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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23350/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto aggravato sostenendo la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. L'ufficiale giudiziario aveva depositato l'atto nella casa comunale ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., ma la raccomandata con l'avviso di deposito non risultava essere stata ricevuta dall'imputato. Sono inoltre stati sollevati motivi secondari: mancata notifica al difensore (art. 161, comma 4) e violazione dei termini a comparire (art. 601, comma 3), entrambi comunque collegati alla valida esecuzione della notificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la procedura di notificazione ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. si perfeziona con la ricezione della raccomandata; non essendovi prova di ricezione, la notifica è nulla. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti infondati perché presupponevano la validità della notificazione che invece è stata dichiarata nulla.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    La notificazione mediante deposito nella casa comunale seguita dall'invio di una raccomandata si perfeziona solo con la ricezione della raccomandata da parte dell'interessato; in mancanza di prova della ricezione la notificazione è nulla.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede l'ipotesi e le modalità di notifica al difensore; nel caso in esame la mancata notifica al difensore è rilevata come motivo subordinato che presupponeva però la non-nullità della notifica all'interessato.

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine minimo per comparire dopo la notificazione; la valutazione del rispetto di tale termine è rilevante solo se la notificazione si considera perfezionata (qui invece è stata dichiarata nulla).

Massime di principio

  • La notifica ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. è perfezionata solo con la prova della ricezione della raccomandata: l'assenza di tale prova comporta nullità della notifica.
  • Se la notifica è nulla, il giudice d'appello non può comunque procedere a decidere il gravame: la nullità rilevata comporta annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • I rilievi relativi alla notifica al difensore (art. 161) o al rispetto dei termini di comparizione (art. 601) sono rilevanti soltanto se la notificazione all'imputato è considerata valida; non possono supplire alla mancanza della ricezione della raccomandata.
  • In caso di deposito nella casa comunale è prudente che l'ufficiale giudiziario conservi e produca prova della ricezione della comunicazione (avviso raccomandata) o, in mancanza, attivi ulteriori modalità di notifica per evitare la nullità.
  • Quando sussistono dubbi sulla validità della notificazione, il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della procedura notificatoria prima di procedere nel merito.

Testo integrale

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