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Circolare

Circolare numero 26 del 06-02-2017

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI SPONTANEI (APS-ACADEMY), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 31 ottobre 2016 con l’Associazione Nazionale Pensionati Spontanei (APS-ACADEMY) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono riepilogati i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e di decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti dedicati. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS con APS-ACADEMY per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-APS-ACADEMY per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 31 ottobre 2016 con l’Associazione Nazionale Pensionati Spontanei (APS-ACADEMY), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Ambito soggettivo

L’art. 1 della convenzione individua i pensionati che possono rilasciare la delega. Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, rientrano anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

La circolare precisa espressamente che l’art. 23-octies della legge n. 485/72 non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma riguarda le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere resa sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e corredato dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

L’art. 4 disciplina la decorrenza della delega. Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. I dati della delega vengono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega oppure, per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione sindacale deve inviare i dati in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e trasmettere anche il formato digitale della delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della richiesta.

Quando arriva una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra organizzazione, la nuova delega è efficace solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve indicare l’organizzazione revocata e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensiva della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle relative vicende.

La circolare precisa inoltre che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o qualora l’associazione perda i requisiti di legge per la stipula. La sospensione è possibile anche se intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS BE.

Ai fini contabili vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25593, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27593, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11593, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I conti sono movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS. Rientrano anche, per rinvio normativo, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché l’art. 23-octies si applica alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati devono essere trasmessi telematicamente all’INPS e la delega acquisita deve essere inviata in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega alla riscossione del contributo. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova è efficace solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e del documento del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Misura del contributo sindacale

La quota associativa è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia. Le percentuali sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Gli adempimenti finanziari sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca e nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esclusione di responsabilità e facoltà dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione. In caso di contenzioso sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve anche ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti dell’associazione, sopravvenienze normative o pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è BE. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25593 e GPA27593 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti; il conto GPA11593 per il debito verso l’Organizzazione e il pagamento; e resta in uso il conto GPA35041 per gli accreditamenti. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.

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