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Circolare

Circolare numero 28 del 07-02-2017

Pubblicazione, in allegato, del DM. 22.12.2016 (G.U. del 19 gennaio 2017, n.15) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2017.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il D.M. 22 dicembre 2016 sulle retribuzioni convenzionali valide per il 2017 e ne chiarisce l’ambito di applicazione. Precisa che il regime riguarda i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale, con alcune estensioni e limitazioni per cittadini UE, extracomunitari regolarmente assunti in Italia e, in via residuale, per Paesi convenzionati per le sole assicurazioni non coperte dagli accordi. Vengono inoltre indicate le regole di calcolo, arrotondamento e frazionamento delle retribuzioni, i casi particolari di variazione della fascia retributiva e le modalità di regolarizzazione contributiva per il mese di gennaio 2017.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero per l’anno 2017

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero – anno 2017

La circolare dà attuazione al D.M. 22 dicembre 2016, che determina le retribuzioni convenzionali per l’anno 2017 ai fini contributivi e previdenziali per i lavoratori italiani e, in specifici casi, per altri lavoratori impiegati all’estero. Il documento chiarisce l’ambito normativo di riferimento, i criteri di calcolo delle fasce retributive, i casi di applicazione residuale e le modalità di regolarizzazione delle eventuali difformità riscontrate per gennaio 2017.

Ambito di applicazione della disciplina

Le disposizioni della legge n. 398/1987 si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale. Restano esclusi gli Stati membri dell’Unione europea, per i quali opera la disciplina dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché Svizzera e Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), soggetti anch’essi alla normativa comunitaria nei rapporti richiamati dalla circolare.

Soggetti interessati

Le retribuzioni convenzionali per il 2017 devono essere utilizzate per il calcolo dei contributi relativi ai lavoratori impiegati in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia. La circolare precisa che la disciplina si estende non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari che, essendo regolarmente soggiornanti e assunti in Italia, siano inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

In via residuale, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione anche nei confronti di lavoratori operanti in Paesi convenzionati, ma limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Determinazione della retribuzione convenzionale imponibile

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale con le fasce previste nelle tabelle allegate al decreto. Ai fini dell’applicazione della norma, per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così ottenuto va diviso per dodici e confrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di individuare la fascia da assumere a riferimento per gli adempimenti contributivi.

Ragguaglio, arrotondamento e limiti di utilizzo

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In queste ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 giornate e il risultato va moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, con esclusione delle domeniche.

Fuori da tali casi, i valori non sono frazionabili. Le tabelle allegate sono espresse in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondate all’unità di euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Effetti contributivi e prestazioni collegate

Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di riferimento non solo per il calcolo dei contributi, ma anche per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

La circolare ribadisce inoltre che anche l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata a contribuzione secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della contribuzione viene richiamato il messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.

Casi particolari di variazione della retribuzione

La retribuzione convenzionale può subire variazioni in alcuni casi specifici già descritti nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989:

  • passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • mutamento, nel corso del mese, del trattamento economico individuale da contratto collettivo nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, oppure per passaggio di qualifica.

In tali ipotesi, deve essere attribuita, con la medesima decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un ulteriore caso riguarda la maturazione nel corso dell’anno di compensi variabili, come lavoro straordinario o premi. Poiché tali voci non sono incluse inizialmente nel calcolo della retribuzione globale annuale, occorre ricalcolare l’importo comprensivo di tali elementi e dividerlo nuovamente per dodici mensilità. Se il nuovo valore comporta una diversa fascia retributiva, si deve procedere al conguaglio per i periodi pregressi, a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2017

Le aziende che per il mese di gennaio 2017 abbiano operato in difformità rispetto alle istruzioni della circolare possono regolarizzare la posizione senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Ai fini UNIEMENS, le aziende devono:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti all’1 gennaio 2017 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui si effettua la regolarizzazione, riportandole nell’elemento previsto dal flusso UNIEMENS, e calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.

Allegati e tabelle

La circolare segnala infine che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2017, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le diverse categorie, raggruppate per settori omogenei.

Punti principali

Ambito di applicazione della legge n. 398/1987

Le disposizioni si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi gli Stati membri dell’Unione europea, per i quali vale la normativa comunitaria di coordinamento della sicurezza sociale (regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009), oltre a Svizzera e Paesi SEE, anch’essi soggetti alla normativa comunitaria nei rapporti richiamati dalla circolare.

Soggetti interessati e casi residuali

Le retribuzioni convenzionali valgono per il calcolo dei contributi dovuti nel 2017 per i lavoratori inviati all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati. La disciplina si applica non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini di altri Stati membri UE e ai lavoratori extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia distaccati in Paesi extracomunitari. In via residuale, le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai lavoratori in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non previste dagli accordi di sicurezza sociale.

Criteri di determinazione della retribuzione convenzionale

Per i lavoratori con fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale con le tabelle del decreto. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, esclusa l’indennità estero. L’importo annuale va diviso per dodici per individuare la fascia retributiva applicabile ai fini contributivi.

Ragguaglio a giornata, arrotondamento e limiti di frazionabilità

Le retribuzioni convenzionali possono essere ragguagliate a giornata solo nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 e il risultato moltiplicato per i giorni della frazione di mese, domeniche escluse. Al di fuori di questi casi i valori non sono frazionabili. Le tabelle sono espresse in euro e devono essere arrotondate all’unità di euro secondo la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Effetti contributivi e prestazioni

Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Anche l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione secondo il sistema convenzionale.

Casi particolari e variazione della fascia

La retribuzione convenzionale può variare in caso di passaggio di qualifica nel corso del mese o di mutamento del trattamento economico individuale per quadri, dirigenti e giornalisti. In tali ipotesi si applica, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o del nuovo trattamento, la retribuzione corrispondente al mutamento intervenuto. Se nel corso dell’anno maturano compensi variabili, come straordinari o premi, la retribuzione globale annuale va rideterminata includendo tali voci e dividendo il nuovo importo per dodici; se cambia la fascia applicabile, occorre effettuare il conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio dell’anno in corso.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2017

Le aziende che per gennaio 2017 abbiano applicato criteri difformi possono regolarizzare senza oneri aggiuntivi ai sensi della deliberazione del CdA n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. In UNIEMENS occorre calcolare le differenze tra retribuzioni imponibili vigenti all’1.1.2017 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, sommando poi tali differenze alle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione per il calcolo dei contributi dovuti.

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