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Circolare

Circolare numero 29 del 07-02-2017

Il decreto interministeriale 18 novembre 2015 ha disciplinato le modalità di erogazione del contributo previsto, dall’art.8, comma 2, della legge n.219/2005, al fine di garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti in caso di inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. Il decreto ha disciplinato, altresì, l’erogazione delle risorse necessarie al finanziamento delle disposizioni in esso contenute, prevedendo il monitoraggio degli effetti finanziari da essi derivanti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro del settore privato in caso di inidoneità del lavoratore alla donazione di sangue o emocomponenti, disciplinando il diritto alla retribuzione, la documentazione necessaria, le modalità di esposizione in UniEmens, il conguaglio o il pagamento diretto, la compensazione per il settore agricolo e la relativa contribuzione figurativa. Sono inoltre indicati i profili di finanziamento della misura, i conti contabili istituiti e il monitoraggio della spesa.

Istruzioni INPS per rimborso e gestione contributiva dell’assenza per inidoneità alla donazione di sangue

Istruzioni INPS per la retribuzione e il rimborso in caso di inidoneità alla donazione di sangue

La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 219/2005 e del D.M. 18 novembre 2015 in materia di lavoratori dipendenti che, presentatisi per donare sangue o emocomponenti, risultino inidonei alla donazione. L’intervento riguarda il settore privato e definisce sia il diritto alla retribuzione per il tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità, sia le modalità di rimborso, conguaglio, compensazione e rilevazione contabile degli oneri.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto la legge 13 luglio 1967, n. 584, che riconosce al lavoratore donatore una giornata di riposo con normale retribuzione. Successivamente, il d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha posto a carico dell’INPS il rimborso al datore di lavoro privato delle somme corrisposte. Con la legge 21 ottobre 2005, n. 219, art. 8, commi 2 e 3, la tutela è stata estesa anche ai lavoratori giudicati inidonei alla donazione, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità e alle relative procedure, demandando a un decreto interministeriale le modalità attuative.

Il D.M. 18 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55, costituisce quindi il fondamento operativo delle istruzioni. La circolare precisa che, per quanto non disciplinato espressamente, continuano ad applicarsi le precedenti istruzioni INPS sul rimborso delle giornate di riposo per donazione effettivamente eseguita.

Ambito di applicazione e condizioni per il diritto

Il diritto alla retribuzione e al rimborso riguarda il lavoratore dipendente del settore privato che venga accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti. Il D.M. individua tre ipotesi di inidoneità che danno titolo alla tutela:

  • sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri vigenti;
  • mancato decorso dei tempi di sospensione tra una donazione e la successiva;
  • esigenza di non procedere al prelievo per uno specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

La retribuzione spetta limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità e comprende sia il periodo di permanenza presso il centro trasfusionale sia il tempo di spostamento dal centro alla sede di servizio. La quantificazione dell’importo deve avvenire secondo i criteri già stabiliti dalle circolari INPS n. 25 e n. 115 del 1981 per il rimborso delle giornate di riposo dei donatori di sangue.

Documentazione richiesta

La non idoneità del donatore deve essere certificata dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale, della relativa articolazione organizzativa oppure dell’unità di raccolta gestita da associazioni o federazioni di donatori autorizzate e accreditate secondo la normativa regionale e provinciale.

Per ottenere la retribuzione, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro, insieme alla domanda, il certificato medico contenente:

  • i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento;
  • l’indicazione della mancata donazione e della relativa motivazione;
  • il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

La documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro per 10 anni.

Gestione UniEmens per i datori di lavoro privati

Le nuove funzionalità di esposizione sono operative dalle denunce con competenza gennaio 2017. Il datore di lavoro deve valorizzare l’assenza utilizzando il codice orario "IDS", definito come assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure.

La circolare fornisce anche le regole di valorizzazione della settimana e dei dati connessi agli eventi tutelati figurativamente:

  • la settimana in cui cade l’evento IDS è valorizzata con tipo copertura "2", cioè parzialmente retribuita;
  • in alcuni casi particolari la copertura può essere valorizzata con "1";
  • deve essere indicata la retribuzione persa nel mese riferita alle ore IDS;
  • se l’evento IDS è abbinato ad altri permessi nella stessa giornata, trovano applicazione specifiche codifiche a seconda che l’altro permesso sia retribuito o meno e a seconda che la prestazione sia resa o meno.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non deve essere compilato l’elemento indicato dalla circolare. Per gli iscritti al Fondo FS ed ex Ipost, la circolare precisa che, trattandosi di giornata parzialmente retribuita, non occorre alcuna indicazione nella sezione Fondo; se però l’evento IDS è abbinato ad altro permesso non retribuito con assenza totale dalla prestazione, l’assenza giornaliera va dichiarata nella sottosezione competente, con la ripartizione della retribuzione persa già indicata.

Conguaglio delle somme anticipate

I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva UniEmens devono porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte al lavoratore inidoneo con i contributi o altre somme dovuti all’INPS.

