Cassazione Civile, Sentenza n. 12193/2020 del 22/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La società ha licenziato il dipendente con lettera del 25 settembre 2016, dopo una contestazione disciplinare del 2 settembre 2016, per l’appropriazione di Euro 14.528,28 dalla cassaforte dell’ufficio di lavoro, avvenuta il 31 agosto 2012. Il lavoratore aveva chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 255/2018 pubblicata il 12 aprile 2018, aveva ritenuto tardivo l’avvio del procedimento disciplinare: la società era stata informata dell’ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari del dipendente già nell’ottobre 2012 e, comunque, del decreto di giudizio immediato nel febbraio 2013. La Corte territoriale aveva quindi applicato la tutela di cui all’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi della società e i primi sei motivi del reclamo del lavoratore, concernenti, fra l’altro, l’insussistenza del fatto e della giusta causa. Con il ricorso principale la società ha proposto tre motivi: ha sostenuto che la contestazione fosse tempestiva perché la responsabilità del dipendente sarebbe divenuta sufficientemente certa solo con la pubblicazione della sentenza penale di condanna, il 22 agosto 2016; ha contestato che dovesse avviare il procedimento disciplinare durante la pendenza del procedimento penale, richiamando la disciplina legale e collettiva e l’art. 415-bis c.p.p.; e ha denunciato l’omesso esame della cronologia e il vizio della motivazione sulla conoscenza degli elementi a carico del dipendente. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha censurato l’assorbimento dei propri primi sei motivi, chiedendo l’esame delle doglianze relative all’insussistenza dei fatti e della giusta causa e dei capitoli di prova testimoniale dedotti a sostegno.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso principale della società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come critica all’adeguatezza e coerenza della motivazione, anziché secondo il modello del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, la Corte d’appello aveva ricostruito la cronologia della vicenda. I primi due motivi sono stati respinti: la valutazione di tardività era conforme ai principi per cui la contestazione deve essere effettuata quando gli elementi a carico rendono l’illecito ragionevolmente sussistente, senza attendere la sentenza penale irrevocabile; nel caso concreto, la società disponeva da tempo di elementi sufficienti, anche in ragione delle comunicazioni del 2012 e del 2013. La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale del lavoratore: l’accertata tardività della contestazione non rendeva superfluo l’esame autonomo delle doglianze sull’insussistenza del fatto e della giusta causa, dalle quali poteva dipendere l’applicazione della tutela più incisiva prevista dall’art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970. Non poteva neppure ravvisarsi un rigetto implicito di tali questioni. La sentenza è stata cassata in relazione al ricorso incidentale e la causa rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, perché esamini le doglianze del lavoratore già considerate assorbite e provveda anche sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 300/1970
Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l’esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore; peraltro, la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una denuncia in sede penale non esclude l’onere, per il medesimo di promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare contro il lavoratore, non sottoposto a sospensione cautelare, a carico del quale egli abbia già rilevato elementi di responsabilità
La contestazione disciplinare deve essere tempestiva rispetto al momento in cui il datore dispone di elementi che rendono ragionevolmente sussistente l’illecito. La denuncia penale e la pendenza del processo non giustificano, da sole, l’attesa della conclusione del giudizio penale prima di contestare l’addebito.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l’esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore
La tempestività della contestazione disciplinare è ricondotta alla buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro e tutela il lavoratore dal pregiudizio difensivo prodotto da un ritardo ingiustificato.
art. 360, n. 5, c.p.c.
le censure svolte con il terzo motivo risultano inammissibili, in quanto non si conformano, sostanziandosi nella denuncia di profili di incoerenza e di illogicità della motivazione, al modello legale del vizio di cui all’art. 360, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche del 2012 e dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite
La denuncia di incoerenza o illogicità della motivazione, senza rispettare il modello legale del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non è ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
Nella specie è invece palese l’interesse del lavoratore ad una indagine, da parte del giudice di merito, circa l’insussistenza dei fatti contestati e della giusta causa di recesso, ricollegandosi ad essa il più forte e incisivo regime di tutela previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, in luogo di quello applicabile (Sez. U n. 30985/2017) in caso di tardiva contestazione disciplinare.
L’accertamento dell’insussistenza dei fatti contestati o della giusta causa mantiene autonoma rilevanza anche quando sia stata già accertata la tardività della contestazione, poiché può determinare l’applicazione della tutela più incisiva prevista dal comma 4.
art. 360 c.p.c.
Quanto, poi, alle censure riconducibili al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (primo e secondo motivo), le quali possono esaminarsi congiuntamente per connessione
La Corte esamina congiuntamente le censure di violazione o falsa applicazione di legge connesse, distinguendole dalla censura di vizio motivazionale proposta ai sensi del n. 5.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaiono ragionevolmente sussistenti; il datore non può differire la contestazione fino al momento in cui ritenga di avere raggiunto una certezza assoluta.
- La presentazione di una denuncia penale o la pendenza del procedimento penale non consentono al datore di lavoro di attendere la sentenza penale irrevocabile prima di contestare l’addebito, quando siano già disponibili elementi sufficienti a ritenere ragionevolmente sussistente l’illecito disciplinare.
- L’assorbimento di una domanda o di un motivo ricorre quando, ottenuta la tutela richiesta, viene meno l’interesse a decidere la questione ulteriore; non è legittimo dichiarare assorbite questioni autonome che possono condurre a una tutela più incisiva.
- L’accertamento della tardività della contestazione non esclude l’interesse del lavoratore a ottenere una pronuncia sull’insussistenza del fatto o della giusta causa, quando tale accertamento può incidere sul regime di tutela applicabile; tali questioni non possono considerarsi implicitamente rigettate se sono logicamente e giuridicamente autonome.
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