Cassazione Penale, Sentenza n. 33677/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi denunciavano vizi della sentenza della Corte di Appello di Bari dell'11/4/2024. Per Mauri: 1) disparità ingiustificata nel trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati per il reato di tentato riciclaggio; 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la destinazione a spaccio della modesta quantità di cocaina (circa 7,8 g), nonostante l'assenza di elementi tipici dell'attività di cessione. Per La Nave: si censurava l'assenza di motivazione su punti essenziali (mancata risposta alle censure), il possibile travisamento della prova relativamente alla partecipazione all'attività di smontaggio dell'autovettura e la valutazione della sola presenza sul luogo come prova di concorso materiale o morale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi proposti da Mauri: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo giudizio sui punti relativi al trattamento sanzionatorio e alla qualificazione della detenzione della sostanza stupefacente (vizi di motivazione per carenza e manifesta illogicità). Ha dichiarato manifestamente infondati e quindi inammissibili i tre motivi proposti da La Nave, ritenendo congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello sulla sua partecipazione; per l'inammissibilità del ricorso ha condannato La Nave alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Utilizzata per censurare la motivazione della sentenza di merito: carenza o manifesta illogicità della motivazione come vizio rilevante in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento a presunta violazione di legge, in particolare sulla ricostruzione del concorso nel reato
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
Norma richiamata per la contestazione di detenzione di sostanze stupefacenti nella fattispecie aggravata (comma 5) e valutazione della destinazione a spaccio
art. 110 cod. pen. e art. 648-bis cod. pen.
Richiamate dalla difesa di La Nave per contestare la configurabilità del concorso su base esclusiva della presenza; la Corte ha ritenuto invece che dalla motivazione emergessero elementi di partecipazione
artt. 125, comma 3; 605; 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norme indicate nella censura di La Nave sulla presunta omissione di risposte da parte della Corte di appello e sulla regolarità del processo d'appello; Cassazione ha valutato le censure inammissibili o infondate
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente inammissibile
principio di autosufficienza del ricorso (giurisprudenza su art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)
Applicato per richiedere al ricorrente l'onere di allegazione e la puntuale indicazione degli atti che si ritengono travisati; la mancata ottemperanza ha reso generiche le censure di La Nave
Massime di principio
- La Corte deve motivare in modo esplicito e comparato eventuali differenze di trattamento sanzionatorio fra coimputati: mancanza di spiegazioni giustificative configura vizio di motivazione che può portare all'annullamento e al rinvio.
- Per la qualificazione della detenzione di stupefacenti come destinata allo spaccio, non è sufficiente il mero rinvenimento; la presenza di elementi tipici (quantitativi rilevanti, materiale per il confezionamento, denaro, osservazioni di cessione) deve emergere dalla motivazione: l'assenza di tali elementi può indurre a ritenere la detenzione per consumo personale.
- La mera presenza sul luogo di un reato non è, di per sé, prova sufficiente del concorso materiale o morale: occorrono elementi probatori che colleghino concretamente la condotta dell'individuo all'evento criminoso.
- Nelle impugnazioni per travisamento della prova la Cassazione richiede il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare puntualmente e allegare gli atti che proverebbero l'errore di valutazione; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni di colpa o superficialità, possono essere irrogate spese e somme a titolo di riparazione (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
- Se la motivazione è carente o manifestamente illogica su punti essenziali, la Cassazione annulla e rinvia il giudizio alla Corte di merito per nuovo esame su quei profili.
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