Per il conguaglio va utilizzato il nuovo codice causale "S114", avente il significato di "Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue", con indicazione del relativo importo. Restano fermi i consueti codici causale per eventuali altre indennità anticipate dal datore di lavoro.

La circolare precisa inoltre che, per i periodi scaduti, e in caso di restituzione dell’indennità già conguagliata, il datore di lavoro deve procedere alla regolarizzazione contributiva.

Compensazione per il settore agricolo

I datori di lavoro agricoli che anticipano l’indennità agli operai agricoli a tempo indeterminato possono compensare le somme corrisposte con i contributi dovuti all’INPS. Anche in questo caso è previsto l’obbligo di conservazione della documentazione per 10 anni.

La compensazione avviene mediante la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al periodo in cui si colloca l’evento. La circolare estende ai casi di inidoneità alla donazione di sangue la precisazione già contenuta nella circolare INPS n. 118 del 2007: quando il permesso è orario, nel campo delle ore deve essere indicato il numero delle ore anche per la lettera S, riferita alla donazione sangue.

Pagamento diretto ai datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva

I datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva possono richiedere il rimborso delle somme anticipate tramite pagamento diretto, presentando la domanda in via telematica secondo le indicazioni della circolare INPS n. 5 del 16 gennaio 2012 e allegando la documentazione prevista.

Il rimborso viene gestito con la procedura "Pagamenti Vari" e con la collezione "DON.SANGUE.xx", da creare e compilare secondo istruzioni operative specifiche. In particolare:

  • la collezione è denominata "DON.SANGUE.xx", con xx pari a 00 per la sede e 01, 02, ecc. per i centri operativi;
  • la causale è "RIMB. DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AI DONATORI DI SANGUE";
  • devono essere utilizzati gli importi vari PTP30006 e GAU30230;
  • nel campo "Altro" va inserito il codice di verifica di 6 caratteri alfanumerici riportato nella prima pagina della domanda telematica;
  • se nella domanda sono presenti rimborsi sia completi sia parziali, occorre acquisire due pagamenti distinti.

La procedura produce il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio contabilità della sede.

Contribuzione figurativa

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 18 novembre 2015, nei casi che danno luogo al conguaglio o al pagamento diretto è riconosciuta anche la contribuzione figurativa, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. Il riconoscimento è quindi subordinato alla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1 del decreto.

La contribuzione figurativa deve essere valorizzata in base alla retribuzione persa nel mese di riferimento, cioè alla normale retribuzione che sarebbe spettata se il lavoratore avesse prestato servizio. Il datore di lavoro deve determinare tale importo sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Il beneficio è riconosciuto anche per i periodi antecedenti al D.M. 18 novembre 2015, ma solo nel lasso temporale compreso tra l’11 novembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 219/2005, e l’8 marzo 2016, data di entrata in vigore del decreto. In caso di necessità istruttorie, l’INPS può richiedere integrazioni al datore di lavoro per determinare l’accredito e la valorizzazione della contribuzione figurativa anche per tale periodo. L’onere è posto a carico della gestione previdenziale in cui la contribuzione viene accreditata.

Finanziamento degli oneri e monitoraggio

L’attuazione della misura è finanziata mediante il contributo previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 219/2005, stanziato sul capitolo di spesa n. 4389 del Ministero della salute, denominato "Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione". Il contributo è erogato annualmente all’INPS per coprire l’attuazione della disciplina e le attività connesse.

L’INPS deve trasmettere al Ministero della salute, nell’anno successivo all’erogazione del contributo, una relazione comprendente anche il numero di donatori che hanno fruito dei benefici previsti dall’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 219/2005.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, la circolare spiega che sono stati istituiti nuovi conti nella gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali, con evidenza contabile "Gestione degli oneri per il mantenimento del salario" (GAU), per rilevare gli oneri derivanti dalle indennità anticipate ai lavoratori.

In particolare:

  • GAU30220 per il rimborso ai datori di lavoro delle indennità parziali anticipate al personale dipendente tramite conguaglio;
  • GAU30230 per il rimborso diretto ai datori di lavoro privati non tenuti alla denuncia contributiva;
  • GAU30240 per il rimborso alle aziende agricole mediante compensazione.

La circolare chiarisce inoltre che il rimborso al datore di lavoro, in quanto anticipazione corrisposta al lavoratore in caso di inidoneità alla donazione sangue, non è soggetto a ritenuta erariale da parte dell’Istituto. Infine, il finanziamento del contributo a carico dello Stato per la copertura degli oneri è rilevato contabilmente a cura della Direzione generale.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama la legge n. 584/1967 sul diritto del lavoratore donatore a una giornata di riposo retribuita, il d.l. n. 663/1979 convertito in legge n. 33/1980 per il rimborso INPS ai datori di lavoro privati, e soprattutto l’art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 219/2005, che ha esteso la retribuzione anche ai lavoratori dichiarati inidonei alla donazione, demandando a un decreto attuativo. Il decreto 18 novembre 2015, pubblicato in G.U. il 7 marzo 2016, n. 55, disciplina le modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità. La circolare chiarisce che, per gli aspetti non espressamente regolati, continuano ad applicarsi le istruzioni già emanate per il rimborso della retribuzione relativa alle giornate di riposo per donazione effettuata.

