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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa del 21 giugno 2024, n. 603.

Giustizia amministrativa202501654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa del 21 giugno 2024, n. 603, recante il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudicato risultava formatosi, come attestato dalla cancelleria il 23 giugno 2025, ed era stato notificato all’Amministrazione il 26 agosto 2024. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a.: esistenza di un giudicato, sua rituale notificazione, decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni e persistente inerzia dell’Amministrazione, sulla quale gravava l’onere di provare l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, che il commissario può essere individuato anche in un organo diverso da quello titolare dell’attività amministrativa e che, nel caso concreto, non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e di attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo; accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’adempimento e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di un’amministrazione, deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine risultava decorso.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni, senza che l’amministrazione abbia provato di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta allegati il giudicato e la persistente inerzia amministrativa, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario dell’amministrazione stessa, anche diverso dall’organo competente per l’originaria attività amministrativa, individuandolo secondo il proprio prudente apprezzamento.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente può essere ritenuto ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo, specie quando l’amministrazione avrebbe dovuto spontaneamente eseguire il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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