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Sentenza

Sentenza n. 1212/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di tre sentenze del TAR Sardegna che avevano condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore, per complessivi 1.974,79 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di tre sentenze del TAR Sardegna (nn. 484 e 479 del 5 marzo 2026 e n. 456 del 2 marzo 2026), passate in giudicato e recanti condanne del Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto che, nonostante la notifica dei titoli esecutivi e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio. Dopo la proposizione del ricorso, il 13 luglio 2026, le somme sono state corrisposte il 15, 20 e 31 luglio 2026; il ricorrente ha quindi chiesto la decisione sulla base degli scritti e la condanna dell’Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto dell’integrale esecuzione delle tre sentenze e del pagamento delle somme dovute. Ha ritenuto provato l’adempimento in base al principio di non contestazione, poiché il Ministero non ha smentito la dichiarazione del ricorrente. Non ha quindi disposto ulteriori misure di ottemperanza né nominato un commissario ad acta. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, applicando il principio della soccombenza virtuale e considerando il carattere seriale del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alle sentenze, di questo stesso Tribunale, in epigrafe indicate, pronunciate all’esito dei procedimenti R.G. n. 85/2026, 58/2026 e 833/2025, con le quali è stato statuito, per quanto d’interesse

    La tutela di ottemperanza è lo strumento azionato per ottenere l’esecuzione delle sentenze che contengono l’obbligo di pagamento a carico dell’Amministrazione.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Ciò detto, non resta che prendere atto della dichiarazione del ricorrente e, conseguentemente, dichiarare cessata la materia del contendere.

    La dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuto pagamento, non contestata dall’Amministrazione, consente di ritenere provata l’integrale esecuzione ai sensi del principio di non contestazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorrente afferma che le decisioni sono passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Aggiunge che alla notifica delle sentenza medesime non è seguito l’adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 23 ottobre 2025, previsto dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e ss.mm.ii., il quale, al comma 1, dispone che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    La norma prevede un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni devono completare le procedure di pagamento e prima del quale il creditore non può iniziare l’esecuzione forzata. La sentenza riporta tale disciplina nella ricostruzione della domanda, senza fondare su di essa una distinta statuizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato nelle more del processo e tale adempimento non sia contestato, il giudice può ritenere provato il pagamento in applicazione del principio di non contestazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Quando l’adempimento dell’obbligo sancito dal giudicato interviene dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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