e documenti che non siano stati forniti all’Ufficio nel termine e con le modalità richieste.

Inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente

La Corte ha affermato che l’inutilizzabilità dei documenti consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito dell’Ufficio. Pertanto, il contribuente non può normalmente produrre per la prima volta nel giudizio documenti che avrebbe dovuto trasmettere durante la fase amministrativa.

La CTR ha errato nel fondare la propria decisione sugli estratti conto bancari prodotti soltanto in giudizio, senza verificare l’eventuale ricorrenza delle condizioni che consentono di superare la preclusione.

Deroga alla preclusione e onere del contribuente

La preclusione può essere superata esclusivamente alle condizioni previste dall’art. 32, comma 5, del d.P.R. 600/1973. Il contribuente deve:

  • depositare i dati, le notizie, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
  • dichiarare contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per una causa a lui non imputabile.

La pronuncia richiama, in proposito, anche Cass. n. 16106/2018. La sola produzione tardiva in giudizio, senza la dichiarazione richiesta e senza la riconducibilità dell’omissione a una causa non imputabile al contribuente, non è sufficiente a rendere utilizzabile la documentazione.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha conseguentemente:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata della CTR della Basilicata;
  • rinviato la causa alla CTR della Basilicata, in diversa composizione;
  • disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata pronunciata a Roma il 6 dicembre 2018.

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