Requisiti del diritto e misura del rimborso

L’INPS rimborsa ai datori di lavoro privati la retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente risultato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità. I casi considerati sono: sospensione o esclusione per motivi sanitari; mancata decorrenza dei tempi di sospensione tra una donazione e l’altra; esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali. Il periodo indennizzabile comprende il tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e quello di spostamento fino alla sede di servizio. La retribuzione va determinata secondo i criteri già indicati dalle circolari INPS nn. 25 e 115 del 1981.

Documentazione da produrre

La non idoneità deve essere certificata dal medico responsabile della selezione del donatore del servizio trasfusionale o dell’unità di raccolta autorizzata e accreditata. Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro, insieme alla domanda, il certificato che attesta i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento, la mancata donazione, la motivazione, nonché il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale. La documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro per 10 anni.

Gestione UniEmens per i datori di lavoro privati

Le nuove funzionalità sono operative dalle denunce con competenza gennaio 2017. Il datore di lavoro deve valorizzare l’assenza con il nuovo codice orario "IDS" per indicare l’assenza riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure, e compilare gli altri elementi del flusso per le coperture figurative. La settimana con evento IDS è valorizzata con tipo copertura "2" (parzialmente retribuita); in determinate combinazioni con altri permessi può essere valorizzata con "1". Devono essere indicati la retribuzione persa nel mese e, in presenza di eventi combinati, le regole di valorizzazione previste dalla circolare. Per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non va compilato il relativo elemento; per gli iscritti al Fondo FS ed ex Ipost valgono specifiche regole di esposizione nella sezione Fondo.

Conguaglio delle indennità anticipate e regolarizzazioni

I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva UniEmens devono porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte al lavoratore inidoneo con i contributi o altre somme dovuti all’INPS. Per il conguaglio deve essere utilizzato il codice causale "S114" con il significato di indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue, indicando il relativo importo. Restano fermi gli ordinari codici causale per eventuali altre indennità. Per i periodi scaduti, e in caso di restituzione dell’indennità già conguagliata, il datore di lavoro deve procedere con la regolarizzazione contributiva.

Compensazione per i datori di lavoro agricoli

I datori di lavoro agricoli che anticipano le indennità agli operai agricoli a tempo indeterminato possono compensare le somme con i contributi dovuti all’INPS mediante dichiarazione trimestrale DMAG relativa al periodo in cui cade l’evento. Anche in questo caso la documentazione va conservata per 10 anni. Viene inoltre richiamata l’istruzione della circolare INPS n. 118/2007: per i permessi orari deve essere indicato nel campo ore il numero delle ore, applicando ora tale regola anche alla lettera S (donazione sangue).

Pagamento diretto ai datori di lavoro non tenuti alla denuncia

I datori di lavoro non obbligati alla denuncia contributiva possono ottenere il rimborso delle somme anticipate tramite pagamento diretto, presentando telematicamente la domanda secondo le istruzioni della circolare INPS n. 5/2012 e allegando la documentazione richiesta. Il rimborso viene gestito tramite la procedura "Pagamenti Vari" con la collezione "DON.SANGUE.xx", da compilare con la causale specifica, i codici importo PTP30006 e GAU30230, il codice di verifica della domanda telematica e gli importi corrispondenti a rimborsi completi o parziali. Se nella stessa domanda sono presenti sia rimborsi completi sia parziali, devono essere acquisiti due pagamenti distinti.

Contribuzione figurativa

Nei casi che danno diritto al conguaglio o al pagamento diretto è riconosciuta anche la contribuzione figurativa, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. Il dato va determinato sulla base della retribuzione persa del mese di riferimento, calcolata dal datore di lavoro sugli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Il beneficio è riconosciuto anche per i periodi compresi tra l’11 novembre 2005 e l’8 marzo 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 18 novembre 2015, sempre nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 1 del decreto. L’onere grava sulla gestione previdenziale in cui la contribuzione è accreditata.

Finanziamento, monitoraggio e contabilità

L’attuazione della misura è finanziata tramite il contributo previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 219/2005, stanziato sul capitolo 4389 del Ministero della salute. Il contributo è erogato annualmente all’INPS, che l’anno successivo trasmette al Ministero una relazione comprensiva anche del numero di donatori che hanno beneficiato delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8. Sul piano contabile sono istituiti nuovi conti nella gestione GAU: GAU30220 per il rimborso tramite conguaglio delle indennità parziali al personale dipendente, GAU30230 per il rimborso diretto ai datori di lavoro privati non tenuti alla denuncia, e GAU30240 per il rimborso alle aziende agricole tramite compensazione. Viene inoltre precisato che il rimborso al datore di lavoro non è soggetto a ritenuta erariale da parte dell’Istituto.

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