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Circolare

Circolare numero 25 del 06-02-2017

Sommario: con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza di cui al D.Interm. 78459/2014. Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo del Fondo intersettoriale istituito presso l’INPS per il personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici e di assistenza, aggiornandolo al D.lgs. 148/2015. Vengono fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili sulle prestazioni ordinarie: finanziamento di programmi formativi e assegno ordinario, con indicazione dei beneficiari, delle condizioni di accesso, dei termini di domanda, delle modalità di pagamento e delle regole sul tetto aziendale. Sono inoltre descritti gli effetti sul piano contabile, i nuovi conti e le modalità di monitoraggio della spesa.

Istruzioni INPS sulle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici e di assistenza

Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici e di assistenza

La circolare fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili relative alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS per il personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici e di assistenza. L’intervento è inquadrato nell’evoluzione normativa che va dal D.I. n. 33 del 21 gennaio 2011 al D.I. n. 78459 del 17 gennaio 2014, fino al riordino operato dal D.lgs. n. 148/2015.

Quadro normativo e continuità regolatoria

Il Fondo nasce per sostenere il reddito, l’occupazione e la riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione o riduzione/trasformazione dell’attività. Con il D.I. n. 78459/2014 il vecchio Fondo è stato adeguato alla legge n. 92/2012 e, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015, la disciplina dei fondi di solidarietà è stata ulteriormente rivista. La circolare chiarisce che il decreto istitutivo del Fondo assicurativo è già conforme all’art. 26, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015 e pertanto non richiede adeguamenti ulteriori; i richiami alla legge n. 92/2012 devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del decreto legislativo.

Finalità, ambito di applicazione e soggetti beneficiari

Il Fondo interviene in connessione con processi di ristrutturazione, crisi aziendale, rilevante riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con finalità di sostegno al reddito e di promozione delle politiche attive. Le prestazioni ordinarie riguardano la formazione e l’assegno ordinario; in via straordinaria, il Fondo può intervenire con l’assegno straordinario per agevolare l’esodo.

I beneficiari sono:

  • i lavoratori dipendenti, non dirigenti, delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti;
  • i dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività intrinsecamente strumentali o connesse alle attività di assicurazione, riassicurazione o assicurazione assistenza, dal momento dell’inquadramento previdenziale nel medesimo settore della capogruppo;
  • in via eventuale, anche il personale dipendente di enti di settore o associazioni di categoria, ma solo previa richiesta congiunta di ammissione da parte dell’impresa e delle organizzazioni sindacali e con parere favorevole del Comitato amministratore.

Prestazioni ordinarie: contenuto e condizioni generali di accesso

Le prestazioni ordinarie sono costituite da:

  • finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale;
  • assegno ordinario per lavoratori sospesi o con orario ridotto.

La prestazione integrativa dell’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, prevista in origine, non è più concedibile perché abrogata dal 24 settembre 2015 dall’art. 46, lettera q), del D.lgs. n. 148/2015; inoltre, la circolare precisa che non risultano domande presentate per tale istituto.

Le domande sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale, secondo ordine cronologico, criteri di precedenza e turnazione, e nei limiti delle disponibilità del Fondo. È ribadito il principio per cui il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Programmi formativi: procedura, domanda e limiti finanziari

L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure legislative e sindacali previste dalla contrattazione collettiva, con conclusione in un accordo aziendale. In mancanza di accordo, l’azienda non può accedere al finanziamento.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica alla sede INPS competente per la matricola interessata. Deve contenere:

  • dati anagrafici dell’azienda e del titolare o legale rappresentante;
  • periodo di formazione;
  • numero dei lavoratori coinvolti;
  • totale delle ore di formazione;
  • importo da finanziare;
  • data dell’accordo sindacale;
  • dichiarazione sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti nazionali o comunitari, con indicazione dei relativi dati;
  • indicazione dell’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.

Alla domanda vanno allegati l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari con indicazione della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

Il finanziamento è determinato entro il limite del cosiddetto tetto aziendale, pari all’ammontare dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente la domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo. In caso di ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie, il limite massimo è pari a 1,4 volte i contributi dovuti. Se la misura dell’intervento supera il limite, la differenza resta a carico del datore di lavoro.

La misura del finanziamento corrisponde alla retribuzione oraria lorda per le ore di formazione, al netto di eventuali contributi già erogati da fondi nazionali o comunitari. La durata del progetto non può superare i 12 mesi.

