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Ordinanza

Ordinanza del 10/05/2019 n. 12592 - Corte di Cassazione

Tributi indiretti - ICI - Utilizzazione indiretta dell'immobile - Esenzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha escluso l’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 per un immobile di proprietà di un ente religioso concesso in comodato a una Onlus. L’agevolazione richiede sia la destinazione esclusiva dell’immobile ad attività assistenziali o equiparate, sia lo svolgimento diretto di tali attività da parte dell’ente possessore; l’utilizzazione indiretta non è sufficiente, anche se perseguita per finalità non lucrative o di pubblico interesse. Il ricorso del Comune di Bari è stato accolto, con rigetto della domanda originaria della contribuente.

Esenzione ICI per immobili concessi in comodato: necessità dell’utilizzazione diretta da parte dell’ente possessore

Esenzione ICI e utilizzazione indiretta dell’immobile

La pronuncia riguarda l’applicazione dell’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione a un immobile appartenente a un ente religioso e concesso in comodato a una Onlus. La Corte di cassazione chiarisce che l’agevolazione non opera quando l’immobile è utilizzato da un soggetto diverso dall’ente proprietario o possessore, anche qualora il comodatario persegua finalità non lucrative e svolga attività di interesse pubblico.

Vicenda processuale

Il Comune di Bari aveva notificato alla Provincia Religiosa di Bari delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2008. L’immobile era stato concesso in comodato a una Onlus, che vi svolgeva attività culturale e didattica, ritenuta non commerciale.

La contribuente aveva impugnato l’avviso sostenendo il diritto all’esenzione ICI. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2332/3/2017 depositata il 6 luglio 2017 e non notificata, aveva respinto l’appello del Comune.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 59, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Presupposti normativi dell’esenzione

L’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 prevede l’esenzione ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti indicati dall’art. 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, purché destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali e delle altre attività normativamente equiparate.

Secondo la Corte, l’esenzione è subordinata alla contemporanea presenza di due requisiti:

  • requisito soggettivo, consistente nel fatto che le attività siano svolte direttamente da un ente pubblico o privato residente nel territorio dello Stato, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento di attività assistenziali o di altre attività equiparate, accertata concretamente.

Il requisito oggettivo richiede inoltre che l’attività, anche se astrattamente riconducibile tra quelle esenti, non sia esercitata secondo modalità proprie di un’attività commerciale.

Necessità dell’utilizzazione diretta

La Corte ribadisce che l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore costituisce una condizione necessaria per il riconoscimento dell’esenzione. Non è sufficiente che l’immobile sia destinato a un’attività assistenziale, culturale o didattica astrattamente meritevole, se tale attività viene esercitata da un soggetto diverso dal proprietario o possessore.

L’esenzione non spetta, pertanto, in caso di utilizzazione indiretta dell’immobile, anche quando:

  • il soggetto utilizzatore sia un ente senza scopo di lucro;
  • l’attività svolta non abbia natura commerciale;
  • l’attività persegua finalità di pubblico interesse.

La concessione del bene in comodato a una Onlus non integra, di per sé, l’utilizzazione diretta richiesta dalla disposizione agevolativa.

Orientamenti giurisprudenziali richiamati

La decisione richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui l’esenzione richiede la duplice condizione dell’utilizzazione diretta e della destinazione esclusiva dell’immobile ad attività peculiari non produttive di reddito. Sono richiamate, tra le altre, le pronunce Cass. n. 21756/2010, Cass. nn. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012 e Cass. n. 10483/2016.

È inoltre richiamata Cass. n. 4502/2012, secondo la quale la verifica del requisito oggettivo deve essere effettuata in concreto, accertando le modalità effettive di svolgimento dell’attività nell’immobile.

La Corte considera anche Cass. n. 25508/2015, che aveva riconosciuto una particolare relazione tra ente comodante e comodatario. In quella fattispecie, tuttavia, tra i due enti sussisteva un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei compiti istituzionali, tale da configurare una compenetrazione e una medesima architettura strutturale. Secondo la pronuncia in esame, tale circostanza non era stata neppure allegata nel caso concreto e non poteva quindi giustificare l’estensione dell’esenzione.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune di Bari, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la controversia nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

L’originario ricorso della contribuente è stato rigettato, con conseguente esclusione dell’esenzione ICI per l’anno 2008.

Spese di giudizio

Le spese del giudizio di merito sono state compensate, in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di esenzione ICI.

Per il giudizio di legittimità, la contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune di Bari:

  • Euro 5.600,00 per compensi;
  • Euro 200,00 per esborsi;
  • gli accessori di legge;
  • le spese generali nella misura del 15%.

La decisione è stata assunta in camera di consiglio il 7 febbraio 2019 e depositata in cancelleria il 10 maggio 2019.

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