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Sentenza

Sentenza n. 4265/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1) della Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all'Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell'art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati; 2) del DD del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo nr. -OMISSIS- del 5.06.2025 successivamente conosciuto con cui è stata disposta l'assegnazione all'Istituto d'Istruzione Superiore "-OMISSIS-" - I.T.E.T. "-OMISSIS-", cod. mecc. -OMISSIS- - 3) del DD del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo nr. -OMISSIS- del 29.05.2025 successivamente conosciuto con cui è stato disposto l'inoltro della domanda di assegnazione di parte ricorrente ad altro Ambito territoriale (in breve AT); 4) ove occorra dell'Avviso della Direzione Generale -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 27 novembre 2024, rivolto ai candidati esterni per rendere noti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per gli esami di Stato a.s. 2024/2025; 5) del D.D.G -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 29 novembre 2024 con cui il Direttore generale dell'USR Marche ha delegato ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione specifici adempimenti relativi all'accoglimento e alla gestione delle domande dei candidati esterni affinché possano essere espletati con maggior efficacia e speditezza, sia per motivi di ordine logistico, sia per la diretta conoscenza della situazione scolastica del territorio di competenza, di contenuto ignoto; 6) della nota USR Marche prot. Nr. -OMISSIS- n. 37557 del 20 dicembre 2024 ad oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a. s. 2024-2025. Indicazioni operative per l'assegnazione agli istituti scolastici statali o paritari della regione delle domande dei candidati esterni” di contenuto ignoto; 7) della nota USR Marche, integrativa alla precedente, -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025 ad oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a. s. 2024-2025. Indicazioni operative per l'assegnazione agli istituti scolastici statali o paritari della regione delle domande dei candidati esterni: integrazione” di contenuto ignoto; 8) del decreto -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2025, relativo all'assegnazione dei candidati esterni agli Esami di Stato per l'a.s. 2024/2025, per le istanze pervenute oltre il termine del 31 gennaio 2025 ed entro il 21 marzo 2025 di contenuto ignoto; 9) della presupposta OM -OMISSIS- del 31.03.2025 nella parte in cui, all'art.6, possa avallare l'interpretazione fornita dalla P.A.; 10) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.

Giustizia amministrativa202506980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche relativi all'assegnazione della candidata esterna a un istituto scolastico diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione all'esame di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la circolare ministeriale relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per l'esame di Stato 2024/2025, nella parte in cui avrebbe consentito criteri di assegnazione dei candidati esterni diversi e ulteriori rispetto all'uniforme distribuzione sul territorio, nonché i successivi atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dell'Ambito territoriale competente con cui la domanda è stata inoltrata ad altro ambito e la candidata è stata assegnata a un istituto diverso da quello prescelto. Sono stati dedotti, in particolare, la violazione dell'art. 14 d.lgs. 62/2017 e l'illegittimità derivata degli atti applicativi, oltre alla contestazione di ulteriori atti e indicazioni operative presupposti, alcuni dei quali conosciuti solo nel corso della vicenda.

La decisione

La ricorrente, con nota del 17 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato, rilevando che il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, impedendo l'esame nel merito della domanda di annullamento.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice unitamente all'art. 35 c.p.a. nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 14 d.lgs. 62/2017

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della contestazione dei criteri di assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici; non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dichiarata dal ricorrente prima della definizione nel merito comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non può esaminare nel merito una domanda di annullamento quando la parte che ha instaurato il giudizio dichiari di non avere più interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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