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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12757/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione di legge in riferimento all'art. 612-bis c.p., deducendo che la persona offesa aveva in gran parte ritrattato le proprie dichiarazioni, affermando di non essere mai stata minacciata e che l'imputato non aveva mai cessato di frequentarla; si sostenne quindi l'insussistenza del reato e la remissione della querela; 2) violazione di legge in riferimento al comma quarto dell'art. 612-bis c.p., sostenendo che la querela fosse revocabile perché le presunte minacce non erano gravi e reiterate (si dedusse che la pistola fosse una scacciacani e che l'uso del coltello fosse giustificato da circostanze familiari), oltre a richiamare una remissione di querela allegata dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello coerente nel ritenere inattendibile e non utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa e nel valorizzare il complesso delle testimonianze che, in modo univoco, hanno ricostruito gli atti persecutori. La Corte ha confermato che le condotte contestate erano reiterate e gravi (esposizione di una pistola, tentativo di speronare la vettura, presentarsi munito di coltello), rilevando che anche un oggetto dall'apparenza di arma può generare un forte effetto intimidatorio. Ha inoltre escluso rilievo alla remissione di querela allegata dalla difesa in quanto riferita a fatti successivi e diversi; ha quindi ritenuto applicabile l'irretrattabilità della querela per il reato di atti persecutori. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    Norma centrale sul reato di atti persecutori; la Corte ha ritenuto che, per il tipo di condotte descritte (ripetute minacce, esposizione di arma apparente, tentativo di speronamento, presenza di coltello), ricorrano elementi di gravità e reiterazione tali da rendere la querela irretrattabile ai sensi del comma quarto.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Individua il vizio per cui si impugna la sentenza in cassazione (violazione di norme penali); la Corte ha valutato i motivi di diritto proposti e li ha ritenuti inammissibili perché fondati su rivalutazioni di fatto e su dichiarazioni della persona offesa già ritenute inattendibili dalla Corte territoriale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alla fissazione dei motivi di ricorso; i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le sanzioni per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 52 d. lgs. 196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte prescrive l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Precedente giurisprudenziale: Sez. 5, n. 6608 del 16/05/1973 (Molfino, Rv. 125102)

    Principio interpretato e richiamato dalla Corte: qualsiasi oggetto che presenti all'apparenza le caratteristiche di un'arma può avere un effetto intimidatorio rilevante per la valutazione delle minacce, anche se in realtà si tratta di una scacciacani.

Massime di principio

  • La ritrattazione della persona offesa non garantisce automaticamente l'assoluzione: se la Corte territoriale ritiene inattendibili tali dichiarazioni ma valorizza altre prove testimoniali univoche, il giudizio di merito non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto.
  • Per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) la querela può essere irrimediabilmente irrimediabile quando le condotte sono gravi e reiterate; la remissione di querela non basta se i fatti rientrano nella fattispecie che rende la querela irripetibile.
  • Un oggetto che abbia l'apparenza di arma, anche se in realtà inoffensivo (ad es. scacciacani), può integrare elemento intimidatorio idoneo a configurare la minaccia grave.
  • In Cassazione non è possibile proporre una ricostruzione alternativa dei fatti basata sulla rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a contrapporre una diversa lettura delle stesse risultano inammissibili o manifestamente infondati.
  • La remissione di querela prodotta tardivamente o relativa a fatti diversi e successivi non incide sul procedimento già instaurato per fatti antecedenti.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della Corte territoriale; la genericità o l'assenza di confronto con il percorso argomentativo motivazionale rende il ricorso inammissibile.

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