Circolare numero 30 del 07-02-2017
Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2017, in applicazione del terzo comma, dell’art. 2, della legge in oggetto, tenuto conto della variazione negativa dei prezzi al consumo per il 2016, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le domande di ricongiunzione presentate nel 2017, non si applica alcuna maggiorazione per interessi sulla rateizzazione dell’onere. La ragione è che il tasso medio annuo ISTAT 2016 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultato negativo (-0,1%), quindi non consente di determinare un interesse annuo composto positivo. In allegato sono fornite le istruzioni d’uso e le tabelle aggiornate al tasso 0,0% per il calcolo delle rate e del debito residuo.
Ricongiunzione: rateizzazione senza interessi per le domande presentate nel 2017
Ricongiunzione: rateizzazione degli oneri per le domande 2017
La circolare disciplina l’applicazione della rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per le domande presentate nel corso del 2017. Il chiarimento centrale riguarda il tasso di interesse da utilizzare per il piano di ammortamento, che viene determinato sulla base del dato ISTAT relativo all’anno precedente.
Quadro normativo di riferimento
La nota richiama l’art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, secondo cui il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato in forma rateale con una maggiorazione a titolo di interesse annuo composto. Tale interesse è agganciato al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT con riferimento ai dodici mesi che terminano al 31 dicembre dell’anno precedente.
Aggiornamento annuale delle tabelle
La circolare ricorda che, ogni anno, vengono predisposte apposite tabelle contenenti i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo. I coefficienti sono aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo ISTAT dell’anno precedente a quello di riferimento.
Determinazione del tasso per il 2017
Per le domande presentate nel 2017, la circolare prende atto che il tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT per il 2016 è negativo e pari a -0,1%. Da ciò deriva che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2017.
Effetti sulla rateizzazione degli oneri
In conseguenza del dato ISTAT negativo, gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2017, se versati ratealmente, non sono gravati dall’applicazione di interessi per la rateizzazione. In sostanza, per tale anno il tasso applicabile è pari allo 0,0%.
Allegati e strumenti operativi
La circolare segnala infine tre allegati operativi:
- le istruzioni per il corretto utilizzo delle tabelle (allegato 1);
- la tabella I/2017, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare il capitale unitario da 2 a 120 mensilità al tasso annuo composto dello 0,0% (allegato 2);
- la tabella II/2017, relativa ai coefficienti per determinare il debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito, sempre al tasso annuo dello 0,0% (allegato 3).
Punti principali
Base normativa della rateizzazione
La circolare richiama l’art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, che consente il pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione con applicazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato con riferimento ai dodici mesi terminanti il 31 dicembre dell’anno precedente.
Aggiornamento annuale dei coefficienti
Ogni anno vengono pubblicate apposite tabelle con i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno di riferimento. Tali coefficienti sono aggiornati in base al tasso ISTAT dell’anno precedente.
Esito del tasso ISTAT 2016 e conseguenze per il 2017
Poiché il tasso medio annuo ISTAT per il 2016 è negativo e pari a -0,1%, la circolare stabilisce che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi per gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2017.
Effetti operativi sulla rateizzazione
Gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2017, se versati ratealmente, non saranno gravati dall’applicazione di interessi per la rateizzazione. Il tasso applicabile è quindi pari allo 0,0%.
Allegati alla circolare
Sono allegati: le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1); la tabella I/2017 per la rata mensile costante posticipata necessaria ad ammortizzare il capitale unitario da 2 a 120 mensilità al tasso annuo composto dello 0,0% (all. 2); la tabella II/2017 per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (all. 3).
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