Una volta deliberato il finanziamento, la prestazione è recuperata tramite conguaglio contributivo. Per i flussi Uniemens è prevista la causale “L122”, con significato di recupero formazione Fondo di Solidarietà del personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Il conguaglio è possibile dal mese successivo alla comunicazione della delibera.

Assegno ordinario: presupposti, importo e durata

L’assegno ordinario spetta ai lavoratori interessati da sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS. La circolare richiama le causali ordinarie e straordinarie già individuate dalle istruzioni ministeriali e INPS, precisando che l’intervento è destinato sia a crisi aziendali contingenti e brevi sia a crisi prolungate con ridimensionamento produttivo.

La domanda è subordinata al preventivo esperimento delle procedure legislative e sindacali e alla conclusione di un accordo aziendale. Nell’accordo, per l’accesso all’assegno ordinario, devono essere individuati strumenti coerenti con le finalità del processo di gestione delle eccedenze occupazionali o della modifica delle condizioni di lavoro. In assenza di accordo, il finanziamento non è accessibile.

L’importo della prestazione è pari all’80% della retribuzione globale persa per le ore non lavorate, con riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, che resta nella disponibilità del Fondo. Per il 2016, i massimali indicati sono:

  • retribuzione fino a 2.102,24 euro: tetto basso, 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti;
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro: tetto alto, 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti.

La durata segue, dal 24 settembre 2015, la disciplina dell’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015, quindi non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non può eccedere le durate massime previste per CIGO e CIGS a seconda della causale. Resta fermo che la domanda non può riguardare interventi di durata superiore a 12 mesi.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Per i periodi coperti dall’assegno ordinario, il Fondo versa anche la contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore. Tale contribuzione è utile ai fini del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e della misura della pensione.

Il calcolo avviene in base alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese dell’evento, determinata dal datore di lavoro con riferimento agli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La circolare richiama l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per il 2016 l’aliquota di riferimento è pari al 33%, con applicazione dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote eccedenti il primo scaglione di retribuzione pensionabile. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, si considera il massimale annuo di 100.324,00 euro.

In caso di utilizzo dell’assegno ordinario, il datore di lavoro deve inoltre versare un contributo addizionale, non inferiore all’1,50% e fissato in prima applicazione all’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori beneficiari. Le modalità operative di recupero sono rinviate a un successivo messaggio.

Assegno ordinario e rapporti con altre attività o prestazioni

La percezione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore non svolga attività lavorativa per soggetti terzi durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario. La circolare richiama le istruzioni già fornite in materia di compatibilità con lavoro autonomo o subordinato e con le comunicazioni obbligatorie.

In virtù del richiamo alla disciplina della CIG, si applica il principio di prevalenza della CIG sulla malattia. Durante la percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga l’assegno per il nucleo familiare né il trattamento di fine rapporto, perché non previsti dal decreto istitutivo.

Domanda, decorrenza e pagamento dell’assegno ordinario

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, secondo le modalità indicate dalle circolari INPS richiamate, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Tali termini sono ordinatori: la presentazione anticipata rende l’istanza irricevibile, mentre il ritardo comporta solo lo slittamento della decorrenza della prestazione.

In attesa dell’adeguamento procedurale, alla domanda va allegata la stima della prestazione richiesta, distinta tra assegno e contribuzione correlata. Nel caso di imprese in procedura concorsuale, la domanda può essere presentata dal commissario, curatore o liquidatore, solo se autorizzata la continuazione dell’esercizio d’impresa e previo esperimento delle procedure sindacali.

Il pagamento avviene, in via ordinaria, a conguaglio da parte del datore di lavoro dopo l’autorizzazione INPS. La circolare evidenzia i termini decadenziali di sei mesi per conguaglio o rimborso, che decorrono:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
  • oppure dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto, il termine di sei mesi decorre dal 24 settembre 2015. Decorso il termine, il conguaglio non è più possibile nemmeno tramite flussi di regolarizzazione.

In fase di prima applicazione, per garantire la continuità del reddito, il pagamento dell’assegno ordinario avviene esclusivamente con modalità diretta, utilizzando il modello SR41 per la trasmissione dei dati. Successivamente il datore di lavoro potrà anticipare il trattamento ai dipendenti e conguagliarlo nella denuncia mensile, secondo le istruzioni che saranno fornite con messaggio separato. Il pagamento diretto può essere autorizzato anche in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda.

Superamento del tetto aziendale

Quando la misura dell’assegno ordinario stimata supera il tetto aziendale, l’intervento del Fondo copre solo la quota rientrante nel limite, mentre la differenza rimane a carico del datore di lavoro. La circolare precisa che l’INPS, all’esito dell’istruttoria, comunica via PEC gli importi eccedenti e che il datore deve, entro 30 giorni, versare tramite bonifico sia la quota dell’assegno sia la relativa contribuzione correlata, trasmettendo la contabile bancaria.

Se il versamento non avviene nel termine, la domanda viene accolta solo parzialmente nei limiti del tetto aziendale. Le somme escluse dall’autorizzazione restano integralmente a carico del datore di lavoro sotto il profilo retributivo e contributivo.

Istruttoria della domanda, deliberazione e controlli

Le sedi INPS sono tenute a verificare:

  • completezza della domanda;
  • rientro dell’azienda nel campo di applicazione del Fondo;
  • correttezza degli allegati;
  • disponibilità di risorse nel Fondo;
  • coerenza della durata dell’intervento;
  • proporzionalità dell’importo richiesto rispetto al tetto aziendale.

Per l’assegno ordinario devono inoltre essere controllati:

  • rispetto dei termini di presentazione;
  • integrabilità della causale;
  • compatibilità dei lavoratori;
  • assenza di prestazioni incompatibili, come contratto di solidarietà di tipo B o CIG in deroga.

Terminate le verifiche, la sede formula una proposta di delibera alla Direzione generale, che la trasmette al Comitato amministratore dopo aver verificato la capienza del Fondo. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. I ricorsi sono decisi in unica istanza dal Comitato stesso. È inoltre disciplinata la sospensione delle decisioni del Comitato da parte del Direttore generale dell’INPS in caso di profili di illegittimità, con successivo esame del Presidente dell’Istituto.

Monitoraggio della spesa e pareggio di bilancio

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015, i Fondi devono mantenere il bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Il Comitato può proporre modifiche alle prestazioni o all’aliquota contributiva, e in assenza di adeguamento l’INPS deve bloccare l’erogazione delle prestazioni eccedenti.

Il monitoraggio della spesa viene comunicato al Comitato con schede che riportano risorse disponibili e importi deliberati, considerando gli importi effettivamente fruiti. Per l’assegno ordinario, le somme necessarie sono sottratte dalla disponibilità del Fondo al momento della delibera di autorizzazione; nel caso di pagamento diretto, i dati necessari devono essere trasmessi entro i termini di decadenza, altrimenti le somme residue rientrano nella disponibilità del Fondo.

Istruzioni contabili

La circolare istituisce nuovi conti contabili per rilevare gli oneri e le partite relative alle prestazioni del Fondo. Tra i principali conti introdotti figurano:

  • ISR30110 e ISR30170 per il finanziamento dei programmi formativi;
  • ISR30100 per l’onere degli assegni ordinari;
  • ISR10100 per i debiti verso i lavoratori beneficiari;
  • ISR22100 per la trattenuta della riduzione del 5,84%;
  • ISR10131 e ISR00131 per le partite da definire e le partite creditorie residue;
  • ISR24131 per i recuperi di assegni ordinari, con il codice bilancio 1142;
  • ISR32141 per la contribuzione figurativa dei periodi di assegno ordinario;
  • ISR21100 e ISR21103 per le somme a carico del datore di lavoro in caso di superamento del tetto aziendale, rispettivamente per la quota dell’assegno e per la contribuzione correlata.

La circolare precisa inoltre che i saldi dei nuovi conti sono ripresi automaticamente nell’esercizio successivo e che il piano dei conti è aggiornato nell’allegato n. 1.

Punti principali

Quadro normativo e continuità del Fondo

La circolare ricostruisce l’evoluzione del Fondo, dal D.I. n. 33 del 21 gennaio 2011 al D.I. n. 78459 del 17 gennaio 2014, emanato in attuazione della legge n. 92/2012, fino all’adeguamento al D.lgs. n. 148/2015. Si precisa che il decreto del 2014, essendo già conforme all’art. 26, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, non necessita di ulteriori adeguamenti. Vengono richiamate anche le precedenti circolari INPS n. 56/2015, n. 122/2015, n. 197/2015 e n. 201/2015.

Finalità, ambito di applicazione e beneficiari

Il Fondo interviene nei processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, per sostenere il reddito e l’occupazione e favorire riconversione e riqualificazione professionale. I beneficiari sono i lavoratori dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione e di assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti, oltre ai dipendenti di aziende controllate che svolgano attività strumentali o connesse. È prevista anche la possibilità di estensione a enti di settore e associazioni di categoria con richiesta congiunta e parere favorevole del Comitato.

