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Circolare

Circolare numero 27 del 06-02-2017

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE SINDACALE LAVORATORI E PENSIONATI (CONFASSET), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i contenuti essenziali della convenzione sottoscritta con CONFASSET per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili per la gestione dei flussi finanziari.

Convenzione INPS-CONFASSET per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-CONFASSET per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione stipulata con la Confederazione Sindacale Lavoratori e Pensionati (CONFASSET) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Sono indicati durata, soggetti ammessi, modalità operative della delega, criteri di calcolo del contributo, oneri di gestione, profili di responsabilità e istruzioni contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 31 ottobre 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale. Possono rilasciare la delega:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Resta esclusa l’applicabilità della disciplina ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché la norma riguarda esclusivamente prestazioni pensionistiche derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel documento devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere firmata dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di identità valido.

Decorrenza ed effetti della delega

La convenzione distingue tra delega presentata insieme alla domanda di pensione e delega rilasciata da un pensionato già in essere.

Se la delega è contestuale alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se invece la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale sottoscritto.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega al prelievo del contributo. L’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega relativa a una prestazione già gravata da una delega attiva verso altra Organizzazione, la nuova delega ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non oltre il doppio dello stesso;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, costi e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, già fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e poteri dell’INPS

La convenzione precisa che dall’applicazione dell’accordo non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale.

L’Istituto è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o se intervengano disposizioni normative o regolamentari tali da rendere opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS BF.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25594, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27594, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Entrambi i conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il conto GPA11594, destinato alla rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti sulle pensioni e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, dalla Direzione generale. I conti indicati sono riportati anche nell’allegato n. 2.

Punti principali

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 31 ottobre 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà è estesa anche ai pensionati amministrati dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere resa sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

Il pensionato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione degli assegni familiari comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non oltre il doppio dello stesso; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Costi del servizio e rapporti finanziari

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca più acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04. Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

È stato assegnato il codice INPS BF. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei relativi pagamenti sono istituiti i conti GPA25594 e GPA27594 per l’imputazione dei contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11594 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041. I rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale e i conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.

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