Sentenza n. 762/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 634/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 634/2024, relativa all'erogazione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 634/2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 27 marzo 2024 e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante il giudicato, l'Amministrazione non aveva provveduto all'integrale esecuzione. La ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c. e che era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme, con attestazione di conformità, sicché risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza l'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che l'esiguità del debito rendesse la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deve essere prodotto in copia conforme, con attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all'esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, oggetto dell'obbligo di erogazione riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo da essa derivante.
- Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'esecuzione giudiziale del titolo può essere avviata solo dopo la notificazione del titolo esecutivo in copia conforme presso la sede del debitore e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, la mancata prova dell'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione legittima il giudice a ordinare l'adempimento entro un termine e a nominare anticipatamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in rapporto all'entità dell'obbligazione dovuta, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →