Cassazione Penale, Sentenza n. 32124/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due censure: 1) vizio di motivazione nella determinazione della pena base per il reato contestato al capo 2, che sarebbe stata fissata in misura superiore al minimo senza adeguata motivazione e senza confronto con le richieste congiunte delle parti; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus relativamente all'aumento per la continuazione applicato con il reato di cui al capo 6 (la Corte territoriale aveva applicato un aumento pari a 1 mese e 15 giorni e €60, superiore all'aumento di 1 mese e €50 applicato in primo grado, senza impugnazione del pubblico ministero), nonostante la riqualificazione in tentativo e il riconoscimento delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato soltanto sul secondo motivo. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia violato il divieto di reformatio in pejus applicando un aumento per la continuazione più gravoso rispetto a quello di primo grado non impugnato dal PM, nonostante la riqualificazione in tentativo e il riconoscimento delle attenuanti. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento applicato ai fini della continuazione con il reato di cui al capo 6 e ha rideterminato, d'ufficio, tale aumento in 10 giorni di reclusione ed euro 20,00 di multa. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso (compreso il primo motivo relativo alla pena base per il capo 2).
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Usato come criterio legale per la determinazione della pena: la Corte ha valutato i parametri previsti dall'art.133 (gravità del fatto, intensità del dolo, modalità, precedenti, ecc.) e ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale rispetto al discostamento dal minimo per il capo 2
art. 624 cod. pen.
Norma relativa al reato di furto: richiamata per contestazione delle fattispecie (consumate/ tentate) oggetto del processo
art. 625 cod. pen., n. 2 e n. 7
Aggravanti contestate; la Corte ha riconosciuto l'applicazione delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulle aggravanti
art. 597 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Norme attinenti alla rescissione/effetti della pronuncia di legittimità e alla ripartizione delle decisioni dopo annullamento con rinvio: richiamate nel contesto dell'annullamento con rinvio e della portata dell'intervento della Corte di appello in sede rescissoria
Principio del divieto di reformatio in pejus
Principio giurisprudenziale invocato: non è ammissibile peggiorare la posizione dell'imputato in sede di riesame se l'eventuale aggravio non è stato richiesto o impugnato dalla pubblica accusa; applicato dalla Corte per annullare l'aumento per continuazione illegittimamente superiore
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus impedisce che, in sede di revisione o di riforma, la posizione dell'imputato sia aggravata rispetto alla sentenza di primo grado, quando l'aggravamento non è stato richiesto o impugnato dal pubblico ministero.
- Se la Cassazione annulla con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte destinataria del rinvio deve rispettare i limiti e le indicazioni della pronuncia di legittimità e non può autonomamente peggiorare la situazione dell'imputato oltre quanto consentito.
- La determinazione della pena deve essere motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; il richiamo a valutazioni già espresse in una pronuncia precedente è ammissibile se il rinvio è motivato e coerente con i criteri previsti dalla legge.
- Quando il fatto è riqualificato (es. da consumato a tentato) e sono riconosciute circostanze attenuanti, l'aumento per continuazione deve essere ricalcolato coerentemente con la nuova valutazione, evitando incrementi ingiustificati.
- La Corte di cassazione, se dagli atti emerge in modo chiaro l'entità corretta dell'aumento improprio e sono presenti gli elementi per la rideterminazione, può annullare senza rinvio e procedere alla rettifica direttamente.
Testo integrale
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