Ordinanza n. 1781/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Terzigno n. 112 - prot. n. 10261 del 27 settembre 1994, di annullamento della concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; - del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994 di annullamento del nulla osta rilasciato dal Comune di Terzigno con riferimento alla concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; - di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 gennaio 2026: - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 477/2025 emessa dal Comune di Terzigno - Servizio 4 Urbanistica e Ambiente in data 17 novembre 2025; - di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 giugno 2026: - del verbale della Polizia Municipale del Comune di Terzigno prot. n. 18/2026 di accertamento d’inadempienza all’ingiunzione di demolizione di lavori edili abusivi; - di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Polizia Municipale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, impugnato con i secondi motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato l’annullamento della concessione edilizia relativa a un fabbricato e, con motivi aggiunti, l’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi. Tali domande cautelari erano state precedentemente accolte dal TAR, rispettivamente con le ordinanze n. 1437 del 30 giugno 2025 e n. 542 del 20 febbraio 2026, in ragione della possibile fondatezza delle censure e dell’esigenza di giungere alla decisione di merito re adhuc integra. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 15 giugno 2026, i ricorrenti hanno impugnato il verbale della Polizia Municipale prot. n. 18/2026, recante l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’ultima istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione perché il verbale di accertamento dell’inottemperanza non presenta, allo stato, autonoma lesività. In relazione a tale atto il Collegio ha inoltre dato avviso della possibile inammissibilità dei motivi aggiunti. La precedente tutela cautelare concessa contro l’annullamento della concessione edilizia e contro l’ordinanza di ripristino non è stata messa in discussione. È stata confermata l’udienza pubblica del 7 gennaio 2027 per la trattazione di merito dell’intero giudizio; spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l’istanza è stata respinta per la non lesività dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Un verbale di mero accertamento dell’inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione, privo di autonoma efficacia lesiva e non integrante una distinta misura sanzionatoria o esecutiva, non è normalmente suscettibile di autonoma tutela cautelare e può rendere inammissibile l’impugnazione proposta contro di esso.
- La tutela cautelare presuppone che l’atto impugnato sia concretamente lesivo della posizione giuridica dedotta in giudizio; in mancanza di tale requisito, l’istanza di sospensione deve essere respinta senza necessità di procedere alla sospensione dell’efficacia dell’atto.
- L’accoglimento di precedenti istanze cautelari relative ad altri provvedimenti connessi non comporta automaticamente la sospensione di ulteriori atti, qualora questi ultimi siano privi di autonoma lesività.
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