Prestazioni ordinarie: formazione e assegno ordinario

Le prestazioni ordinarie comprendono il finanziamento di programmi formativi di riconversione/riqualificazione e l’assegno ordinario per sospensioni o riduzioni di attività lavorativa. La prestazione integrativa dell’indennità ASpI per lavoratori sospesi non è più concedibile, perché abrogata dal 24 settembre 2015 e non essendo pervenute domande. Per entrambe le prestazioni il Comitato delibera nel rispetto della capienza del Fondo e secondo criteri di precedenza, turnazione e proporzionalità.

Accesso ai programmi formativi

L’accesso alla formazione richiede l’esaurimento delle procedure legislative e sindacali e la conclusione con un accordo aziendale. La domanda va presentata telematicamente alla sede INPS competente; deve contenere i dati dell’azienda, del periodo formativo, dei lavoratori coinvolti, delle ore, dell’importo da finanziare, della data dell’accordo e della dichiarazione su eventuali altri finanziamenti pubblici. Il finanziamento non può superare il tetto aziendale, pari ai contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, con limite pari a 1,4 volte in caso di ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie. La durata massima dell’intervento non può eccedere 12 mesi.

Assegno ordinario: requisiti, importo, durata e pagamento

L’assegno ordinario spetta ai lavoratori interessati da sospensione o riduzione dell’orario per causali riconducibili alla CIGO e alla CIGS, con le stesse logiche di intervento previste per gli ammortizzatori sociali. L’importo è pari all’80% della retribuzione globale persa, nei limiti dei massimali CIGO e con riduzione del 5,84%; per il 2016 i massimali indicati sono 971,71 euro lordi/914,96 netti e 1.167,91 euro lordi/1.099,70 netti. La durata segue, dal 24 settembre 2015, le regole del D.lgs. 148/2015 (almeno 13 settimane in un biennio mobile e nei limiti delle causali), fermo il limite di 12 mesi per la domanda. In fase di prima applicazione il pagamento avviene esclusivamente in forma diretta tramite SR41; il conguaglio è soggetto a termini decadenziali di sei mesi.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario il Fondo versa la contribuzione correlata alla gestione pensionistica del lavoratore, utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Il calcolo si basa sulla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore e, per il 2016, l’aliquota FPLD di riferimento è il 33%, con massimale annuo pari a 100.324,00 euro per i nuovi iscritti o per chi opta per il contributivo. È inoltre previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in misura non inferiore all’1,50% (fissato in prima applicazione all’1,5%).

Tetto aziendale e superamento del limite

Se la prestazione stimata supera il limite aziendale, la differenza resta a carico del datore di lavoro. L’INPS comunica gli importi eccedenti via PEC e il datore deve versare, entro 30 giorni, la quota dell’assegno e della contribuzione correlata eccedenti il tetto, allegando la contabile del bonifico. In mancanza, la domanda è accolta solo parzialmente nei limiti del tetto aziendale, e il datore resta obbligato per le somme non coperte.

Istruttoria, deliberazione e monitoraggio

Le sedi INPS verificano completezza della domanda, rientro nel campo di applicazione, allegati, disponibilità di risorse, durata, proporzionalità rispetto al tetto aziendale e, per l’assegno ordinario, termini, causale, compatibilità dei lavoratori e assenza di prestazioni incompatibili. La decisione è adottata dal Comitato amministratore; i ricorsi sono decisi in unica istanza dal medesimo Comitato. Il Fondo opera in pareggio di bilancio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità; il monitoraggio considera gli importi effettivamente fruiti e, per i pagamenti diretti, le somme non utilizzate rientrano nella disponibilità del Fondo dopo i termini previsti.

Istruzioni contabili e nuovi conti

La circolare istituisce numerosi conti contabili per rilevare oneri, debiti, crediti, recuperi e contribuzione correlata relativi ai programmi formativi e all’assegno ordinario. Tra i principali: ISR30110 e ISR30170 per la formazione; ISR30100, ISR10100, ISR22100, ISR10131, ISR24131 e ISR00131 per l’assegno ordinario e le relative partite; ISR32141 per la contribuzione figurativa; ISR21100 e ISR21103 per le somme eccedenti il tetto aziendale a carico del datore di lavoro.

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